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Pubblichiamo
la delibera della Provincia di Trento relativa ai laboratori
di smielatura e confezionamento del prodotti dell'alveare
e la successiva lettera di commento del presidente di Unaapi
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Delibera n. 2622 del 12-10-2001 proposta
da:
Assessore alle Attività sociali
e alla Salute della Provincia Autonoma di Trento dott. Mario
Magnani
Direttiva in materia di autorizzazioni
sanitarie per laboratori di smielatura e confezionamento del
prodotti dell'alveare.
Il Relatore, evidenzia la difficoltà,
per gli apicoltori che svolgono la loro attività a
livello amatoriale e che vogliano commercializzare direttamente
i prodotti delle loro api, di dotarsi di laboratori di produzione
rispondenti a tutti i requisiti previsti dalle norme igienico-sanitarie
per gli stabilimenti produttivi.
La legge consente all'Autorità Sanitaria, in particolari
casi e a particolari condizioni, di concedere deroghe in materia
di requisiti strutturali e funzionari degli stabilimenti,
a quanto previsto in via generale.
Peraltro con l'entrata in vigore del decreto legislativo n.
155/97, in materia d'igiene dei prodotti alimentari, la salubrità
degli alimenti è assicurata, non tanto attraverso la
corrispondenza formale della struttura e delle attrezzature
a parametri specifici, ma dal Produttore attraverso l'autocontrollo,
fermo restando il possesso da parte dei locali dei requisiti
minimali di cui all'allegato del decreto summenzionato.
I prodotti dell'alveare, per il loro alto contenuto in zuccheri,
sono al riparo da rischi microbiologici comuni alla maggior
parte degli alimenti, consentendo all'Autorità Sanitaria
di valutare con molta discrezionalità le caratteristiche
dei laboratori di lavorazione del miele, senza che ciò
pregiudichi la sua salubrità e quindi la salute del
consumatore.
Il Relatore manifesta, quindi, l'opportunità, che ai
fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria, agli apicoltori
la cui attività abbia carattere amatoriale ed in possesso
dei requisiti di cui alla Direttiva, parte integrante della
delibera, siano concesse le deroghe consentite dalla norma
per quanto riguarda caratteristiche e requisiti dei locali
da adibire a laboratorio di lavorazione del miele, nonché
possano beneficiare di semplificazioni in materia di procedura
autorizzativa.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- vista la legge 30 aprile 1962, n.
283;
- visto il D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327;
- visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
- vista la legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10;
- udita la relazione;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
d e 1 i b e r a
1) di approvare la direttiva in materia
di autorizzazioni sanitarie per laboratori di smielatura e
confezionamento dei prodotti dell'alveare, nel testo che,
allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante
e sostanziale;
2) di notificare la presente direttiva all'Azienda provinciale
per i servizi sanitari, alla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura ed alle Associazioni dei produttori
interessate.
DIRETTIVA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI
SANITARIE PER LABORATORI DI SMIELATURA E CONFEZIONAMENTO DEI
PRODOTTI DELL'ALVEARE
PREMESSA
In materia di produzione e controllo degli alimenti, il recepimento
di alcune importanti norme di fonte comunitaria, ha modificato
l'approccio alle problematiche igienico-sanitarie.
All'accertamento del rispetto dei requisiti strutturali degli
stabilimenti e di conformità del prodotto finito, mediante
campionamento ed analisi, si privilegia il controllo di processo
e di ogni sua fase, rispetto al quale, il produttore ha assunto
ruolo e responsabilità centrali.
Le norme recentemente entrate in vigore, tra tutte il decreto
legislativo n. 155/97, non hanno però abrogato le leggi
previgenti in materia, in particolare la legge n. 283/62 ed
il suo regolamento d'esecuzione, che continuano, quindi, a
disciplinare aspetti importanti della produzione, commercializzazione
e somministrazione degli alimenti.
In presenza di una sovrapposizione di disposizioni ispirate
a modelli concettuali diversi o non perfettamente in sintonia,
si rende necessario coniugare il regime precedente ai nuovi
orientamenti in materia.
