IL CONSIGLIO
REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la
seguente legge:
Art.
1 Obiettivi generali
1. Ai fini di razionalizzare e potenziare l'attività apistica,
nel quadro dei programmi di valorizzazione delle risorse naturali
e di sviluppo delle attività minori del settore primario,
la Regione promuove iniziative idonee a fornire:
a. l'assistenza tecnica agli apicoltori;
b. l'assistenza sanitaria e la profilassi degli alveari;
c. lo svolgimento di corsi per la formazione professionale degli
addetti;
d. il servizio di impollinazione dei frutteti;
e. la disciplina del nomadismo degli alveari;
f. la commercializzazione e valorizzazione dei prodotti dell'alveare
del Lazio;
g. il marchio di tutela per la produzione laziale di miele.
Art.
2 Finanziamento
1. La Regione riconosce a coloro che in forma singola od associata
svolgono od intendono svolgere attività di apicoltura nel
territorio laziale i benefici previsti per la promozione e lo sviluppo
della produzione e la sua valorizzazione nonché la protezione
dell'apis di razza ligustica.
2. A tal fine la Giunta regionale autorizza la concessione di contributi
in conto capitale sino ad un massimo del 50 per cento elevato al
70 per cento per gli alveari posti nelle zone delimitate montane
e svantaggiate ai sensi della direttiva della Comunità Economica
Europea n.268/15 e successive modificazioni ed integrazioni per
le attività produttive e le iniziative di cui al successivo
articolo 3, lettera a), b), c), d), e), adottate secondo gli indirizzi
tecnici dettati dalla consulta apistica regionale di cui al successivo
articolo 5.
3. Quando gli apicoltori richiedenti, in forma singola od associata
siano, al momento della presentazione della domanda, giovani di
età inferiore ai 30 anni, i contributi di cui al precedente
secondo comma, sono rispettivamente aumentati fino ad un massimo
del 70 per cento e del 90 per cento.
4. E' inoltre previsto per le attività di cui al successivo
articolo 3, lettere a), b), c), d), e), il concorso regionale nel
pagamento degli interessi per mutui a tasso agevolato come previsto
all'articolo 12, lettere b), e c), della legge regionale 6 settembre
1979, n.69.
5. I contributi ed il concorso di cui ai precedenti secondo e quarto
comma sono concessi agli apicoltori regionali singoli od associati
purché in regola con la denuncia di cui al successivo articolo
9.
6. Ai fini di cui alla presente legge si considera apicoltore chiunque
si dedica all'allevamento delle api sia come attività principale
e sia come attività secondaria.
7. La Regione riconosce le associazioni degli apicoltori che abbiano
i requisiti stabiliti dal regolamento C.E.E. n.1360/78, della legge
20 ottobre 1978, n 674 e della relativa legge regionale di recepimento.
Art.
3 Programmi di intervento
1. La Giunta regionale, sentito il parere della consulta apistica
regionale, propone entro il 30 settembre di ogni anno al Consiglio
regionale per l'approvazione i programmi di intervento per la tutela
e lo sviluppo dell'apicoltura laziale, che comprendono le seguenti
iniziative:
a. impianto, ristrutturazione, ammodernamento o rinnovo di apiari,
ivi comprese le conversioni di bugni villici;
b. sostituzione di alveari eliminati a seguito di provvedimenti
dell'autorità sanitaria;
c. acquisto di macchine ed attrezzature per l'esercizio delle attività
apistiche;
d. acquisto di macchinari ed attrezzature per la lavorazione, trasformazione
e commercializzazione dei soli prodotti dell'apicoltura laziale,
con esclusione di qualsiasi produzione apistica acquistata all'estero
e lavorata nel Lazio;
e. acquisto, allevamento di api regine selezionate a norma del decreto
ministeriale 27 marzo 1951;
f. assistenza tecnica agli apicoltori, ivi compresa quella per il
risanamento e la profilassi delle malattie infettive degli alveari;
g. svolgimento di corsi professionali e di aggiornamento nonché
di conferenze teoriche pratiche;
h. programmi di attività promozionale e per la diffusione
e la migliore conoscenza dei prodotti dell'apicoltura di origine
laziale;
i. organizzazione di convegni, seminari, mostre per la valorizzazione
dei prodotti apistici laziali;
j. stampa di pubblicazioni o periodici di carattere apistico.
2. Con la medesima deliberazione consiliare si assegnano le relative
risorse ai comuni ed alle comunità montane, ripartendo i
fondi previsti nel bilancio proporzionalmente alle richieste dei
medesimi enti.
3. Il Consiglio regionale provvede all'approvazione non oltre il
31 marzo successivo.
