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credits La rivista di Aspromiele
specializzata nel settore dell'Apicoltura

Gennaio 2002
anno X - n. 1


LOCALI DI SMIELATURA


Pubblichiamo la delibera della Provincia di Trento relativa ai laboratori di smielatura e confezionamento del prodotti dell'alveare e la successiva lettera di commento del presidente di Unaapi

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Delibera n. 2622 del 12-10-2001 proposta da:

Assessore alle Attività sociali e alla Salute della Provincia Autonoma di Trento dott. Mario Magnani

Direttiva in materia di autorizzazioni sanitarie per laboratori di smielatura e confezionamento del prodotti dell'alveare.

Il Relatore, evidenzia la difficoltà, per gli apicoltori che svolgono la loro attività a livello amatoriale e che vogliano commercializzare direttamente i prodotti delle loro api, di dotarsi di laboratori di produzione rispondenti a tutti i requisiti previsti dalle norme igienico-sanitarie per gli stabilimenti produttivi.
La legge consente all'Autorità Sanitaria, in particolari casi e a particolari condizioni, di concedere deroghe in materia di requisiti strutturali e funzionari degli stabilimenti, a quanto previsto in via generale.
Peraltro con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 155/97, in materia d'igiene dei prodotti alimentari, la salubrità degli alimenti è assicurata, non tanto attraverso la corrispondenza formale della struttura e delle attrezzature a parametri specifici, ma dal Produttore attraverso l'autocontrollo, fermo restando il possesso da parte dei locali dei requisiti minimali di cui all'allegato del decreto summenzionato.
I prodotti dell'alveare, per il loro alto contenuto in zuccheri, sono al riparo da rischi microbiologici comuni alla maggior parte degli alimenti, consentendo all'Autorità Sanitaria di valutare con molta discrezionalità le caratteristiche dei laboratori di lavorazione del miele, senza che ciò pregiudichi la sua salubrità e quindi la salute del consumatore.
Il Relatore manifesta, quindi, l'opportunità, che ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria, agli apicoltori la cui attività abbia carattere amatoriale ed in possesso dei requisiti di cui alla Direttiva, parte integrante della delibera, siano concesse le deroghe consentite dalla norma per quanto riguarda caratteristiche e requisiti dei locali da adibire a laboratorio di lavorazione del miele, nonché possano beneficiare di semplificazioni in materia di procedura autorizzativa.

Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;
- visto il D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327;
- visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
- vista la legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10;
- udita la relazione;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e 1 i b e r a

1) di approvare la direttiva in materia di autorizzazioni sanitarie per laboratori di smielatura e confezionamento dei prodotti dell'alveare, nel testo che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
2) di notificare la presente direttiva all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ed alle Associazioni dei produttori interessate.

DIRETTIVA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI SANITARIE PER LABORATORI DI SMIELATURA E CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI DELL'ALVEARE