Tale esigenza è tanto più marcata in quei settori
dove, per il basso livello di rischio di contaminazione alimentare
del prodotto, (in virtù delle sue caratteristiche intrinseche
o per il tipo di lavorazioni cui è soggetto) oppure
per salvaguardare sistemi produttivi tradizionali, (entrati
a far parte della tradizione anche e soprattutto per la loro
salubrità); la rigidità della norma generale,
applicata acriticamente, costituisce un ostacolo, che può
essere insormontabile per le attività:
- part-time o non esclusive;
- aventi carattere di stagionalità/saltuarietà;
- a produzione limitata o a basso valore aggiunto.
Nel settore dell'apicoltura, ad esempio, la stragrande maggioranza
degli apicoltori censiti, coltiva tale attività a livello
hobbistico, lamentando però difficoltà a poter
commercializzare a proprio nome i prodotti dei propri apiari,
causa l'impossibilità di dotarsi di strutture di lavorazione
rispondenti in tutto e per tutto ai requisiti generali e particolari
richiesti dall'Autorità sanitaria, soprattutto in fase
di rilascio dell'autorizzazione.
In materia di lavorazione dei prodotti dell'alveare, la salvaguardia
della salubrità microbiologica e chimica del miele
e degli altri doni delle api è assicurata non tanto
attraverso la corrispondenza formale delle strutture ed attrezzature,
a parametri specifici, ma dalle caratteristiche intrinseche
del miele e dalla elevata conoscenza dell'apicoltore dell'ambiente
in cui le api bottinano, nonché dalla sua professionalità
nella gestione sanitaria dell'apiario.
In questo contesto, alla luce delle novità introdotte
dal decreto legislativo n. 155/97, si ritiene opportuno fornire
indicazioni operative per l'espressione del parere igienicosanitario,
vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria
ai sensi dell'art. 2 della legge n. 283/62 e dell'art. 25
del D.P.R. n. 327/80 per i laboratori di lavorazione del miele,
con l'obiettivo di tutelare addirittura maggiormente la salute
del Consumatore e la lealtà commerciale, attraverso
un più incisivo controllo veterinario sulle produzioni
che emergeranno dal sommerso, potendo esser commercializzate
in condizioni di ossequio alla legge; non ultimo, di contribuire
allo sviluppo dell'apicoltura e della cultura apistica, importante
non solo per la produzione del miele ma anche per il beneficio
arrecato all'agricoltura ed all'ambiente, per i1 ruolo svolto
dall'ape nell'impollinazione, a tutela della biodiversità
e dell'equilibrio eco-ambientale.
APICOLTURA - ATTIVITÀ DI SMIELATURA
E CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI DELL'ALVEARE
AUTORIZZAZIONE SANITARIA DEI LABORATORI
La vigente normativa igienico sanitaria in materia di produzione
e vendita delle sostanze alimentari, prevede che l'esercizio
di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e
confezionamento di sostanze alimentari, sia subordinato al
rilascio di un'autorizzazione sanitaria.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'autorità
sanitaria deve accertare che gli stabilimenti ed i laboratori
siano provvisti dei requisiti minimi obbligatori, quali quelli
specificati all'art. 28 del D.P.R. n. 327/80, ovvero:
- locali necessari e sufficienti alla/e attività per
la/e quale/i è richiesta l'autorizzazione; nonché
che questi siano in possesso dei requisiti costruttivi, igienico
sanitari, funzionali, e dotati d'impianti ed attrezzature
idonei alle lavorazioni e conservazione dei prodotti ed al
mantenimento di condizioni ottimali d'igiene;
- locali accessori, quali spogliatoi per il Personale, servizi
igienici, vani di stoccaggio dei materiali e dei sottoprodotti
della lavorazione non destinati all'uso alimentare umano e
per i rifiuti.
Ordinariamente devono essere previsti locali:
a) per il deposito delle materie prime;
b) per la produzione/preparazione e confezionamento degli
alimenti;
c) per la detenzione delle sostanze non destinate all'alimentazione.
