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IL PAESE D'ORIGINE SULLE ETICHETTE
DEL MIELE
I servizi Giuridici della U.e. esprimono un
parere ultimativo sulla correttezza della legislazione italiana sull’etichettatura
del miele che è stata modificata e non contempla da fine 2007 la
possibilità di indicare l’origine come “miscele di…”
L’articolo 2.4 a ) della direttiva
del Consiglio 2001/110/CE precisa che l’indicazione del paese o dei
paesi d’origine in cui il miele è stato raccolto può essere
sostituita dalle indicazioni «miscela di mieli originari della CE»,
«miscela di mieli non originari della CE» o «miscela
di mieli originari e non originari della CE».
Il decreto
legge italiano n. 179 del 21 maggio 2004 ha recepito la direttiva
2001/110/CE nel diritto italiano autorizzando l’uso delle indicazioni
succitate. Tuttavia, la legge italiana n. 81 dell’11 marzo 2006 ha imposto
di indicare sull’etichetta il paese o i paesi di origine in cui il miele
è stato raccolto. I confezionatori italiani hanno tempo sino alla
fine del 2007 per conformarsi alla nuova legislazione.
L’Associazione Italiana Industrie Alimentari ha reagito con forza scrivendo
a più riprese alla Commissione. Analogamente, alcuni deputati europei
hanno posto interrogativi scritti alla Commissione.
Dall’interpretazione dei servizi giuridici della Commissione emerge chiaramente
che la legge italiana è conforme alla legislazione europea: la
direttiva si rivolge agli Stati membri (articolo 9) che sono i soli abilitati
ad accordare una deroga all’obbligo di indicare i paesi di origine del
miele.
·Conseguenze della legge italiana
Secondo i servizi giuridici della Commissione è
chiaro che:
- un confezionatore italiano desideroso
di vendere il proprio miele sul mercato italiano dovrà indicare
sull’etichetta il paese o i paesi di origine in cui il miele è
stato raccolto;
- il medesimo confezionatore italiano desideroso
di vendere il proprio miele in un altro paese dell’Unione europea potrà
indicare, a seconda dei casi, «miscela di mieli originari della
CE», «miscela di mieli non originari della CE» o «miscela
di mieli originari e non originari della CE»;
- un confezionatore di un altro paese dell’Unione
europea potrà vendere il proprio miele in Italia utilizzando
le indicazioni «miscela di mieli originari della CE», «miscela
di mieli non originari della CE», «miscela di mieli originari
e non originari della CE».
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