PREMESSA
In materia di produzione e controllo degli alimenti, il recepimento di alcune importanti norme di fonte comunitaria, ha modificato l'approccio alle problematiche igienico-sanitarie.
All'accertamento del rispetto dei requisiti strutturali degli stabilimenti e di conformità del prodotto finito, mediante campionamento ed analisi, si privilegia il controllo di processo e di ogni sua fase, rispetto al quale, il produttore ha assunto ruolo e responsabilità centrali.
Le norme recentemente entrate in vigore, tra tutte il decreto legislativo n. 155/97, non hanno però abrogato le leggi previgenti in materia, in particolare la legge n. 283/62 ed il suo regolamento d'esecuzione, che continuano, quindi, a disciplinare aspetti importanti della produzione, commercializzazione e somministrazione degli alimenti.
In presenza di una sovrapposizione di disposizioni ispirate a modelli concettuali diversi o non perfettamente in sintonia, si rende necessario coniugare il regime precedente ai nuovi orientamenti in materia.
Tale esigenza è tanto più marcata in quei settori dove, per il basso livello di rischio di contaminazione alimentare del prodotto, (in virtù delle sue caratteristiche intrinseche o per il tipo di lavorazioni cui è soggetto) oppure per salvaguardare sistemi produttivi tradizionali, (entrati a far parte della tradizione anche e soprattutto per la loro salubrità); la rigidità della norma generale, applicata acriticamente, costituisce un ostacolo, che può essere insormontabile per le attività:
- part-time o non esclusive;
- aventi carattere di stagionalità/saltuarietà;
- a produzione limitata o a basso valore aggiunto.
Nel settore dell'apicoltura, ad esempio, la stragrande maggioranza degli apicoltori censiti, coltiva tale attività a livello hobbistico, lamentando però difficoltà a poter commercializzare a proprio nome i prodotti dei propri apiari, causa l'impossibilità di dotarsi di strutture di lavorazione rispondenti in tutto e per tutto ai requisiti generali e particolari richiesti dall'Autorità sanitaria, soprattutto in fase di rilascio dell'autorizzazione.
In materia di lavorazione dei prodotti dell'alveare, la salvaguardia della salubrità microbiologica e chimica del miele e degli altri doni delle api è assicurata non tanto attraverso la corrispondenza formale delle strutture ed attrezzature, a parametri specifici, ma dalle caratteristiche intrinseche del miele e dalla elevata conoscenza dell'apicoltore dell'ambiente in cui le api bottinano, nonché dalla sua professionalità nella gestione sanitaria dell'apiario.
In questo contesto, alla luce delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 155/97, si ritiene opportuno fornire indicazioni operative per l'espressione del parere igienicosanitario, vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della legge n. 283/62 e dell'art. 25 del D.P.R. n. 327/80 per i laboratori di lavorazione del miele, con l'obiettivo di tutelare addirittura maggiormente la salute del Consumatore e la lealtà commerciale, attraverso un più incisivo controllo veterinario sulle produzioni che emergeranno dal sommerso, potendo esser commercializzate in condizioni di ossequio alla legge; non ultimo, di contribuire allo sviluppo dell'apicoltura e della cultura apistica, importante non solo per la produzione del miele ma anche per il beneficio arrecato all'agricoltura ed all'ambiente, per i1 ruolo svolto dall'ape nell'impollinazione, a tutela della biodiversità e dell'equilibrio eco-ambientale.