A giudizio dell'Autorità sanitaria sono però
consentite deroghe, a quanto previsto in via generale, laddove
viene specificato che:
- i locali debbono essere in numero adeguato al potenziale
produttivo, alle caratteristiche dello stabilimento e del
prodotto o prodotti finiti, con separazioni ed attrezzature
idonee a garantire l'igienicità dei prodotti in lavorazione;
- l'autorità sanitaria può consentire in particolari
casi, anche in relazione alle esigenze tecnologiche del processo
produttivo, che i locali siano riuniti in un unico locale
di adeguata ampiezza.
Le possibilità offerte dalla norma, si prestano in
particolare per consentire la lavorazione del miele ai piccoli
apicoltori, che svolgono tale attività a livello hobbistico/amatoriale
e cedono il loro prodotto al consumatore finale.
La valutazione del numero di locali necessari all'attività,
dei loro requisiti costruttivi impiantistici e di attrezzature,
deve tener conto del potenziale produttivo dichiarato, delle
caratteristiche dei locali, intesi come ampiezza, razionale
dislocazione e possibilità di lay-out che eviti contaminazione
crociata, delle attrezzature in dotazione e soprattutto delle
caratteristiche intrinseche del/i prodottosi lavorato/i.
In relazione alla particolare natura dell'attività
di produzione e confezionamento del miele, alla sua naturale
resistenza alle aggressioni e alterazioni microbiologiche,
alla stretta stagionalità e temporaneità dell'attività,
alla richiesta di lavorare esclusivamente il proprio prodotto,
destinato al consumatore finale, agli apicoltori in possesso
di non più di 40 famiglie produttive, denunciate ai
sensi di quanto previsto dalla legge provinciale n. 16/1988,
può essere concesso, ai sensi del combinato disposto
degli art. 25 del D.P.R. n. 327/80; del Cap. II del decreto
legislativo n. 155/97 e di quanto indicato nella Circolare
n. Il dell'7 agosto 1998 del Ministero della Sanità:
di individuare in un unico locale, anche facente parte dell'abitazione
privata, il laboratorio in cui eseguire le operazioni di lavorazione
dei prodotti del loro apiario.
REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEL LOCALE
ED ATTREZZATURE
Le disposizioni previste dal D.PR.. n. 327/80, coordinate
ed integrate dal decreto legislativo 155/97, in materia di
igiene dei prodotti alimentari permettono di autorizzare come
laboratorio:
- un unico locale sufficientemente ampio;
- locale/i utilizzatosi principalmente come abitazione privata;
- locale/i utilizzatosi occasionalmente o meglio temporaneamente.
Le caratteristiche strutturali e funzionari dello stesso devono
garantire:
a) rispondenza ai requisiti igienico sanitari previsti per
l'abitabilità dei locali destinati a civile abitazione;
b) adeguata ampiezza, valutata sulla base del potenziale produttivo
dichiarato dall'interessato;
c) pavimenti e pareti facili da pulire.
Inoltre la presenza di:
d) impianti/attrezzature costituiti in materiali idonei a
venir a contatto con gli alimenti, e con caratteristiche tali
da potere permettere una rapida e facile pulizia;
e) lavandino con acqua potabile calda e fredda, con erogatore
non azionabile a mano con sapone liquido o in polvere ed asciugamani
a perdere;
f) un armadio ove riporre i materiali di pulizia utilizzati
esclusivamente nel laboratorio;
g) reti antimosche, od altri dispositivo idonei contro gli
insetti e roditori;
h) vano accessorio ad uso spogliatoio, attrezzato, qualora
l'apicoltore sia coadiuvato da altre Persone non appartenenti
al suo nucleo familiare;
L'eventuale vendita al dettaglio dei prodotti dell'alveare,
dovrà essere effettuata o in locale separato, o all'interno
del laboratorio stesso predisponendo uno spazio/settore separato,
sufficientemente attrezzato, con banchi espositori, frigoriferi,
e/o quant'altro necessario per l'attività di conservazione
e vendita.
Lo spazio/settore separato sono richiesti qualora l'attività
di vendita sia concomitante o contemporanea alle lavorazioni.