Art.
4 Domande di concessione dei contributi
1. Le domande per la concessione dei contributi, corredate da copie
della denuncia di cui al successivo articolo 9, vanno presentate
entro il 30 aprile di ogni anno al sindaco del comune nel cui territorio
sono collocati gli impianti o al presidente della comunità
montana, che provvedono al relativo finanziamento di norma entro
il 15 giugno successivo alla presentazione delle domande.
Art.
5 Consulta apistica regionale
1. E' costituita presso l'assessorato regionale competente in materia
di agricoltura la consulta apistica regionale.
2. La consulta apistica si compone:
a. da un rappresentante delle singole associazioni provinciali del
Lazio;
b. .
c. da un rappresentante dell'istituto sperimentale di apicoltura;
d. da un rappresentante dell'istituto zooprofilattico del Lazio
e della Toscana;
e. da tre esperti in materia di apicoltura scelti, dalla Giunta
Regionale, tra professori e ricercatori di istituti universitari
di agraria;
f. da un funzionario tecnico del servizio veterinario regionale;
g. da un funzionario tecnico dell'assessorato competente in materia
di agricoltura, preposto alla zootecnia;
h. da quattro apicoltori designati dalle associazioni degli apicoltori
riconosciuti ai sensi del Regolamento C.E.E. n.1360/78.
3. Funge da segretario un funzionario regionale della prima qualifica
dirigenziale.
4. La consulta è costituita con decreto del Presidente della
Giunta regionale e dura in carica tre anni. Essa si riunisce su
convocazione del presidente ed anche su richiesta delle associazioni
di categoria.
5. Le sedute sono valide con la presenza della metà più
uno dei componenti.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, in
caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Ai componenti della consulta sono corrisposte le indennità
ed i rimborsi spese previsti dalle norme regionali vigenti in materia.
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Art.
6 Compiti della consulta
1. La consulta regionale per l'apicoltura propone alla Giunta regionale
iniziative ed interventi utili a perseguire le finalità della
presente legge, esprime i pareri che le sono richiesti dalla Giunta
stessa ed in particolare:
a. sui programmi di intervento di cui al precedente articolo 3;
b. sul consuntivo annuale di attuazione alla presente legge;
c. sull'attività dei programmi di studio, sviluppo e sostegno
a tutela del settore.
2. La consulta può inoltre segnalare nelle varie stagioni
l'insorgere nel territorio regionale dei principali focolai di infezione,
indicandone i relativi rimedi.
Art.
7 Disciplina delle distanze degli apiari e degli alveari e della
produzione di miele
1. Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri
rispetto:
a. ai confini di proprietà;
b. agli edifici di civile abitazione;
c. agli opifici nei quali una o più persone svolgono le proprie
attività anche temporaneamente; ed a non meno di 40 metri
rispetto alle autostrade, alle strade statali, provinciali e comunali,
alle ferrovie.
2. L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se
tra l'apiario e gli immobili di cui al comma precedente sono interposti
muri, siepi ed altri ripari, senza soluzioni di continuità.
Tali ripari devono avere l'altezza di almeno due metri ed estendersi
per almeno due metri oltre gli alveari posti all'estremità
dell'apiario.
3. Per gli apiari nomadi le distanze di questi dagli alveari stanziali
sono stabiliti dalla Giunta regionale sentita la consulta apistica
regionale, tenuto conto in particolare dell'intensità della
flora nettarifera esistente nelle diverse parti del territorio e
del periodo dell'anno interessato.
4. La Giunta regionale, sentita la consulta apistica regionale,
determina le distanze fra gli alveari stanziali, con diritto prevalente
per chi sia contemporaneamente proprietario del fondo e dell'apiario.
5. Il Consiglio regionale, sentita la consulta apistica regionale,
adotta entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge un regolamento che prevede la disciplina per il marchio di
tutela della produzione di miele laziale e dei suoi requisiti.
Art.
8 Disciplina igienico-sanitaria dell'apicoltura
1. Le amministrazioni comunali, per il tramite delle unità
sanitarie locali, attuano gli interventi sanitari e profilattici
in materia di apicoltura e promuovono periodici accertamenti sanitari
sugli apiari, anche in collaborazione con gli esperti delle associazioni
di cui al settimo comma del precedente articolo 2.
2. E' fatto obbligo agli allevatori di api di denunciare al Presidente
della Giunta Regionale, al sindaco del comune, all'unità
sanitaria locale competente per territorio, secondo quanto previsto
dal regolamento di polizia veterinaria, le seguenti malattie sospette
od accertate: acariosi, nosemiasi, peste americana ed europea, varroasi.