APICOLTURA - ATTIVITÀ DI SMIELATURA E CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI DELL'ALVEARE

AUTORIZZAZIONE SANITARIA DEI LABORATORI
La vigente normativa igienico sanitaria in materia di produzione e vendita delle sostanze alimentari, prevede che l'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento di sostanze alimentari, sia subordinato al rilascio di un'autorizzazione sanitaria.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'autorità sanitaria deve accertare che gli stabilimenti ed i laboratori siano provvisti dei requisiti minimi obbligatori, quali quelli specificati all'art. 28 del D.P.R. n. 327/80, ovvero:
- locali necessari e sufficienti alla/e attività per la/e quale/i è richiesta l'autorizzazione; nonché che questi siano in possesso dei requisiti costruttivi, igienico sanitari, funzionali, e dotati d'impianti ed attrezzature idonei alle lavorazioni e conservazione dei prodotti ed al mantenimento di condizioni ottimali d'igiene;
- locali accessori, quali spogliatoi per il Personale, servizi igienici, vani di stoccaggio dei materiali e dei sottoprodotti della lavorazione non destinati all'uso alimentare umano e per i rifiuti.
Ordinariamente devono essere previsti locali:
a) per il deposito delle materie prime;
b) per la produzione/preparazione e confezionamento degli alimenti;
c) per la detenzione delle sostanze non destinate all'alimentazione.
A giudizio dell'Autorità sanitaria sono però consentite deroghe, a quanto previsto in via generale, laddove viene specificato che:
- i locali debbono essere in numero adeguato al potenziale produttivo, alle caratteristiche dello stabilimento e del prodotto o prodotti finiti, con separazioni ed attrezzature idonee a garantire l'igienicità dei prodotti in lavorazione;
- l'autorità sanitaria può consentire in particolari casi, anche in relazione alle esigenze tecnologiche del processo produttivo, che i locali siano riuniti in un unico locale di adeguata ampiezza.
Le possibilità offerte dalla norma, si prestano in particolare per consentire la lavorazione del miele ai piccoli apicoltori, che svolgono tale attività a livello hobbistico/amatoriale e cedono il loro prodotto al consumatore finale.
La valutazione del numero di locali necessari all'attività, dei loro requisiti costruttivi impiantistici e di attrezzature, deve tener conto del potenziale produttivo dichiarato, delle caratteristiche dei locali, intesi come ampiezza, razionale dislocazione e possibilità di lay-out che eviti contaminazione crociata, delle attrezzature in dotazione e soprattutto delle caratteristiche intrinseche del/i prodottosi lavorato/i.
In relazione alla particolare natura dell'attività di produzione e confezionamento del miele, alla sua naturale resistenza alle aggressioni e alterazioni microbiologiche, alla stretta stagionalità e temporaneità dell'attività, alla richiesta di lavorare esclusivamente il proprio prodotto, destinato al consumatore finale, agli apicoltori in possesso di non più di 40 famiglie produttive, denunciate ai sensi di quanto previsto dalla legge provinciale n. 16/1988, può essere concesso, ai sensi del combinato disposto degli art. 25 del D.P.R. n. 327/80; del Cap. II del decreto legislativo n. 155/97 e di quanto indicato nella Circolare n. Il dell'7 agosto 1998 del Ministero della Sanità: di individuare in un unico locale, anche facente parte dell'abitazione privata, il laboratorio in cui eseguire le operazioni di lavorazione dei prodotti del loro apiario.

REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEL LOCALE ED ATTREZZATURE
Le disposizioni previste dal D.PR.. n. 327/80, coordinate ed integrate dal decreto legislativo 155/97, in materia di igiene dei prodotti alimentari permettono di autorizzare come laboratorio:
- un unico locale sufficientemente ampio;
- locale/i utilizzatosi principalmente come abitazione privata;
- locale/i utilizzatosi occasionalmente o meglio temporaneamente.
Le caratteristiche strutturali e funzionari dello stesso devono garantire:
a) rispondenza ai requisiti igienico sanitari previsti per l'abitabilità dei locali destinati a civile abitazione;
b) adeguata ampiezza, valutata sulla base del potenziale produttivo dichiarato dall'interessato;
c) pavimenti e pareti facili da pulire.
Inoltre la presenza di:
d) impianti/attrezzature costituiti in materiali idonei a venir a contatto con gli alimenti, e con caratteristiche tali da potere permettere una rapida e facile pulizia;
e) lavandino con acqua potabile calda e fredda, con erogatore non azionabile a mano con sapone liquido o in polvere ed asciugamani a perdere;
f) un armadio ove riporre i materiali di pulizia utilizzati esclusivamente nel laboratorio;
g) reti antimosche, od altri dispositivo idonei contro gli insetti e roditori;
h) vano accessorio ad uso spogliatoio, attrezzato, qualora l'apicoltore sia coadiuvato da altre Persone non appartenenti al suo nucleo familiare;
L'eventuale vendita al dettaglio dei prodotti dell'alveare, dovrà essere effettuata o in locale separato, o all'interno del laboratorio stesso predisponendo uno spazio/settore separato, sufficientemente attrezzato, con banchi espositori, frigoriferi, e/o quant'altro necessario per l'attività di conservazione e vendita.
Lo spazio/settore separato sono richiesti qualora l'attività di vendita sia concomitante o contemporanea alle lavorazioni.
Potranno essere autorizzati come laboratorio anche i locali adibiti ordinariamente ad alloggio del proprietario, o locali di servizio alla sua abitazione privata, presentanti caratteristiche costruttive e requisiti igienici sanitari di cui ai punti:
a), b), c), d), e), f), g) ed h) se necessita.

