"Esonero
fiscale IVA"
Gentile Redazione, vorrei dei chiarimenti riguardanti il regime
di esonero fiscale IVA, con l'entrata dell'euro. Ai tempi della
vecchia lira, la soglia di esonero era di 5 milioni, oggi con
l'euro cosa è cambiato ?Nel caso si dovesse superare
questa soglia come ci si deve comportare ?
Ringraziandovi anticipatamente per una vostra risposta, vi saluto
e buon lavoro.
Offredi Giorgio, Cuggiono.
Il regime speciale IVA per l'agricoltura è stato prorogato
anche per l'anno 2003, ed in generale con l'entrata in vigore
dell'euro non si sono avuti cambiamenti rispetto agli anni precedenti.
Ecco l'attuale situazione:
Sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi
documentali e contabili compresa la dichiarazione annuale i
produttori agricoli che hanno realizzato un volume d'affari
non superiore
a euro 2.582,28 ( precedenti 5 milioni lire), elevato a euro
7.746,85 ( precedenti 15 milioni di lire) per i produttori agricoli
che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni
montani con meno di 1000 abitanti e nelle zone con meno di 500
abitanti ricomprese negli altri comuni montani individuati dai
rispettivi regolamenti legislativi regionali. (Verificare attentamente
dove ha sede la vostra azienda!).
Ricordiamo che il volume d'affari deve essere costituito per
almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli compresi nella
prima parte della tabella A allegata al DPR sull'IVA n. 633
del 1972, (la stessa tabella, ad esempio, ricomprende il miele
ma non la pappa reale!).
I soggetti esonerati devono conservare le fatture per dieci
anni, numerando progressivamente le fatture di acquisto e le
autofatture di vendita (in queste ultime deve essere applicata
l'aliquota compensativa IVA - 9% nel caso del miele).
Se si superano i limiti, a partire dall'anno successivo, cessa
l'applicazione del regime di esonero e si rientra nel regime
speciale IVA per i produttori agricoli. Il regime speciale agricolo,
si può applica ai produttori agricoli con volume d'affari
superiore ai limiti di cui sopra senza fissare un limite superiore
(in precedenza esisteva il limite di 40.000.000 di lire). In
tal caso per le cessioni di prodotti agricoli, al momento della
dichiarazione annuale IVA non si porta in detrazione degli importi
da versare (IVA incamerata con le vendite) l'IVA eventualmente
pagata con le fatture di acquisto, ma si versa l'importo determinato
dalla differenza tra l'aliquota normale IVA, applicata all'ammontare
imponibile delle operazioni di cessione dei prodotti agricoli,
e quella definita di compensazione. Per semplificare con un
esempio: l'aliquota IVA normale del miele è il 10%, mentre
quella di compensazione e il 9%, in sede di dichiarazione IVA
va versata (sul totale delle cessioni di miele) la differenza
tra le due cioè l'1% del fatturato venduto.
Le percentuali di compensazione sui prodotti agricoli sono stabilite,
per gruppi di prodotti, con decreto del Ministero delle Finanze
di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali.
Il produttore in regime speciale agricolo è inoltre tenuto
a:
- emettere fatture di vendita con le aliquote previste per il
prodotto ceduto (10% nel caso del miele);
- tenere la contabilità IVA (con i relativi registri);
- certificare gli incassi giornalieri delle cessioni ai privati
(registro dei corrispettivi);
- presentare la dichiarazione annuale IVA.
Tutto questo chiaramente se non si decide di optare per il regime
IVA ordinario, scelta sempre possibile per il produttore agricolo
che valuta più conveniente una gestione ordinaria, specialmente
nel caso di forti investimenti e quindi versamento di importi
IVA non recuperabili nel regime speciale, ma riguardo questa
scelta non è corretto fare enunciati generali e le valutazioni
vanno fatte caso per caso.
Vanni Floris
"Ricetta
per propoli"
Gentile redazione, Sono un abbonato della vostra rivista,
mi rivolgo a voi per chiedervi una cortesia. Nella stagione
scorsa, ho raccolto con le apposite reti, un discreto quantitativo
di propoli, (circa un chilogrammo).
Ora vorrei trasformarlo in soluzione ma non trovo una ricetta
appropriata, mi potreste aiutare? Fiducioso in un vostro aiuto
porgo distinti saluti.
M. Pattarone, Crevoladossola (VB)
Il modo più semplice
per ottenere una soluzione d'alcool e propoli è quello
di far sciogliere la propoli a freddo nell'alcool. Le tinture
a base di propoli in commercio sono normalmente al 20% o al
30% in peso. Si agisce nel seguente modo dopo essersi procurati
dell'alcool alimentare, tipo Buongusto: si verserà
insieme alla propoli dentro dei vasi nelle seguenti proporzioni
- propoli 200g ed alcool 800g per il preparato al 20%,
- propoli 300g ed alcool 700g per il preparato al 30%.
Avremo poi cura di agitare di tanto in tanto il contenitore
che contiene il preparato ed, all'incirca dopo un paio di
settimane, la propoli si sarà sciolta nell'alcool.
Quando reputeremo che la propoli si sia sciolta depureremo
il tutto, con filtri di carta, ottimi quelli per il caffè
all'americana. Dobbiamo tenere presente che la propoli non
è mai pura al 100%, sono sempre presenti delle parti
cerose, quindi per una soluzione al 20% metteremo più
di 200g. La determinazione del quantitativo di propoli necessario
è in funzione dal grado di purezza, ma la titolazione
non è realizzabile a livello casalingo. Va infine ricordato,
e sottolineato, che la preparazione per la vendita della propoli
è soggetta alla normativa dei prodotti a base alcoolica
e alla licenza UTIF e che la commercializzazione senza attenersi
agli adempimenti espone a sanzioni rilevanti. Peraltro la
propoli, ricca di pollini e bioflavonoidi, è sostanza
a rischio allergenico, ed espone colui che la pone in vendita
a contestazioni, con conseguenze pesanti nel caso di non conformità
del prodotto commercializzato.
Massimiliano Gotti
|