3. Agli interventi diagnostici ed a quelli necessari per il risanamento
provvedono le unità sanitarie locali avvalendosi dei laboratori
delle sezioni provinciali dell'istituto zooprofilattico del Lazio
e della Toscana, dell'istituto sperimentale di apicoltura e degli
esperti apistici delle associazioni di cui al settimo comma del
precedente articolo 2.
4. I produttori di fogli cerei sono tenuti alla preventiva sterilizzazione
della cera in uso.
Art.
9 Denuncia alveari
1. E' fatto obbligo a chiunque possegga o detenga alveari di ogni
tipo di denunciarne al sindaco ed all'autorità sanitaria
locale entro il 30 marzo di ogni anno:
a. il numero degli alveari;
b. la sede o le sedi di stanziamento territoriale;
c. gli alveari razionali agli effetti del nomadismo.
2. E' fatto obbligo agli allevatori di api in bugni villici di trasformarli
entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge,
in arnie razionali.
3. Le arnie, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente
legge, devono essere predisposte per l'accertamento della presenza
della varroa.
Art.
10 Cessione e trasferimento alveari
1. La cessione a qualsiasi titolo di alveari e di api ed il loro
trasferimento deve avvenire previa certificazione sanitaria rilasciata
all'organo sanitario competente per il territorio da cui provengono
le api o da operatore sanitario abilitato, attestante che le api
cedute e l'apiario di provenienza non presentano alla data del rilascio
alcun sintomo di malattie infettive od impestive di cui al precedente
articolo 8.
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Art.
11 Disciplina nomadismo
1. Chiunque intenda effettuare lo spostamento di alveari razionali
per nomadismo nell'ambito del territorio laziale deve darne comunicazione
preventiva, almeno cinque giorni prima a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno al sindaco del comune in cui intende recarsi,
indicando la sede o le sedi in cui, previo consenso del o dei proprietari
dei fondi, prevede di installare temporaneamente i propri alveari,
indicandone il numero, la consistenza, la data di trasferimento
ed il presunto periodo di sosta. Il sindaco è tenuto a darne
tempestiva comunicazione al settore veterinario dell'unità
sanitaria locale competente.
2. Gli alveari devono essere scortati da una dichiarazione di provenienza
conforme al modello allegato alla presente legge, firmata dall'allevatore
proprietario degli alveari stessi, dalla quale risulti che l'apiario
di origine non è soggetto a vincoli od a misure restrittive
di polizia veterinaria.
3. Tale dichiarazione deve essere consegnata entro cinque giorni
dall'arrivo al settore veterinario dell'unità sanitaria locale
in cui ha sede il comune di destinazione.
4. Il settore veterinario può disporre eventuali controlli
sanitari i quali potranno essere eseguiti soltanto in presenza dell'apicoltore,
che ha l'obbligo di effettuare tutte le operazioni necessarie.
Art.
12 Identificazione alveari nomadi
1. Gli alveari che vengono spostati per effettuare il nomadismo,
devono essere identificati con apposite tabelle inamovibili recanti
le seguenti indicazioni:
a. nome o ragione sociale della ditta proprietaria;
b. sede stabile dell'apiario;
c. numero degli alveari in numeri arabi.
2. Le arnie devono essere predisposte per l'accertamento della presenza
di varroa.
Art.
13 Spostamenti successivi di alveari nomadi
1. In occasione di ogni successivo spostamento nel territorio di
una unità sanitaria locale diversa da quella a cui è
stata consegnata la dichiarazione di provenienza, l'apicoltore nomade
dovrà nuovamente seguire le disposizioni di cui al precedente
articolo 11.
Art.
14 Zone di rispetto
1. Nel caso di specifci progetti territoriali di sviluppo apistico
l'area interessata è definita "zona sensibile dal punto
di vista ambientale" ai sensi del titolo V del regolamento
C.E.E. n.797/85 ed a favore degli agricoltori possono applicarsi
le misure previste, per le predette zone, dalla deliberazione del
Consiglio regionale n.361 del 21 maggio 1987.
2. Dal momento della costituzione della zona di rispetto, la Regione
concede, con priorità, gli aiuti previsti dalla vigente normativa
in materia di lotta antiparassitaria delle colture agricole.
3. E' comunque fatto divieto di usare antiparassitari durante il
periodo di fioritura delle piante.
Art.
