mieli d'italia

HOME PAGE SITO 2001-2010
Apicoltura | Indirizzi utili | Miele e prodotti alveare | Servizi

Questa pagina è estratta dal vecchio sito di mieliditalia.it.
Per navigare all'interno del vecchio sito utilizza i link di colore marrone.
Se vuoi navigare nel nuovo sito utilizza i link di colore arancio o VAI AL SITO NUOVO


foto normativa normativa INDICE ARTICOLI E COMMENTI
 

La nuova norma sul miele

Il decreto di attuazione della direttiva comunitaria sul miele 110/2001 introduce
importanti novità normative che comportano modifiche anche alla etichettetura del miele. (L'Apis n. 7 - 2004).

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 168 del 20 luglio 2004 è stato pubblicato il Decreto legislativo relativo all'attuazione della Direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele. Una lettura attenta del testo di legge è indispensabile per conoscere il nuovo quadro normativo di riferimento, ma di seguito si sintetizzano gli elementi più importanti, anche tenendo conto del fatto che, per l'etichettatura, il nuovo decreto fa riferimento alla norma generale sull'etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari (D. Lgs. 109/92, modificato però un anno fa dal D. Lgs. 23/06/03 n. 181, G.U. 167 del 21/07/03).

Da quando hanno inizio i nuovi obblighi?
La nuova norma è entrata in vigore il giorno 21 luglio scorso. I tempi di smaltimento sono stati estremamente ridotti e già a oggi il miele commercializzato e le etichette devono essere conformi a quanto previsto dal D. Lgs. 179/04. Unica eccezione, il prodotto etichettato anteriormente al 1° agosto, che può ancora essere commercializzato fino ad esaurimento.

Come devono essere le nuove etichette?
Per il miele di produzione nazionale, le indicazioni obbligatorie fino a ieri restano tali; queste erano:
-la denominazione di vendita (la parola miele o una delle definizioni di cui all'art. 1);
-la quantità netta o nominale
-il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del produttore o confezionatore o venditore
-la dicitura di identificazione del lotto di produzione.

La nuova norma comporta tre nuovi obblighi:
-l'indicazione del termine preferenziale di consumo;
-il Paese d'origine (prima era obbligatoria solo per il miele, anche parzialmente, extracomunitario);
-la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento (quando diverso dall'indirizzo del responsabile di commercializzazione già indicato in etichetta).
Queste tre indicazioni, per quanto precedentemente non obbligatorie, venivano spesso indicate dal produttore per completezza e quindi buona parte delle vecchie etichette sono in regola anche con la nuova norma.
Il termine preferenziale di consumo è la data fino alla quale il responsabile della commercializzazione considera che il prodotto conservi le sue proprietà specifiche e resti entro i limiti di composizione stabiliti dalla norma. Per il miele tale tempo non è definito obbligatoriamente, ma può essere deciso sotto la responsabilità di chi lo mette in commercio. Diciotto mesi dalla smelatura può essere un termine prudenziale, consigliabile per i mieli a invecchiamento più rapido e le zone più calde (la velocità di degradazione del miele è fortemente influenzata dalla temperatura di conservazione); due anni o due anni e mezzo può essere un termine consigliabile per le altre situazioni. Per i prodotti con tempi di conservazione di quest'ordine di grandezza, è consentito indicare la data sia con giorno, mese e anno, che con solo mese ed anno (per i prodotti che si conservano fino a 18 mesi) o anche con il solo anno (per i prodotti conservabili per più di diciotto mesi). Quando nella data non sia presente il giorno, l'indicazione "da consumarsi preferibilmente entro" deve essere sostituita da "da consumarsi preferibilmente entro la fine". Tali diciture devono precedere la data o l'indicazione del punto della confezione in cui il consumatore può trovarla.
Il Paese o i Paesi di origine del miele (cioè dove il miele è stato raccolto) devono essere indicati in chiaro. La norma non dà indicazioni dettagliate sulle modalità con cui ottemperare a quest'obbligo, ma è consigliabile utilizzare una formula del tipo: "Paese d'origine: Italia". La dicitura, largamente utilizzata, "miele italiano" mi sembra del tutto equivalente e non equivoca, ma è opportuno, nel predisporre nuove etichette, citare, come indica il D. Lgs. 179/04, il Paese d'origine, per evitare contestazioni relative più alla forma che alla sostanza. Nel caso delle miscele di più Paesi è consentito l'uso, secondo i casi, delle diciture "Miscela di mieli originari della CE", "Miscela di mieli non originari della CE", "Miscela di mieli originari e non originari della CE", senza citare i singoli Paesi. Le indicazioni facoltative restano le stesse (indicazione botanica e indicazione geografica). Un dettaglio importante rischia però di rivoluzionare il mercato del miele: riferendosi all'origine floreale o vegetale, il legislatore usa il termine di "pianta", al singolare. Così facendo è chiaro il riferimento ai mieli uniflorali, ma sembrerebbe esclusa la possibilità di utilizzare un'indicazione relativa all'origine botanica per i mieli di più di una pianta: questo può voler dire che la menzione MILLEFIORI potrebbe essere contestata, in quanto non prevista esplicitamente. I mieli millefiori dovrebbero quindi chiamarsi solo "MIELE". Una soluzione, non priva di controindicazioni però, può essere quella di usare una delle denominazioni di vendita dell'articolo 1 "Miele di fiori", sinonimo di "Miele di nettare"; in questo caso, però, bisogna assicurarsi, prima della messa in vendita del prodotto, che il miele presenti le caratteristiche chimico-fisiche previste per tale tipo di miele; in altre parole, che non contenga melata. Su questo punto, che può presentare interpretazioni difformi che possono produrre una turbativa importante del mercato, è necessaria una presa di posizione univoca e chiarificatrice da parte degli organi di controllo. Una nuova facoltà si aggiunge alle indicazioni botaniche e geografiche, quella di utilizzare indicazioni che fanno riferimento a criteri di qualità specifici previsti dalla normativa comunitaria. Per quanto interpretabile, tale possibilità sembrerebbe riferirsi a quanto fino ad oggi già in uso di fatto o potenzialmente, per esempio le menzioni "da agricoltura biologica", DOP, IGP e STG.

