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Finanziaria
2004: novità per gli apicoltori
Finanziaria 2004: novità
per gli apicoltori. Un aspetto importante per la redditività
apistica: la conoscenza ed il continuo aggiornamento sulla normativa.
(L'Apis n. 3 - 2004).
Tra le innovazioni
e modificazioni di norme fiscali introdotte dalla legge finanziaria
2004 ve ne sono alcune che riferendosi al settore dell'agricoltura
hanno riflessi immediati anche per l'attività apistica.
Innanzitutto
c'è da distinguere tra quelle che sono proroghe di norme
e disposizioni transitorie precedenti e le norme che invece introducono
a regime modifiche e novità.
Nel primo caso di particolare interesse per gli apicoltori che svolgono
tale attività a fini economici (possessori di partita IVA)
le proroghe riguardano l'IVA, l'IRAP e le agevolazioni per la proprietà
contadina.
Invece le novità che introducono norme a regime riguardano
il trattamento fiscale per le cosiddette "attività connesse"
(in apicoltura la produzione di beni o fornitura di servizi non
riconosciuti allo stato attuale agricoli, vedi pappa reale o servizio
di impollinazione), ulteriore novità riguarda l'aliquota
IVA in riferimento alla fornitura di gas o energia elettrica all'azienda
agricola.
Vediamo nello specifico le singole norme.
Proroga del
regime speciale IVA
Anche per l'anno 2004 il regime speciale IVA per l'agricoltura (detrazione
dell'imposta in base alle percentuali di compensazione) può
essere applicato a tutte le aziende senza alcun limite riguardo
al volume d'affari, quindi il regime vale anche per la aziende con
volume d'affari superiore ai 20658,28 euro (vecchi 40 milioni di
lire).
Poiché si tratta di proroga (paragonabile ad una modifica
legislativa), è consentito, per coloro che avevano optato
per il regime IVA "normale", ritornare al regime "speciale"
senza dover aspettare la scadenza dei termini prevista dalla normativa.
A questo riguardo valgono le precisazioni fornite dalla circolare
dell'Agenzia delle Entrate 59/01 in merito alla precedente proroga
del 2001.
IRAP
Per il periodo d'imposta 2003 è confermata l'aliquota del
1,9%, mentre per il periodo di imposta a partire dal 1 gennaio 2004
l'aliquota è fissata nella misura del 3,75%.
Ricordiamo che l'aliquota ridotta IRAP si applica soltanto alla
base imponibile derivante da attività di allevamento rientrante
nei limiti fissati dall'art.29 del TUIR (testo unico delle imposte
dirette) o numero dei capi "fiscalmente sostenibili" dal
terreno a disposizione. Invece alla base imponibile, derivante dall'allevamento
dei capi eccedenti o in assenza di terreno (reddito di impresa)
si applica al solito l'aliquota del 4,25%.
Agevolazioni
proprietà contadina
Sono prorogate fino al prossimo 31 dicembre 2004, le agevolazioni
fiscali per l'arrotondamento e la formazione della piccola proprietà
contadina.
L'agevolazione consiste nell'applicazione se l'acquisto è
effettuato da imprenditore a agricolo a titolo principale:
o di un'imposta di registro in misura fissa (e 129,11), in luogo
dell'imposta ordinaria del 15%, o quella dell'8%;
o di un'imposta ipotecaria in misura fissa (e 129,11), in luogo
di quella ordinaria pari al 2%;
o di un'imposta catastale del 1%.
E adesso vediamo le disposizioni che modificano precedenti norme
o che ne introducono di nuove.
Aliquota IVA per gas ed elettricità
al 10%
L'articolo 2, comma 40 della legge 24 dicembre
2003, n. 350 (Finanziaria 2004), va a modificare la tabella inserita
nel testo unico sulle imposte dirette che contiene l'elenco dei
beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, introducendo
anche le imprese agricole fra quelle che possono beneficiare dell'aliquota
IVA al 10% per l'uso di energia elettrica e gas.
L'ambito di applicazione è quello dell'attività dell'impresa
agricola nel suo complesso, sia in riferimento alla attività
"tradizionale" di coltivazione del fondo, silvicoltura
e allevamento di animali, sia in relazione alle attività
cosiddette connesse dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti dalla
attività definita "tradizionale". In altre parole
per l'attività apistica l'applicazione dell'aliquota IVA
ridotta interessa l'intera attività, quindi i costi relativi
ad esempio alla energia elettrica del laboratorio di smielatura
o necessaria per la camera calda, il magazzino, il locale di vendita
del prodotto confezionato.
Per poter usufruire della riduzione della aliquota IVA gli apicoltori
(impresa agricola) dovranno fare un'apposita richiesta alla società
erogatrice dell'energia elettrica e/o del gas.
Modifiche
relative al trattamento fiscale delle attività connesse
Sono queste le disposizioni che introducono elementi di novità
e rilevanza nell'ambito delle attività che allo stato attuale
in apicoltura sono considerate attività connesse, vale dire
la commercializzazione di prodotti non riconosciuti agricoli (pappa
reale e propoli) o fornitura di servizi quale quello di impollinazione.
