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La
nuova norma sul miele
Il decreto di attuazione
della direttiva comunitaria sul miele 110/2001 introduce
importanti novità normative che comportano modifiche anche
alla etichettetura del miele. (L'Apis n. 7 - 2004).
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 168 del 20 luglio 2004 è stato pubblicato il
Decreto legislativo relativo all'attuazione della Direttiva 2001/110/CE
concernente la produzione e la commercializzazione del miele. Una
lettura attenta del testo di legge è indispensabile per conoscere
il nuovo quadro normativo di riferimento, ma di seguito si sintetizzano
gli elementi più importanti, anche tenendo conto del fatto
che, per l'etichettatura, il nuovo decreto fa riferimento alla norma
generale sull'etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari
(D. Lgs. 109/92, modificato però un anno fa dal D. Lgs. 23/06/03
n. 181, G.U. 167 del 21/07/03).
Da quando hanno inizio i nuovi obblighi?
La nuova norma è entrata in vigore il giorno 21 luglio scorso.
I tempi di smaltimento sono stati estremamente ridotti e già
a oggi il miele commercializzato e le etichette devono essere conformi
a quanto previsto dal D. Lgs. 179/04. Unica eccezione, il prodotto
etichettato anteriormente al 1° agosto, che può ancora
essere commercializzato fino ad esaurimento.
Come devono
essere le nuove etichette?
Per il miele di produzione nazionale, le indicazioni obbligatorie
fino a ieri restano tali; queste erano:
-la denominazione di vendita (la parola miele o una delle definizioni
di cui all'art. 1);
-la quantità netta o nominale
-il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede
del produttore o confezionatore o venditore
-la dicitura di identificazione del lotto di produzione.
La nuova norma
comporta tre nuovi obblighi:
-l'indicazione del termine preferenziale di consumo;
-il Paese d'origine (prima era obbligatoria solo per il miele, anche
parzialmente, extracomunitario);
-la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento (quando
diverso dall'indirizzo del responsabile di commercializzazione già
indicato in etichetta).
Queste tre indicazioni, per quanto precedentemente non obbligatorie,
venivano spesso indicate dal produttore per completezza e quindi
buona parte delle vecchie etichette sono in regola anche con la
nuova norma.
Il termine preferenziale di consumo è la data fino alla quale
il responsabile della commercializzazione considera che il prodotto
conservi le sue proprietà specifiche e resti entro i limiti
di composizione stabiliti dalla norma. Per il miele tale tempo non
è definito obbligatoriamente, ma può essere deciso
sotto la responsabilità di chi lo mette in commercio. Diciotto
mesi dalla smelatura può essere un termine prudenziale, consigliabile
per i mieli a invecchiamento più rapido e le zone più
calde (la velocità di degradazione del miele è fortemente
influenzata dalla temperatura di conservazione); due anni o due
anni e mezzo può essere un termine consigliabile per le altre
situazioni. Per i prodotti con tempi di conservazione di quest'ordine
di grandezza, è consentito indicare la data sia con giorno,
mese e anno, che con solo mese ed anno (per i prodotti che si conservano
fino a 18 mesi) o anche con il solo anno (per i prodotti conservabili
per più di diciotto mesi). Quando nella data non sia presente
il giorno, l'indicazione "da consumarsi preferibilmente entro"
deve essere sostituita da "da consumarsi preferibilmente entro
la fine". Tali diciture devono precedere la data o l'indicazione
del punto della confezione in cui il consumatore può trovarla.
Il Paese o i Paesi di origine del miele (cioè dove il miele
è stato raccolto) devono essere indicati in chiaro. La norma
non dà indicazioni dettagliate sulle modalità con
cui ottemperare a quest'obbligo, ma è consigliabile utilizzare
una formula del tipo: "Paese d'origine: Italia". La dicitura,
largamente utilizzata, "miele italiano" mi sembra del
tutto equivalente e non equivoca, ma è opportuno, nel predisporre
nuove etichette, citare, come indica il D. Lgs. 179/04, il Paese
d'origine, per evitare contestazioni relative più alla forma
che alla sostanza. Nel caso delle miscele di più Paesi è
consentito l'uso, secondo i casi, delle diciture "Miscela di
mieli originari della CE", "Miscela di mieli non originari
della CE", "Miscela di mieli originari e non originari
della CE", senza citare i singoli Paesi. Le indicazioni facoltative
restano le stesse (indicazione botanica e indicazione geografica).