INDIVIDUAZIONE DEGLI APICOLTORI A CUI SI APPLICANO LE DEROGHE

Le possibilità offerte dalla norma, illustrate nella presente, si applicano all'Interessato:
1) in possesso della qualifica di apicoltore; ovvero risulti registrato come tale, ai sensi della legge provinciale n. 16/1988, presso la competente struttura dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, e sia in possesso del relativo codice Aziendale;
2) in possesso di un numero di alveari denunciati non superiore a 40; tali da considerare di tipo hobbistico/amatoriale la sua attività (per alveari intendesi n. di famiglie produttive);
3) le lavorazioni riguardino esclusivamente i prodotti del suo apiario;
4) venda direttamente al consumatore finale il suo prodotto;
5) per tutto il periodo necessario alle lavorazioni, che non potrà superare complessivamente 30 giorni, frazionabili in più periodi, il laboratorio venga usato esclusivamente per l'utilizzo autorizzato e quindi risulti nelle condizioni igieniche previste per la lavorazione degli alimenti; che nello stesso trovino posto solo gli strumenti, attrezzature e materiali compatibili con l'attività;
6) attesti di essere a conoscenza ed applichi Buone Pratiche di Lavorazione, secondi i principi dell'H.A.C.C.P.;
7) comunichi annualmente, almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività, all'Organo di Vigilanza Veterinario competente per territorio, il periodo durante il quale il laboratorio sarà utilizzato.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA

La domanda di autorizzazione del laboratorio dovrà essere indirizzata alla Provincia Autonoma di Trento;
Sulla stessa l'interessato dovrà dichiarare:
a) la qualifica di apicoltore
b) il numero di arnie denunciate al Servizio Veterinario competente;
c) nel/i locale/i sito/i in ........................................................
destinatosi continuativamente/periodicamente per l'uso autorizzato per i quali si chiede l'autorizzazione.
Alla domanda in marca da bollo dovrà allegare i seguenti documenti:
1) n. 3 copie planimetria in scala l:100 del/i locale/i da autorizzare con inserite le attrezzature usate. (per i locali facenti parte dell'abitazione civile, la planimetria dovrà evidenziare la collocazione del/i locale/i all'interno dell'immobile, l'ubicazione del servizio igienico, e/o di altri vani utilizzati per il deposito dei prodotti ed attrezzature).
2) Relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali, impianti, attrezzature, modalità di lavorazione, confezionamento e stoccaggio del prodotto. Modalità di pulizia e sanificazione dei locali; (in alternativa può essere prodotto il manuale di autocontrollo)
3) Copia dell'ultima comunicazione al Servizio Veterinario degli apiari posseduti;
4) Dichiarazione di impegno a comunicare annualmente al Servizio Veterinario l'inizio dell'attività ed il periodo, presumibile, della stessa, come di variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda e/o autorizzato;
5) Autocertificazione antimafia;
6) n. 1 marca da bollo da L. 20.000;
7) Ricevuta bollettino di versamento effettuato sul c/c 15249386 a favore dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari - Via Gilli n. 2 - Trento.

SOPRALLUOGO E PARERE IGIENICO-SANITARIO

Il sopralluogo veterinario dovrà accertare la corrispondenza della planimetria e della relazione descrittiva presentate, alllubicazione, forme e dimensione del/i locale/i, nonché alla dotazione in attrezzature, mediante vidimazione delle stesse.
Il parere igienico-sanitario dovrà, seppur sinteticamente, esprimere un giudizio sull'adeguatezza dei requisiti strutturali e funzionari del laboratorio.