I limiti di composizione.
I limiti di composizione previsti dalla nuova norma sono in alcuni casi diversi da quelli precedentemente in vigore: in alcuni casi sono cambiati i parametri (fruttosio + glucosio al posto di zuccheri riduttori, saccarosio al posto di saccarosio apparente, conducibilità elettrica al posto delle ceneri), in altri solo i valori di riferimento (umidità max 20% invece di 21%, acidità max 50 meq/kg invece di 40 meq/kg, HMF max 80 mg/kg per i mieli tropicali). I cambiamenti sono stati determinati dall'evoluzione nelle tecniche analitiche e dalla consapevolezza che alcuni tipi di miele naturale presentano caratteristiche che non rientravano nei limiti della vecchia legge (per esempio le ceneri del miele di castagno o la composizione zuccherina dei mieli di melata di Metcalfa). I nuovi limiti, più in linea con le caratteristiche naturali del miele, dovrebbero permettere di isolare i prodotti gravemente difettosi in quanto non rispondenti alla definizione di miele o troppo alterati dalle tecniche di preparazione o dalla conservazione. Non c'è quindi motivo di temere che un miele naturale, ben trattato e conservato superi i limiti di composizione previsti dalla nuova normativa.

Le sanzioni.
Due i tipi di pene previste: solo di tipo amministrativo (sempre che il fatto non costituisca reato), con multe tra 600 e 6.000 euro per infrazioni relative ai parametri di composizione e alle norme di etichettatura; per la messa in vendita di miele adulterato, alterato, addizionato di additivi o con presenza di residui si è puniti secondo la L. 283/62 sulla disciplina igienica degli alimenti, con sanzioni che possono essere anche più elevate e anche con l'arresto.
Come cambierà il mercato?
Difficile prevederlo, ma la nuova legge, oltre a porre a rischio di eliminazione dal mercato (speriamo di no, ma potrebbe essere) il tipo di miele più conosciuto e venduto, il miele millefiori, introdurrà due nuovi prodotti: il miele filtrato e il miele tropicale. Quest'ultimo non viene definito come tale, ma il fatto che sia previsto un limite di composizione più permissivo per questo tipo di miele fa prevedere che alcune aziende di confezionamento approfitteranno di questa nuova opportunità.

Il giudizio finale
Sostanzialmente positivo, anche se il passaggio a una nuova norma di riferimento non sarà indolore; pericolosa la concorrenza potenziale del miele filtrato e tropicale, pericolosissima la minaccia al millefiori, se non sarà arginata correttamente.

Lucia Piana


ultima modifica:24 Aprile, 2006 -