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TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO
RISTRETTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE (N.2348/14
FEBBRAIO 2002 E N. 429/1 GIUGNO 2001)
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge riconosce l'apicoltura come attività d'interesse
nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema
e dell'agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l'impollinazione
naturale e la biodiversità di specie apistiche, in riferimento
soprattutto alla salvaguardia della razza di ape italiana (Apis mellifera
ligustica S.) e delle razze di api autoctone tipiche o delle zone di confine.
2. Sono fatti salvi i diritti e le prerogative delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, derivanti dai rispettivi statuti di autonomia
e dalle relative norme di attuazione.
Art. 2.
(Definizioni).
1. La conduzione zootecnica delle api, denominata "apicoltura",
è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi
dell'articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente
alla gestione del terreno.
2. Sono considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa
reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api
e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele.
3. Ai fini della presente legge si intende per:
a) arnia: il contenitore per api;
b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
c) apiario: un insieme unitario di alveari;
d) postazione: il sito di un apiario;
e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento
produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso
dell'anno.
Art. 3.
(Apicoltore e imprenditore apistico).
1. È apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.
2. È imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai
sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
3. È apicoltore professionista chiunque esercita l'attività
di cui al comma 2 a titolo principale.
4. La detenzione di un alveare comporta, nei confronti del detentore,
l'attribuzione figurativa, a tutti gli effetti, di una giornata di lavoro
l'anno.
Art. 4.
(Disciplina dell'uso dei fitofarmaci).
1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano individuano le limitazioni ed
i divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari
con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture
arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura,
stabilendo le relative sanzioni.
Art. 5.
(Documento programmatico per il settore apistico).
1. Per la difesa dell'ambiente e delle produzioni agroforestali, ai fini
dell'applicazione del Regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25
giugno 1997, e successive modificazioni, e della legge 23 dicembre 1999,
n. 499, il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e previa concertazione con le
organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale,
con le unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute
ai sensi della normativa vigente, con le organizzazioni nazionali degli
apicoltori, con le organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico
a livello nazionale e con le associazioni a tutela dei consumatori, adotta
un documento programmatico contenente gli indirizzi ed il coordinamento
delle attività per il settore apistico, con particolare riferimento
alle seguenti materie:
a) promozione e tutela dei prodotti apistici italiani e promozione dei
processi di tracciabilità ai sensi dell'articolo 18 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n.228;
b) tutela del miele italiano conformemente alla direttiva 2001/110/CE
del Consiglio, del 20 dicembre 2001;
c) tutela dei prodotti tipici di origine protetta e con indicazione geografica
tipica, ai sensi del regolamento (CEE) n.2082/92 del Consiglio, del 14
luglio 1992, e successive modificazioni, e del miele prodotto secondo
il metodo di conduzione biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991,
del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni;
d) sostegno delle forme associative tra apicoltori e promozione della
stipula di accordi professionali;
e) sviluppo dei programmi di ricerca e di sperimentazione apistica, d'intesa
con le organizzazioni apistiche;
f) integrazione tra apicoltura e agricoltura;
g) individuazione di limiti e divieti cui possono essere sottoposti i
trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici
per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante
il periodo di fioritura;
h) individuazione di limiti e divieti di impiego di colture di interesse
mellifero derivanti da organismi geneticamente modificati;
i) incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo di api;
l) incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo;
m) tutela e sviluppo delle cultivar delle essenze nettarifere, in funzione
della biodiversità;
n) determinazione degli interventi economici di risanamento e di controllo
per la lotta contro la varroasi e le altre patologie dell'alveare;
o) potenziamento ed incentivazione dei controlli sui prodotti apistici
di origine nazionale, comunitaria ed extracomunitaria;
p) incentivazione dell'insediamento e della permanenza dei giovani nel
settore apistico;
q) previsione di indennità compensative per gli apicoltori che
operano nelle zone montane o svantaggiate;
r) salvaguardia e selezione in purezza dell'ape italiana (Apis mellifera
ligustica S.) ed incentivazione dell'impiego di api regine italiane con
provenienza da parchi di selezione genetica.
2. Il documento programmatico ha durata triennale e può essere
aggiornato ogni anno con le medesime procedure di cui al comma 1.
3. Al documento programmatico sono allegati:
a) i programmi apistici predisposti, previa concertazione con le organizzazioni
dei produttori apistici, con le organizzazioni professionali agricole
e con le associazioni degli apicoltori e del movimento cooperativo operanti
nel settore apistico a livello regionale, da ogni singola regione e provincia
autonoma;
b) i programmi interregionali o le azioni comuni riguardanti l'insieme
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, da realizzare
in forma cofinanziata;
c) l'elenco delle attività realizzate dal Ministero delle politiche
agricole e forestali ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.