VIGILANZA VETERINARIA
Annualmente le Competenti Strutture Veterinarie Territoriali predisponeranno un piano di controllo, a campione, dell'attività dei laboratori autorizzati; sul rispetto degli obblighi, d'informazione circa il periodo di utilizzo, igienicità delle lavorazioni, sulla materia prima.

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Novi Ligure, 12 dicembre 2001

Spett. Assessore alle Attività sociali e alla Salute della Provincia Autonoma di Trento

Oggetto: Delibera n. 2622 del 12-10-2001

Egregio dott. Mario Magnani
Le scrivo nella qualità di presidente dell'Unione di associazioni di produttori apistici riconosciuta dal Ministero dell'Agricoltura.
Voglio esprimerLe le felicitazioni e l'apprezzamento della categoria apistica tutta per aver, coraggiosamente, riconosciuto e messo nero su bianco una verità indiscutibile:
"I prodotti dell'alveare, per il loro alto contenuto in zuccheri, sono al riparo da rischi microbiologici comuni alla maggior parte degli alimenti, consentendo all'Autorità Sanitaria di valutare con molta discrezionalità le caratteristiche dei laboratori di lavorazione del miele, senza che ciò pregiudichi la sua salubrità e quindi la salute del consumatore".
Condividiamo, pienamente, l'assunto per cui "la salvaguardia della salubrità microbiologica e chimica del miele e degli altri doni delle api è assicurata non tanto attraverso la corrispondenza formale delle strutture ed attrezzature, a parametri specifici, ma dalle caratteristiche intrinseche del miele e dalla elevata conoscenza dell'apicoltore dell'ambiente in cui le api bottinano, nonché dalla sua professionalità nella gestione sanitaria dell'apiario".
Condividiamo l'obiettivo "di tutelare addirittura maggiormente la salute del Consumatore e la lealtà commerciale, attraverso un più incisivo controllo veterinario sulle produzioni che emergeranno dal sommerso".
Ci consenta, nel contempo, di esprimerLe tutta la preoccupazione per l'uso improprio di categorie e definizioni che sono, tal quali, incoerenti ed in contrasto con l'ordinamento vigente.
La definizione "amatoriale" od "hobbistico", infatti, risulta inaccostabile al concetto di commercializzazione. Chiunque non produca per autoconsumo, ma commercializzi, è un imprenditore agricolo e la norma consente, con relativa facilità, di regolarizzare la posizione per produzioni anche assai limitate.
Non è d'altronde sostenibile, nello specifico del miele, che la qualità del rischio sia connessa con le dimensioni della produzione e/o la tipologia della commercializzazione. Le aziende apistiche, in regola con tutti i relativi adempimenti di legge, sono, infatti, nella stragrande maggioranza, piccolissime attività produttive agricole a carattere familiare.
Ci risulta che ad aziende produttive apistiche familiari, anche nella Provincia Autonoma di Trento, vengono richiesti dai responsabili delle ASL requisiti ingiustificabili ed inaccettabili quali: non incrocio nel flusso logistico, bancali in materiale alimentare per poggiarvi i melari nella fase di produzione primaria, magazzini distinti per i melari pieni e vuoti, locale ad hoc per lavaggio fusti, montacarichi di acciaio inox, spigoli a guscio, break point per eventuali dipendenti, magazzino imballaggi e magazzino prodotti finiti, davanzali spioventi...
Nel ribadire la dimensione limitata ed il conseguente limitato rischio di tutte le aziende apistiche, nell'affermare che la stagionalità (e quindi l'utilizzo periodico di locali per usi diversi) è propria ed applicabile a tutta l'apicoltura, Le segnaliamo la necessità di pervenire ad una normativa che non sia basata sulla corrispondenza formale delle strutture ed attrezzature, a parametri specifici.
Certi che sia obiettivo condivisibile una gestione della norma che non crei immotivabili sperequazioni (con conseguente concorrenza sleale) tra gli apicoltori
Le porgo distinti saluti

Francesco Panella


ultima modifica:13 Guigno, 2002 -