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proposito della sperimentazione dell’API BIOXAL
Riportiamo alcuni passaggi della lettera
inviata da Unaapi a firma del Presidente Francesco Panella
alla dott.ssa Gaetana Ferri, Direttore Generale della Direzione
Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario
del Ministero della Salute, riguardante la sperimentazione
del API BIOXAL della ditta CHEMICAL LAIF.
(…) Nell’esprimerLe pieno apprezzamento
in merito all’attivazione della sperimentazione in oggetto,
che permette agli apicoltori italiani di poter utilizzare
già nell’immediato un prodotto, a base di acido ossalico,
fondamentale nella lotta alla varroasi, Le segnalo alcune
difficoltà legate alla sperimentazione e alcuni aspetti
che richiedono nel merito un chiarimento (…).
Confermiamo la difficoltà, peraltro più che
prevedibile, delle organizzazioni degli apicoltori, a individuare
un sufficiente numero di veterinari l.p., con competenza
sull’apicoltura, che si assumano la responsabilità
della gestione delle procedure legate alla sperimentazione,
precondizione per l’attivazione del procedimento (…).
Nel merito dei modelli e delle procedure proposte (dalla
CHEMICAL LAIF) segnaliamo che:
a. con il modello B (consenso informato) l’apicoltore dichiara
di essere a conoscenza “delle condizioni generali di salute
delle proprie arnie e che le stesse necessitano di un trattamento
antivarroa in concomitanza con il periodo della sperimentazione”.
Con il modello A (comunicazione alla ASL) il Veterinario
l.p. dichiara di essere il responsabile degli alveari da
sottoporre alla sperimentazione. L’assunzione di questa
generica “responsabilità degli alveari” da parte
del Veterinario l.p. può creare, e sta creando, difficoltà
di interpretazione, che certamente non favoriscono l’attivazione
di accordi/convenzioni con Veterinari l.p. da parte delle
associazioni degli apicoltori e ancor meno da parte dei
singoli apicoltori. Tutto ciò rischia di tradursi
o nell’impossibilità della sperimentazione o in un
costo aggiuntivo a quello che gli apicoltori devono comunque
sostenere per ottenere il prodotto dalla Ditta.
b. Le procedure indicate prevedono che un Veterinario l.p.
sia responsabile dello stoccaggio del prodotto, mentre è
previsto che il prodotto in sperimentazione venga acquistato
dalle Associazioni Apistiche e successivamente distribuito
agli apicoltori. La procedura comporterà da parte
delle associazioni la raccolta, e trasmissione alla Ditta,
dei consensi informati degli apicoltori e, da parte del
Veterinario l.p., la trasmissione dei dati (apicoltori,
alveari, dosi distribuite) alle ASL di competenza. Nella
circolare alle associazioni della Ditta ci si riferisce
a “veterinari autorizzati alla detenzione di scorte di medicinali
veterinari”, e questo è un ulteriore passaggio (richiesta
di autorizzazione alle ASL di competenza) non prospettato
all’attivazione della sperimentazione. Inoltre la “gestione
delle scorte di medicinali veterinari” è fonte di
interpretazioni, da parte delle ASL sul territorio e dei
Veterinari l.p., spesso contrastanti e, riteniamo, non pertinenti.
Infatti si fa a volte riferimento agli articoli del decreto
legislativo 193 del 2006 relativo alla gestione delle scorte,
che a nostro avviso sono da riferirsi a prodotti già
con A.I.C. ed in commercio e quindi non attinenti questo
formulato in sperimentazione.
Un autorevole chiarimento nel merito potrebbe agevolare
il superamento di queste difficoltà.
Infine formalizziamo la segnalazione, già anticipata
in occasione dell’ultimo tavolo tecnico sull’apicoltura,
dell’impossibilità per gli apicoltori biologici di
reperire prodotti efficaci, e a loro consentiti, per il
trattamento autunno/invernale antivarroa, (…).
In attesa di un prodotto a base di acido ossalico con A.I.C.
vorremo sapere se, secondo quanto genericamente comunicato
al tavolo, questi operatori possono usufruire del meccanismo
previsto dall’art. 11 del decreto legislativo 193 del 2006
(Uso in deroga per animali destinati alla produzione di
alimenti).
Nello specifico chiediamo se, (…) utilizzando il meccanismo
dell’uso in deroga, in questi casi il veterinario possa
fare riferimento alla lettera c) del comma 1 dell’art.11
(prescrizione veterinaria di una preparazione magistrale
a base di acido ossalico predisposta dal farmacista), o
necessariamente debba prescrivere uno dei due prodotti a
base di acido ossalico, indicati per i trattamenti contro
la varroa, attualmente registrati in altrettanti Stati membri
della Unione europea, come previsto alla lettera b) del
comma 1 dello stesso art.11. Risultano, infatti, attualmente
registrati, per il trattamento antivarroa in apicoltura,
l’OXUVAR® in Germania e l’ECOXAL in Spagna, entrambi
utilizzabili in apicoltura biologica nel periodo autunno/inverno.
(…)
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