Potranno essere autorizzati come laboratorio anche i locali
adibiti ordinariamente ad alloggio del proprietario, o locali
di servizio alla sua abitazione privata, presentanti caratteristiche
costruttive e requisiti igienici sanitari di cui ai punti:
a), b), c), d), e), f), g) ed h) se necessita.
INDIVIDUAZIONE DEGLI APICOLTORI A CUI
SI APPLICANO LE DEROGHE
Le possibilità offerte dalla
norma, illustrate nella presente, si applicano all'Interessato:
1) in possesso della qualifica di apicoltore; ovvero risulti
registrato come tale, ai sensi della legge provinciale n.
16/1988, presso la competente struttura dell'Azienda provinciale
per i servizi sanitari, e sia in possesso del relativo codice
Aziendale;
2) in possesso di un numero di alveari denunciati non superiore
a 40; tali da considerare di tipo hobbistico/amatoriale la
sua attività (per alveari intendesi n. di famiglie
produttive);
3) le lavorazioni riguardino esclusivamente i prodotti del
suo apiario;
4) venda direttamente al consumatore finale il suo prodotto;
5) per tutto il periodo necessario alle lavorazioni, che non
potrà superare complessivamente 30 giorni, frazionabili
in più periodi, il laboratorio venga usato esclusivamente
per l'utilizzo autorizzato e quindi risulti nelle condizioni
igieniche previste per la lavorazione degli alimenti; che
nello stesso trovino posto solo gli strumenti, attrezzature
e materiali compatibili con l'attività;
6) attesti di essere a conoscenza ed applichi Buone Pratiche
di Lavorazione, secondi i principi dell'H.A.C.C.P.;
7) comunichi annualmente, almeno 7 giorni prima dell'inizio
dell'attività, all'Organo di Vigilanza Veterinario
competente per territorio, il periodo durante il quale il
laboratorio sarà utilizzato.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA
La domanda di autorizzazione del laboratorio
dovrà essere indirizzata alla Provincia Autonoma di
Trento;
Sulla stessa l'interessato dovrà dichiarare:
a) la qualifica di apicoltore
b) il numero di arnie denunciate al Servizio Veterinario competente;
c) nel/i locale/i sito/i in ........................................................
destinatosi continuativamente/periodicamente per l'uso autorizzato
per i quali si chiede l'autorizzazione.
Alla domanda in marca da bollo dovrà allegare i seguenti
documenti:
1) n. 3 copie planimetria in scala l:100 del/i locale/i da
autorizzare con inserite le attrezzature usate. (per i locali
facenti parte dell'abitazione civile, la planimetria dovrà
evidenziare la collocazione del/i locale/i all'interno dell'immobile,
l'ubicazione del servizio igienico, e/o di altri vani utilizzati
per il deposito dei prodotti ed attrezzature).
2) Relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali,
impianti, attrezzature, modalità di lavorazione, confezionamento
e stoccaggio del prodotto. Modalità di pulizia e sanificazione
dei locali; (in alternativa può essere prodotto il
manuale di autocontrollo)
3) Copia dell'ultima comunicazione al Servizio Veterinario
degli apiari posseduti;
4) Dichiarazione di impegno a comunicare annualmente al Servizio
Veterinario l'inizio dell'attività ed il periodo, presumibile,
della stessa, come di variazioni rispetto a quanto indicato
nella domanda e/o autorizzato;
5) Autocertificazione antimafia;
6) n. 1 marca da bollo da L. 20.000;
7) Ricevuta bollettino di versamento effettuato sul c/c 15249386
a favore dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari -
Via Gilli n. 2 - Trento.
SOPRALLUOGO E PARERE IGIENICO-SANITARIO
Il sopralluogo veterinario dovrà
accertare la corrispondenza della planimetria e della relazione
descrittiva presentate, alllubicazione, forme e dimensione
del/i locale/i, nonché alla dotazione in attrezzature,
mediante vidimazione delle stesse.
Il parere igienico-sanitario dovrà, seppur sinteticamente,
esprimere un giudizio sull'adeguatezza dei requisiti strutturali
e funzionari del laboratorio.
