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Le api
volano, non pascolano
L'apicoltura ancora una volta
discriminata nel recepimento operato dalla Regione Sardegna delle
indennità compensative per le zone svantaggiate e per quelle
soggette a vincoli ambientali. (L'Apis n. 7 - 2004).
Il regolamento sullo sviluppo rurale (Reg.
Ce n. 1257/1999) riassume tutte le vecchie e nuove politiche di
sostegno al settore agricolo e costituisce, insieme alla politica
dei mercati ed alla politica delle strutture, un fondamentale pilastro
della Politica Agricola Comunitaria (PAC) 2000/2006. Il regolamento
prevede diverse misure, alcune delle quali di diretta rilevanza
ambientale: misure agroambientali, silvicoltura, indennità
compensative per zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali.
I contributi previsti per le zone svantaggiate e le zone soggette
a vincoli ambientali mirano al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
mantenere vitale una comunità rurale mediante un uso continuo
delle superfici agricole, conservare lo spazio naturale, incentivare
sistemi produttivi in grado di tutelare l'ambiente.
Gli aiuti vengono elargiti agli agricoltori che: coltivino una superficie
minima di terreno da definire, proseguano per almeno cinque anni
un'attività agricola in zone svantaggiate, utilizzino pratiche
colturali non contrastanti la tutela ambientale e la conservazione
dello spazio naturale, applicando sistemi di agricoltura sostenibile.
L'apicoltura pertanto si inscriverebbe perfettamente fra le attività
agricole rispondenti a questi obiettivi.
Il Reg. CE 1257/1999 Misura E, è stato recepito con un bando
specifico dalla Regione Autonoma Sarda che all'art. 5 identifica
i soggetti beneficiari:
Possono beneficiare dell'aiuto gli imprenditori agricoli singoli
o associati, non titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità
a qualsiasi titolo, iscritti alla C.C.I.A.A. nel registro delle
imprese agricole, regolarmente iscritti all'INPS, qualora tale iscrizione
sia prevista dalle norme vigenti, e che esercitino l'attività
agricola nelle zone montane delimitate ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 3° della Direttiva (CEE) n. 268 del 28.04.1975 e/o
nelle zone svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo
4° della stessa direttiva, a condizione che:
la superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale in tali zone non
sia inferiore a 10 Ha per le aziende ad indirizzo zootecnico;
Si equipara pertanto l'allevamento apistico a quelli conosciuti
e prevalenti in Sardegna (ovini e bovini) che necessitano, ineludibilmente,
di pascolo. Va da se che gran parte degli apicoltori sardi (e non
sono pochi) residenti in comuni montani o svantaggiati sono virtualmente
esclusi da queste provvidenze.
Come Associazione dei Produttori Apistici della Provincia di Oristano,
raccogliendo e facendoci interpreti del disagio dei nostri soci,
abbiamo inviato il 20 aprile una richiesta di incontro immediato
con l'Assessore all'Agricoltura della Regione Contu senza ottenere,
come era prevedibile (incombevano a giugno le elezioni regionali),
alcun riscontro. Nella nostra richiesta evidenziavamo le incongruenze
del bando regionale rispetto alla normativa nazionale (legge n.
429 Disciplina dell'apicoltura e normativa tributaria che contempla
l'ipotesi di allevamenti senza disponibilità di terreno).
Abbiamo quindi mobilitato i media: un servizio televisivo, con una
intervista sulla questione è stato trasmesso ripetutamente
domenica 25 aprile nel più diffuso telegiornale sardo (Videolina)
e un ampio articolo è apparso il 3 maggio nella pagina dedicata
all'agricoltura dell'Unione Sarda. A seguito della nostra mobilitazione
abbiamo ricevuto una telefonata del dott. Capobianco (ex segretario
della Commissione Regionale Apistica e attuale direttore Settore
Zootecnico) che ci ha chiesto chiarimenti sulla vicenda. Alle nostre
obiezioni Capobianco ha dichiarato che gli estensori del bando regionale,
i funzionari dello Sviluppo Rurale, avranno tenuto certamente conto
della normativa comunitaria che prevede, come ci è poi stato
successivamente confermato, il vincolo dei 10 ettari per qualsiasi
forma di allevamento, compresa l'apicoltura. Pertanto ha escluso
qualsiasi intervento sul bando regionale in quanto i regolamenti
comunitari sono delle leggi superiori.
E' singolare come la nostra azione sia coincisa con l'approvazione
alla Camera della legge nazionale sull'apicoltura, alla quale abbiamo
sempre fatto riferimento e segnatamente all'art. 2 che recita: "La
conduzione zootecnica delle api, denominata "apicoltura",
è considerata a tutti gli effetti attività agricola
ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata
necessariamente alla gestione del terreno". Ed è questo
il principio che vogliamo vada affermato e sancito dal punto di
vista normativo e che auspichiamo venga condiviso dagli apicoltori
italiani.
La conformità al dettato comunitario non ci impedirà
di proseguire la nostra azione di denuncia e di proposte per una
normativa coerente con le caratteristiche dei vari comparti zootecnici.
Luigi Manias
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