143;
d) l'elenco degli interventi pubblici e delle azioni di sostegno previsti
dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e successive modificazioni,
nonchè delle misure di razionalizzazione del settore.
Art. 6.
(Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell'inizio dell'attività).
1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario, è fatto
obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, anche per
il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio,
specificando collocazione e numero di alveari, entro il 31 dicembre dell'anno
di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il
31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella
collocazione o nella consistenza degli alveari in misura percentuale pari
ad almeno il 10 per cento in più o in meno. Chiunque intraprenda
per la prima volta l'attività nelle forme di cui all'articolo 3
è tenuto a darne comunicazione ai sensi del comma 2 del presente
articolo.
2. Le denunce e le comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate ai
servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente.
3. I trasgressori dell'obbligo di denuncia o di comunicazione non possono
beneficiare degli incentivi previsti per il settore.
Art. 7.
(Risorse nettarifere).
1. Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono risorse di un ciclo
naturale di interesse pubblico.
2. Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano incentivano la
conduzione zootecnica delle api e la pratica economico-produttiva del
nomadismo, sulla base dei seguenti princìpi:
a) il preventivo accertamento che gli apiari, stanziali o nomadi, siano
in regola con le norme del regolamento di polizia veterinaria, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e
successive modificazioni;
b) la conservazione dei diritti acquisiti dai produttori apistici che
impostano abitualmente l'attività produttiva con postazioni nomadi
o stanziali.
3. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi
di loro proprietà o ad altro titolo detenuti.
4. Ai fini di cui al presente articolo ed unicamente per finalità
produttive e per esigenze di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse
nettarifere, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono determinare la distanza di rispetto tra apiari, composti da almeno
cinquanta alveari, in un raggio massimo di 200 metri.
Art. 8.
(Distanze per gli apiari).
1. Dopo l'articolo 896 del codice civile, è inserito il seguente:
"Art. 896-bis. - (Distanze per gli apiari). Gli apiari devono essere
collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a
non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private.
Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio
se tra l'apiario ed i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno
due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità,
muri, siepi od altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle
api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque
fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.
Nel caso di accertata presenza di produzioni di zucchero, gli apiari devono
rispettare un distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di
produzione".
Art. 9.
(Riconoscimento del servizio di impollinazione).
1. L'attività di impollinazione è riconosciuta, a tutti
gli effetti, attività agricola per connessione, ai sensi dell'articolo
2135, secondo comma, del codice civile.
2. I soggetti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma
1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e dalle società in nome collettivo ed in accomandita
semplice, che esercitano il servizio di impollinazione, possono determinare
il reddito imponibile, relativamente a tale servizio, applicando all'ammontare
dei ricavi conseguiti da tali attività, al netto dell'imposta sul
valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento;
l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta
relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del
suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente
agli acquisti e alle importazioni.
3. I soggetti di cui al comma 2 hanno facoltà di non avvalersi
delle disposizioni di cui al medesimo comma. In tal caso l'opzione si
esercita con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive
modificazioni.
4. Sono consentiti agli apicoltori l'acquisto, il trasporto e la detenzione
dello zucchero e di sostanze zuccherine indispensabili per l'alimentazione
delle famiglie delle api e dei nuclei, con esonero dalla tenuta dei registri
di carico e scarico delle sostanze zuccherine.
Art. 10.
(Adeguamento del regolamento di polizia veterinaria).
1. Il Governo è autorizzato ad apportare, con proprio decreto,
le modifiche necessarie al regolamento di polizia veterinaria, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e
successive modificazioni, per adeguarlo all'evolversi delle patologie
apistiche e ai nuovi ritrovati in materia di prevenzione e di lotta alle
malattie, per facilitare la pratica del nomadismo.
Art. 11.
(Sanzioni).
1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge nonché
a quelle dettate dalle leggi regionali e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, le stesse regioni e province autonome provvedono alla determinazione
di sanzioni amministrative, fatta salva l'applicazione delle sanzioni
per illeciti di natura tributaria di cui ai decreti legislativi 18 dicembre
1997, n. 471 e n. 472, e successive modificazioni, per le quali la competenza
resta affidata agli organi statali.
Art. 12.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 5.500.000
euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole
e forestali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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ultima modifica:23 Ottobre, 2002
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