Un dettaglio importante rischia però di rivoluzionare il
mercato del miele: riferendosi all'origine floreale o vegetale,
il legislatore usa il termine di "pianta", al singolare.
Così facendo è chiaro il riferimento ai mieli uniflorali,
ma sembrerebbe esclusa la possibilità di utilizzare un'indicazione
relativa all'origine botanica per i mieli di più di una pianta:
questo può voler dire che la menzione MILLEFIORI potrebbe
essere contestata, in quanto non prevista esplicitamente. I mieli
millefiori dovrebbero quindi chiamarsi solo "MIELE". Una
soluzione, non priva di controindicazioni però, può
essere quella di usare una delle denominazioni di vendita dell'articolo
1 "Miele di fiori", sinonimo di "Miele di nettare";
in questo caso, però, bisogna assicurarsi, prima della messa
in vendita del prodotto, che il miele presenti le caratteristiche
chimico-fisiche previste per tale tipo di miele; in altre parole,
che non contenga melata. Su questo punto, che può presentare
interpretazioni difformi che possono produrre una turbativa importante
del mercato, è necessaria una presa di posizione univoca
e chiarificatrice da parte degli organi di controllo. Una nuova
facoltà si aggiunge alle indicazioni botaniche e geografiche,
quella di utilizzare indicazioni che fanno riferimento a criteri
di qualità specifici previsti dalla normativa comunitaria.
Per quanto interpretabile, tale possibilità sembrerebbe riferirsi
a quanto fino ad oggi già in uso di fatto o potenzialmente,
per esempio le menzioni "da agricoltura biologica", DOP,
IGP e STG.
I limiti di
composizione.
I limiti di composizione previsti dalla nuova norma sono in alcuni
casi diversi da quelli precedentemente in vigore: in alcuni casi
sono cambiati i parametri (fruttosio + glucosio al posto di zuccheri
riduttori, saccarosio al posto di saccarosio apparente, conducibilità
elettrica al posto delle ceneri), in altri solo i valori di riferimento
(umidità max 20% invece di 21%, acidità max 50 meq/kg
invece di 40 meq/kg, HMF max 80 mg/kg per i mieli tropicali). I
cambiamenti sono stati determinati dall'evoluzione nelle tecniche
analitiche e dalla consapevolezza che alcuni tipi di miele naturale
presentano caratteristiche che non rientravano nei limiti della
vecchia legge (per esempio le ceneri del miele di castagno o la
composizione zuccherina dei mieli di melata di Metcalfa). I nuovi
limiti, più in linea con le caratteristiche naturali del
miele, dovrebbero permettere di isolare i prodotti gravemente difettosi
in quanto non rispondenti alla definizione di miele o troppo alterati
dalle tecniche di preparazione o dalla conservazione. Non c'è
quindi motivo di temere che un miele naturale, ben trattato e conservato
superi i limiti di composizione previsti dalla nuova normativa.
Le sanzioni.
Due i tipi di pene previste: solo di tipo amministrativo (sempre
che il fatto non costituisca reato), con multe tra 600 e 6.000 euro
per infrazioni relative ai parametri di composizione e alle norme
di etichettatura; per la messa in vendita di miele adulterato, alterato,
addizionato di additivi o con presenza di residui si è puniti
secondo la L. 283/62 sulla disciplina igienica degli alimenti, con
sanzioni che possono essere anche più elevate e anche con
l'arresto.
Come cambierà il mercato?
Difficile prevederlo, ma la nuova legge, oltre a porre a rischio
di eliminazione dal mercato (speriamo di no, ma potrebbe essere)
il tipo di miele più conosciuto e venduto, il miele millefiori,
introdurrà due nuovi prodotti: il miele filtrato e il miele
tropicale. Quest'ultimo non viene definito come tale, ma il fatto
che sia previsto un limite di composizione più permissivo
per questo tipo di miele fa prevedere che alcune aziende di confezionamento
approfitteranno di questa nuova opportunità.
Il giudizio
finale
Sostanzialmente positivo, anche se il passaggio a una nuova norma
di riferimento non sarà indolore; pericolosa la concorrenza
potenziale del miele filtrato e tropicale, pericolosissima la minaccia
al millefiori, se non sarà arginata correttamente.
Lucia Piana
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