Il Consiglio
Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO
1
Al fine di favorire la protezione e lo sviluppo dell'apicoltura
sia come attività zootecnica che come fattore di miglioramento
quantitativo di numerose produzioni agricole, con particolare riguardo
alla frutticoltura, l'Amministrazione regionale adotta le iniziative
di cui agli articoli seguenti.
ARTICOLO
2 (modificato dalla
legge 21/12/82 n.55)
In attesa della costituzione di specifiche Associazioni di produttori,
l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi
in conto capitale agli apicoltori singoli ed associati, per le seguenti
iniziative: a) impianto di nuovi apiari e ampliamento di quelli
esistenti; b) acquisto di macchine ed attrezzature per l'esercizio
dell'attività apicola; c) acquisto di alimenti per le api;
d) nomadismo; e) allevamento di api regine. Detti contributi non
potranno eccedere il 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile
e saranno concessi in via prioritaria per la ricostituzione degli
apiari distrutti per motivi di ordine sanitario. Le domande verranno
presentate dagli apicoltori singoli ed associati attraverso i Consorzi
apistici provinciali. I relativi decreti di impegno e liquidazione
dei contributi saranno emessi a norme dei Consorzi apistici e a
favore degli aventi diritto. Detti contributi si aggiungono a quelli
eventualmente erogabili in base a norme statali o comunitarie.
ARTICOLO
3
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai
Consorzi apistici provinciali contributi nella misura massima del
90 per cento della spesa ammissibile per lo svolgimento di corsi
di formazione e aggiornamento e per conferenze tecnico - pratiche,
per l'effettuazione di studi e ricerche e la stampa, di pubblicazioni,
per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica ed amministrativa
per la migliore conoscenza e diffusione dei prodotti dell'apicoltura.
I contributi di cui al precedente comma potranno essere concessi
anche per le spese relative alla gestione e al funzionamento dei
Consorzi medesimi: in tal caso potrà essere accordato un
anticipo dell'80 per cento, previa presentazione di un programma
operativo.
ARTICOLO
4
Per fruire dei contributi previsti dall'articolo 2 della presente
legge non si richiede l'iscrizione all'Albo professionale degli
imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 4 aprile 1972,
n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. Per fruire degli stessi
contributi, a decorrere dall'anno 1982, gli apicoltori devono aver
assolto l'obbligo di denuncia di cui al successivo articolo 6.
ARTICOLO
5
L'apicoltura è materia di formazione professionale in agricoltura
nell'ambito dei programmi didattici regionali, attuati ai sensi
della legislazione vigente.
ARTICOLO
6
I possessori o i detentori di qualsiasi genere di alveari residenti
nel territorio regionale, hanno l'obbligo di denunciare ogni due
anni agli Uffici dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente
il numero degli alveari, con l'indicazione del tipo e dell'ubicazione
degli alveari stessi. Per la prima fase di applicazione della presente
legge la denuncia di cui al precedente comma dovrà essere
effettuata entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
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ARTICOLO
7
Durante il periodo della fioritura sono vietati i trattamenti alle
colture con fitofarmaci. Con decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura,
da emanarsi di anno in anno, potranno essere prescritte, tecniche
volte ad ovviare ai danni causati alle api e agli altri insetti
dai trattamenti suddetti, anche fuori del periodo della fioritura
dei frutteti e delle altre colture agrarie.
ARTICOLO
8
L'Amministrazione regionale concorre alla divulgazione di sistemi
di lotta biologica, guidata e integrata, nelle colture, anche al
fine di evitare danni derivanti al patrimonio apistico dai trattamenti
antiparassitari non indispensabili.
ARTICOLO
9
Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 7 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
90.000 a lire 480.000. Al fine dell'irrogazione di detta sanzione
si applicano le disposizioni di cui ai Capi II, III e IV della legge
regionale 27 dicembre 1979, n. 78, intendendosi come Uffici e Servizi
regionali competenti quelli dipendenti dalla Direzione regionale
dell'agricoltura, dall'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura
e dal Centro regionale di sperimentazione agraria. Ai fini del controllo
sull'osservanza dell'articolo 7, il personale competente ha facoltà
di accedere, in qualsiasi momento, ai frutteti, ai terreni nei quali
via siano colture in atto e agli apiari per effettuare i prelevamenti
dei materiali da esaminare.
ARTICOLO
10
Per le finalità di cui al precedente articolo 2, nello stato
di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi
1982- 1984 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 viene
istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI
- il capitolo 7351 con la denominazione: <<Contributi agli
apicoltori, singoli ed associati per lo sviluppo dell'apicoltura>>
e con lo stanziamento complessivo di lire 160 milioni, di cui lire
60 milioni per l'esercizio 1982 e lire 50 milioni per ciascuno degli
esercizi 1983 e 1984. All'onere complessivo di lire 160 milioni
si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito
fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione
(Rubrica n. 3 - Partita n. 22 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci
medesimi). Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale
20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo viene
riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
ARTICOLO
11
Per le finalità di cui al precedente articolo 2, nello stato
di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi
1982- 1984 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 viene
istituito al Titolo I - Sezione V Rubrica n. 5 - Categoria IV -
Il capitolo 2314 con la denominazione: <<Contributi ai Consorzi
apistici per il perseguimento dei fini istituzionali e per il funzionamento
dei Consorzi stessi>> e con lo stanziamento complessivo di
lire 70 milioni, di cui lire 30 milioni per l'esercizio 1982 e lire
20 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984. All'onere complessivo
di lire 70 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo
dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato
stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 22 - dell'elenco
n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Ai sensi dell'articolo 2, primo
comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento
del precitato capitolo viene riportato nell'elenco n. 1 allegato
ai bilanci predetti. La presente legge regionale sarà pubblicata
nel bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 16 marzo 1982
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