Le
norme contenute nella Finanziaria 2004 cercano di completare il
processo intrapreso con il decreto legislativo 228/2001 che modificando
l'articolo 2135 del codice civile aveva allargato la definizione
di attività svolte dall'imprenditore agricolo introducendo
il concetto di attività connesse, cioè quelle esercitate
dall'imprenditore e rivolte alla "manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano
ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione
del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché
le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda
normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata,
ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio
e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità
come definite dalla legge". Alle modifiche civilistiche introdotte
dal decreto non erano seguiti chiarimenti e precisazioni sotto il
profilo fiscale delle attività riconosciute, è questo
il primo passo diretto a completare il processo di riforma e riconoscimento
della multifunzionalità dell'attività agricola, che
speriamo non rimanga mero proposito. Innanzitutto la finanziaria
rimanda ad un apposito decreto che sarà emanato ogni due
anni dal Ministero delle Finanze, su proposta del Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali, nel quale verranno elencati i prodotti
definiti agricoli anche provenienti da attività connesse,
fra i quali ad esempio auspichiamo rientri anche la pappa reale,
questo ha valore ai fini della denuncia dei redditi (IRPEF), per
la quale in apicoltura si potranno prospettare i seguenti casi:
1. Inserimento della pappa reale nell'elenco, di cui sopra, dei
prodotti cosiddetti agricoli:
la tassazione viene fatta secondo i criteri della definizione di
reddito agrario (con le varie distinzioni se siamo in presenza o
meno di terreni sufficienti a "reggere fiscalmente" l'allevamento)
in base alla rendita catastale.
2. Non inserimento della pappa reale nell'elenco dei prodotti riconosciuti
agricoli:
Dal punto di vista dei reddito questo sarà determinato applicando
sull'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette
a registrazione agli effetti IVA, un coefficiente di redditività
pari al 15%.
3. Servizio di impollinazione a fini dell'imposta sul reddito:
per il servizio di impollinazione, quale attività a nostro
avviso a pieno titolo da ritenersi connessa alla attività
principale in quanto svolta con "l'utilizzazione prevalente
di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività
agricola principale", il reddito va determinato applicando
un coefficiente di redditività pari al 25% sull'ammontare
dei corrispettivi delle operazioni IVA (registrate o soggette a
registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto);
Invece ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) questa rimane
disciplinata dal DPR 633/72 che prevede il regime speciale (o di
esonero) per la sola commercializzazione dei beni elencati nella
tabella A) allegata a tale decreto. Dalla tabella A), come è
noto, sono esclusi fra gli altri prodotti quali la pappa reale,
la propoli (se filtrata) ed anche il servizio di impollinazione.
Ma per questa tipologia di beni e servizi la finanziaria 2004 introduce
una semplificazione con la modifica al DPR 633 prevedendo una riduzione
forfetaria dell'IVA del 50%, e non più, come fino al 31/12/2003,
la determinazione dell'IVA da versare fatta sottraendo dall'IVA
riscossa quella versata per costi solo e direttamente imputabili
a queste operazioni.
Mentre dalle modifiche che riguardano l'imposta sui redditi sono
esclusi gli apicoltori che hanno organizzato la loro attività
con la natura giuridica di Società di Capitali (Cooperativa
- Spa - Srl -) o Società di persone (Snc - Sas) e sono, quindi
tenuti a determinare il reddito secondo le regole del reddito d'impresa,
il regime cosiddetto forfetario IVA è un diritto di cui possono
avvalersi tutti i soggetti indipendentemente dalla loro natura giuridica.
Inoltre sia riguardo l'IRPEF che per l'IVA il contribuente può
rinunciare ai sistema cosiddetto forfetario optando per la determinazione
analitica delle imposte, e quindi dei costi e ricavi.
Un'ultima considerazione riguarda le cooperative agricole, con la
finanziaria 2004 (legge 350/03 art.2 comma 8) vengono apportate
modifiche sostanziali all'art.10 del DPR 601/1973 che norma le agevolazioni
fiscali per le cooperative agricole riguardo le imposte sui redditi
(attuale IRES).
In base alle modifiche apportate sono esenti da IRES (imposta che
va a sostituire l'IRPEG) i redditi delle cooperative agricole e
dei loro consorzi conseguiti a seguito di manipolazione, conservazione,
valorizzazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli
e zootecnici conferiti prevalentemente dai soci, senza che venga
più fatto alcun riferimento o restrizione riguardo la potenzialità
produttiva dei terreni dei soci. Questo è particolarmente
vantaggioso nel caso di allevamenti (apicoltura) con insufficiente
o nulla disponibilità di terreni da parte dei soci conferenti.
Inoltre nel dispositivo non si fa alcun riferimento a definizioni
di reddito agrario o di elenchi di prodotti agricoli, pertanto per
le cooperative agricole non c'è da attendere il decreto congiunto
MIPAF e Ministero Finanze con l'elenco dei cosiddetti prodotti agricoli,
ma qualunque prodotto di origine agricola e zootecnica (come ad
esempio la pappa reale), anche se trasformato, manipolato, valorizzato….,
genera reddito non tassabile se questo proviene in prevalenza e
dai soci.
Non direttamente collegato con la finanziaria, ma determinante per
la definizione dei redditi derivanti da allevamento di animali,
ricordiamo che il 17 dicembre 2003 è stato emanato il decreto
che fissa per il biennio 2003-2004 i valori da utilizzare per il
calcolo del numero dei capi "fiscalmente sostenibili"
da una terreno agricolo, gli stessi sono la semplice ripetizione
dei valori precedenti, pertanto niente cambia rispetto alle tabelle
e al semplice programma di calcolo riportate nel sito www.mieliditalia.it.
Vanni Floris
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