VIGILANZA VETERINARIA
Annualmente le Competenti Strutture Veterinarie Territoriali
predisponeranno un piano di controllo, a campione, dell'attività
dei laboratori autorizzati; sul rispetto degli obblighi, d'informazione
circa il periodo di utilizzo, igienicità delle lavorazioni,
sulla materia prima.
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Novi
Ligure, 12 dicembre 2001
Spett. Assessore alle Attività
sociali e alla Salute della Provincia Autonoma di Trento
Oggetto: Delibera n. 2622 del 12-10-2001
Egregio dott. Mario Magnani
Le scrivo nella qualità di presidente dell'Unione di
associazioni di produttori apistici riconosciuta dal Ministero
dell'Agricoltura.
Voglio esprimerLe le felicitazioni e l'apprezzamento della
categoria apistica tutta per aver, coraggiosamente, riconosciuto
e messo nero su bianco una verità indiscutibile:
"I prodotti dell'alveare, per il loro alto contenuto
in zuccheri, sono al riparo da rischi microbiologici comuni
alla maggior parte degli alimenti, consentendo all'Autorità
Sanitaria di valutare con molta discrezionalità le
caratteristiche dei laboratori di lavorazione del miele, senza
che ciò pregiudichi la sua salubrità e quindi
la salute del consumatore".
Condividiamo, pienamente, l'assunto per cui "la salvaguardia
della salubrità microbiologica e chimica del miele
e degli altri doni delle api è assicurata non tanto
attraverso la corrispondenza formale delle strutture ed attrezzature,
a parametri specifici, ma dalle caratteristiche intrinseche
del miele e dalla elevata conoscenza dell'apicoltore dell'ambiente
in cui le api bottinano, nonché dalla sua professionalità
nella gestione sanitaria dell'apiario".
Condividiamo l'obiettivo "di tutelare addirittura maggiormente
la salute del Consumatore e la lealtà commerciale,
attraverso un più incisivo controllo veterinario sulle
produzioni che emergeranno dal sommerso".
Ci consenta, nel contempo, di esprimerLe tutta la preoccupazione
per l'uso improprio di categorie e definizioni che sono, tal
quali, incoerenti ed in contrasto con l'ordinamento vigente.
La definizione "amatoriale" od "hobbistico",
infatti, risulta inaccostabile al concetto di commercializzazione.
Chiunque non produca per autoconsumo, ma commercializzi, è
un imprenditore agricolo e la norma consente, con relativa
facilità, di regolarizzare la posizione per produzioni
anche assai limitate.
Non è d'altronde sostenibile, nello specifico del miele,
che la qualità del rischio sia connessa con le dimensioni
della produzione e/o la tipologia della commercializzazione.
Le aziende apistiche, in regola con tutti i relativi adempimenti
di legge, sono, infatti, nella stragrande maggioranza, piccolissime
attività produttive agricole a carattere familiare.
Ci risulta che ad aziende produttive apistiche familiari,
anche nella Provincia Autonoma di Trento, vengono richiesti
dai responsabili delle ASL requisiti ingiustificabili ed inaccettabili
quali: non incrocio nel flusso logistico, bancali in materiale
alimentare per poggiarvi i melari nella fase di produzione
primaria, magazzini distinti per i melari pieni e vuoti, locale
ad hoc per lavaggio fusti, montacarichi di acciaio inox, spigoli
a guscio, break point per eventuali dipendenti, magazzino
imballaggi e magazzino prodotti finiti, davanzali spioventi...
Nel ribadire la dimensione limitata ed il conseguente limitato
rischio di tutte le aziende apistiche, nell'affermare che
la stagionalità (e quindi l'utilizzo periodico di locali
per usi diversi) è propria ed applicabile a tutta l'apicoltura,
Le segnaliamo la necessità di pervenire ad una normativa
che non sia basata sulla corrispondenza formale delle strutture
ed attrezzature, a parametri specifici.
Certi che sia obiettivo condivisibile una gestione della norma
che non crei immotivabili sperequazioni (con conseguente concorrenza
sleale) tra gli apicoltori
Le porgo distinti saluti
Francesco
Panella
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