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Le api volano, non pascolano

L'apicoltura ancora una volta discriminata nel recepimento operato dalla Regione Sardegna delle indennità compensative per le zone svantaggiate e per quelle soggette a vincoli ambientali. (L'Apis n. 7 - 2004).

Il regolamento sullo sviluppo rurale (Reg. Ce n. 1257/1999) riassume tutte le vecchie e nuove politiche di sostegno al settore agricolo e costituisce, insieme alla politica dei mercati ed alla politica delle strutture, un fondamentale pilastro della Politica Agricola Comunitaria (PAC) 2000/2006. Il regolamento prevede diverse misure, alcune delle quali di diretta rilevanza ambientale: misure agroambientali, silvicoltura, indennità compensative per zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali.
I contributi previsti per le zone svantaggiate e le zone soggette a vincoli ambientali mirano al raggiungimento dei seguenti obiettivi: mantenere vitale una comunità rurale mediante un uso continuo delle superfici agricole, conservare lo spazio naturale, incentivare sistemi produttivi in grado di tutelare l'ambiente.
Gli aiuti vengono elargiti agli agricoltori che: coltivino una superficie minima di terreno da definire, proseguano per almeno cinque anni un'attività agricola in zone svantaggiate, utilizzino pratiche colturali non contrastanti la tutela ambientale e la conservazione dello spazio naturale, applicando sistemi di agricoltura sostenibile. L'apicoltura pertanto si inscriverebbe perfettamente fra le attività agricole rispondenti a questi obiettivi.
Il Reg. CE 1257/1999 Misura E, è stato recepito con un bando specifico dalla Regione Autonoma Sarda che all'art. 5 identifica i soggetti beneficiari:
Possono beneficiare dell'aiuto gli imprenditori agricoli singoli o associati, non titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità a qualsiasi titolo, iscritti alla C.C.I.A.A. nel registro delle imprese agricole, regolarmente iscritti all'INPS, qualora tale iscrizione sia prevista dalle norme vigenti, e che esercitino l'attività agricola nelle zone montane delimitate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3° della Direttiva (CEE) n. 268 del 28.04.1975 e/o nelle zone svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4° della stessa direttiva, a condizione che:
la superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale in tali zone non sia inferiore a 10 Ha per le aziende ad indirizzo zootecnico;
Si equipara pertanto l'allevamento apistico a quelli conosciuti e prevalenti in Sardegna (ovini e bovini) che necessitano, ineludibilmente, di pascolo. Va da se che gran parte degli apicoltori sardi (e non sono pochi) residenti in comuni montani o svantaggiati sono virtualmente esclusi da queste provvidenze.
Come Associazione dei Produttori Apistici della Provincia di Oristano, raccogliendo e facendoci interpreti del disagio dei nostri soci, abbiamo inviato il 20 aprile una richiesta di incontro immediato con l'Assessore all'Agricoltura della Regione Contu senza ottenere, come era prevedibile (incombevano a giugno le elezioni regionali), alcun riscontro. Nella nostra richiesta evidenziavamo le incongruenze del bando regionale rispetto alla normativa nazionale (legge n. 429 Disciplina dell'apicoltura e normativa tributaria che contempla l'ipotesi di allevamenti senza disponibilità di terreno). Abbiamo quindi mobilitato i media: un servizio televisivo, con una intervista sulla questione è stato trasmesso ripetutamente domenica 25 aprile nel più diffuso telegiornale sardo (Videolina) e un ampio articolo è apparso il 3 maggio nella pagina dedicata all'agricoltura dell'Unione Sarda. A seguito della nostra mobilitazione abbiamo ricevuto una telefonata del dott. Capobianco (ex segretario della Commissione Regionale Apistica e attuale direttore Settore Zootecnico) che ci ha chiesto chiarimenti sulla vicenda. Alle nostre obiezioni Capobianco ha dichiarato che gli estensori del bando regionale, i funzionari dello Sviluppo Rurale, avranno tenuto certamente conto della normativa comunitaria che prevede, come ci è poi stato successivamente confermato, il vincolo dei 10 ettari per qualsiasi forma di allevamento, compresa l'apicoltura. Pertanto ha escluso qualsiasi intervento sul bando regionale in quanto i regolamenti comunitari sono delle leggi superiori.
E' singolare come la nostra azione sia coincisa con l'approvazione alla Camera della legge nazionale sull'apicoltura, alla quale abbiamo sempre fatto riferimento e segnatamente all'art. 2 che recita: "La conduzione zootecnica delle api, denominata "apicoltura", è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno". Ed è questo il principio che vogliamo vada affermato e sancito dal punto di vista normativo e che auspichiamo venga condiviso dagli apicoltori italiani.
La conformità al dettato comunitario non ci impedirà di proseguire la nostra azione di denuncia e di proposte per una normativa coerente con le caratteristiche dei vari comparti zootecnici.

Luigi Manias


 


ultima modifica:24 Aprile, 2006 -