Il Consiglio
Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
1. Nelle province nella quali non risultino costituiti i Consorzi
provinciali apistici di cui al RDL 23 ottobre 1925, n. 2079, le disposizioni
della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, concernenti i Consorzi
apistici, si applicano, con effetto dalla data di entrata in vigore
della medesima legge regionale, alle Associazioni tra apicoltori.
Le Associazioni, comunque denominate, devono risultare regolarmente
costituite alla data di entrata in vigore della legge regionale n.
16/ 88 e comprendere la maggioranza degli alveari a favo mobile della
provincia ove hanno sede. 2. La Giunta regionale con propria deliberazione
provvederà alla individuazione di dette Associazioni.
ARTICOLO
2
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale
sarà pubblicata nel bollettino Ufficiale della Regione. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione. Data a Trieste, addì 16 dicembre
1991
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