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credits La rivista di Aspromiele
specializzata nel settore dell'Apicoltura

Marzo 2003
anno XI - n. 3

copertina lapis 3/2003


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POSTA DEI LETTORI
"Esonero fiscale IVA"
Gentile Redazione, vorrei dei chiarimenti riguardanti il regime di esonero fiscale IVA, con l'entrata dell'euro. Ai tempi della vecchia lira, la soglia di esonero era di 5 milioni, oggi con l'euro cosa è cambiato ?Nel caso si dovesse superare questa soglia come ci si deve comportare ?
Ringraziandovi anticipatamente per una vostra risposta, vi saluto e buon lavoro.
Offredi Giorgio, Cuggiono.

Il regime speciale IVA per l'agricoltura è stato prorogato anche per l'anno 2003, ed in generale con l'entrata in vigore dell'euro non si sono avuti cambiamenti rispetto agli anni precedenti.
Ecco l'attuale situazione:
Sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili compresa la dichiarazione annuale i produttori agricoli che hanno realizzato un volume d'affari non superiore
a euro 2.582,28 ( precedenti 5 milioni lire), elevato a euro 7.746,85 ( precedenti 15 milioni di lire) per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di 1000 abitanti e nelle zone con meno di 500 abitanti ricomprese negli altri comuni montani individuati dai rispettivi regolamenti legislativi regionali. (Verificare attentamente dove ha sede la vostra azienda!).
Ricordiamo che il volume d'affari deve essere costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli compresi nella prima parte della tabella A allegata al DPR sull'IVA n. 633 del 1972, (la stessa tabella, ad esempio, ricomprende il miele ma non la pappa reale!).
I soggetti esonerati devono conservare le fatture per dieci anni, numerando progressivamente le fatture di acquisto e le autofatture di vendita (in queste ultime deve essere applicata l'aliquota compensativa IVA - 9% nel caso del miele).
Se si superano i limiti, a partire dall'anno successivo, cessa l'applicazione del regime di esonero e si rientra nel regime speciale IVA per i produttori agricoli. Il regime speciale agricolo, si può applica ai produttori agricoli con volume d'affari superiore ai limiti di cui sopra senza fissare un limite superiore (in precedenza esisteva il limite di 40.000.000 di lire). In tal caso per le cessioni di prodotti agricoli, al momento della dichiarazione annuale IVA non si porta in detrazione degli importi da versare (IVA incamerata con le vendite) l'IVA eventualmente pagata con le fatture di acquisto, ma si versa l'importo determinato dalla differenza tra l'aliquota normale IVA, applicata all'ammontare imponibile delle operazioni di cessione dei prodotti agricoli, e quella definita di compensazione. Per semplificare con un esempio: l'aliquota IVA normale del miele è il 10%, mentre quella di compensazione e il 9%, in sede di dichiarazione IVA va versata (sul totale delle cessioni di miele) la differenza tra le due cioè l'1% del fatturato venduto.
Le percentuali di compensazione sui prodotti agricoli sono stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali.
Il produttore in regime speciale agricolo è inoltre tenuto a:
- emettere fatture di vendita con le aliquote previste per il prodotto ceduto (10% nel caso del miele);
- tenere la contabilità IVA (con i relativi registri);
- certificare gli incassi giornalieri delle cessioni ai privati (registro dei corrispettivi);
- presentare la dichiarazione annuale IVA.
Tutto questo chiaramente se non si decide di optare per il regime IVA ordinario, scelta sempre possibile per il produttore agricolo che valuta più conveniente una gestione ordinaria, specialmente nel caso di forti investimenti e quindi versamento di importi IVA non recuperabili nel regime speciale, ma riguardo questa scelta non è corretto fare enunciati generali e le valutazioni vanno fatte caso per caso.

Vanni Floris

"Ricetta per propoli"
Gentile redazione, Sono un abbonato della vostra rivista, mi rivolgo a voi per chiedervi una cortesia. Nella stagione scorsa, ho raccolto con le apposite reti, un discreto quantitativo di propoli, (circa un chilogrammo).
Ora vorrei trasformarlo in soluzione ma non trovo una ricetta appropriata, mi potreste aiutare? Fiducioso in un vostro aiuto porgo distinti saluti.
M. Pattarone, Crevoladossola (VB)

Il modo più semplice per ottenere una soluzione d'alcool e propoli è quello di far sciogliere la propoli a freddo nell'alcool. Le tinture a base di propoli in commercio sono normalmente al 20% o al 30% in peso. Si agisce nel seguente modo dopo essersi procurati dell'alcool alimentare, tipo Buongusto: si verserà insieme alla propoli dentro dei vasi nelle seguenti proporzioni
- propoli 200g ed alcool 800g per il preparato al 20%,
- propoli 300g ed alcool 700g per il preparato al 30%.
Avremo poi cura di agitare di tanto in tanto il contenitore che contiene il preparato ed, all'incirca dopo un paio di settimane, la propoli si sarà sciolta nell'alcool. Quando reputeremo che la propoli si sia sciolta depureremo il tutto, con filtri di carta, ottimi quelli per il caffè all'americana. Dobbiamo tenere presente che la propoli non è mai pura al 100%, sono sempre presenti delle parti cerose, quindi per una soluzione al 20% metteremo più di 200g. La determinazione del quantitativo di propoli necessario è in funzione dal grado di purezza, ma la titolazione non è realizzabile a livello casalingo. Va infine ricordato, e sottolineato, che la preparazione per la vendita della propoli è soggetta alla normativa dei prodotti a base alcoolica e alla licenza UTIF e che la commercializzazione senza attenersi agli adempimenti espone a sanzioni rilevanti. Peraltro la propoli, ricca di pollini e bioflavonoidi, è sostanza a rischio allergenico, ed espone colui che la pone in vendita a contestazioni, con conseguenze pesanti nel caso di non conformità del prodotto commercializzato.

Massimiliano Gotti


ultima modifica:21 Aprile, 2004 -