15 Deleghe
1. Ai fini della presente legge, i comuni e le comunità montane
sono delegati, per i territori di rispettiva competenza, alle incombenze
della presente legge, in particolare:
a. a concedere i contributi per le iniziative di cui al precedente
articolo 3, lettera a), b), c), d), e), ed al terzo comma del precedente
articolo 9, stabilendo anche l'ammontare delle spese ritenute ammissibili;
b. a ricevere le denunce di cui al precedente articolo 9 ed a compilare
l'elenco nominativo degli apicoltori nel territorio comunale;
c. a vigilare sull'applicazione delle norme dettate dagli articoli
7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della presente legge.
2. Le provincie, in attesa di una normativa generale che in armonia
con quanto disposto dalla legge regionale 13 maggio 1985, n.68,
deleghi organicamente la materia, sono delegate a concedere contributi
per le iniziative di cui al precedente articolo 3, lettere f), g),
h), ed l) di norma entro il 15 giugno successivo alla presentazione
delle domande, che devono essere inoltrate al presidente dell'amministrazione
provinciale entro il 30 aprile di ogni anno.
3. I comuni e le provincie, in quanto enti destinatari di delega,
sono sottoposti al potere di indirizzo e di vigilanza disciplinato
dalla legge regionale 13 maggio 1985, n.68.
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Art.
16 Sanzioni amministrative
1. Per la violazione delle norme della presente legge sono previste
le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a. da L.5.000 a L.20.000 per alveare per il mancato rispetto delle
distanze di cui al precedente articolo 7;
b. da L.7.000 a L.35.000 ad alveare per omessa o non veritiera denuncia
di cui al primo comma del precedente articolo 9;
c. da L.10.000 a L.50.000 ad alveare riconosciuto infetto, per omesse
denunce di malattia di cui al precedente articolo 8, secondo comma,
e per la omessa presentazione del certificato sanitario;
d. da L.20.000 a L.100.000 per ogni bugno villico non eliminato
ai sensi del secondo comma del precedente articolo 9;
e. .
f. da L.20.000 a L.200.000 per la violazione dei divieti di cui
all'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
1954, n.320.
2. L'inosservanza di una delle disposizioni di cui al precedente
articolo 11 comporta il sequestro degli alveari, il loro rinvio
sotto vincolo sanitario al comune di origine ed il pagamento di
una sanzione amministrativa da L.100.000 a L.500.000.
Art.
17 Applicazione delle norme amministrative pecuniarie
1. Alle funzioni relative all'accertamento ed all'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie sono delegati i sindaci dei comuni,
il personale a tale scopo incaricato dalle unità sanitarie
locali, il corpo forestale, gli agenti di vigilanza in materia di
caccia e pesca dipendenti dalla provincia. Collaborano, altresì,
gli ispettori ecologici onorari nominati a norma della legge regionale
19 settembre 1974, n.61.
Art.
18 Oneri finanziari
1. Per le spese derivanti dall'attuazione della presente legge vengono
istituiti nel bilancio regionale di previsione per l'anno 1988 i
seguenti capitoli di nuova istituzione:
a. capitolo n.01398 avente la seguente denominazione "Contributi
in conto capitale a favore degli esercenti l'attività di
apicoltore" con uno stanziamento di L.500 milioni relativamente
all'anno 1988, L.500 milioni per l'anno 1989 e L.500 milioni annui;
b. capitolo n.01399 avente la seguente denominazione: "Funzionamento
della consulta apistica regionale" con uno stanziamento di
L.10 milioni.
c. capitolo n.01300 avente la seguente denominazione: "Contributo
in conto interessi per mutui a tasso agevolato a favore degli esercenti
l'attività di apicoltore" con uno stanziamento di L.90
milioni.
2. La copertura finanziaria del predetto onere sarà assicurata
mediante prelievo nei capitoli di bilancio regionale 1988 (legge
regionale n.31 del 1988) elenco n.4 "fondi globali per il finanziamento
di provvedimenti legislativi":
a. capitolo n.29802, lettera Z/2 per L.500 milioni relativamente
all'anno 1988, L.500 milioni per l'anno 1989 e L.500 milioni per
l'anno 1990;
b. capitolo n.29802, lettera Z/3 per L.10 milioni relativamente
all'anno 1988;
c. capitolo n.29802, lettera Z/4 per L.90 milioni relativamente
all'anno 1988.
3. Per gli anni 1989 e 1990 è prevista una spesa di L.500
milioni annui e la relativa copertura finanziaria è prevista
nel bilancio pluriennale di cui alla legge regionale n.31 del 1988.
Art.
19
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo
127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale
ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data
a Roma, addì 21 novembre 1988
LANDI
Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 10
novembre 1988.
E' allegato alla legge il modulo di "Provenienza delle api
destinate al nomadismo".
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