Il Consiglio
Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
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1 Finalità
1. Con la presente legge la Regione Emilia - Romagna si propone
di tutelare il patrimonio apistico, favorendone il potenziamento
e il miglioramento. Assume inoltre iniziative a tutelare e valorizzare
l'apicoltura. 2. L'apicoltura è attività agricola
e si inquadra nell'economia agricola regionale contribuendo alla
conservazione dell'ambiente.
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2 Definizioni
1. Ai fini della presente legge si considera: a) "apicoltore
apistico "l'apicoltore che esercita la attività apistica
ai fini economici e ricava almeno il 30% del reddito direttamente
dall'allevamento delle api. 2. Si definisce inoltre: a) "arnia
"il contenitore per api, che può essere "razionale"
se a favi mobili, "rustica "o "villica "se a
favi fissi; b) "alveare "l'arnia contenente una famiglia
di api; c) "apiario "un insieme unitario di alveari.
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3 Comitato consultivo regionale per l'apicoltura: composizione
1. E'costituito il Comitato consultivo regionale per l'apicoltura
composto da: a) l'Assessore regionale all'Agricoltura o un suo delegato
che lo presiede; b) un tecnico dell'Assessorato alla Sanità
e un tecnico dell'Assessorato Agricoltura e Alimentazione; c) un
rappresentante di ciascuna delle associazioni degli apicoltori riconosciute
ai sensi della LR 4 settembre 81, n. 28; d) un allevatore di api
regine designato dagli iscritti all'apposito Albo previsto all'art.
12; e) un rappresentante dell'Istituto nazionale di apicoltura di
Bologna; f) un rappresentante delle associazioni ambientaliste regionali.
2. I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Presidente
della Giunta in base alle designazioni indicate nel primo comma.
3. Il Comitato dura in carica cinque anni; le sue sedute sono valide
con la presenza della metà più uno dei componenti.
4. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta
di almeno un terzo dei suoi componenti, e svolge la propria funzione
consultiva nei confronti della Regione e degli Enti locali delegati
ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 della LR 27 agosto
1983, n. 34. 5. Funge da segretario del Comitato un collaboratore
regionale dell'Assessorato all'Agricoltura e Alimentazione. 6. Il
Comitato consultivo regionale può essere integrato, su specifica
richiesta, da esperti che partecipano alle sedute senza diritto
di voto.
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4 Programma regionale per l'apicoltura
1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge
la Regione adotta il programma regionale di sviluppo per l'apicoltura.
Il programma è approvato dal Consiglio regionale, su proposta
della Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo di cui all'art.
3. 2. Il programma ha durata quinquennale con particolare riferimento
ai seguenti campi di attività e di intervento: a) impianto,
ristrutturazione, ammodernamento o rinnovo di apiari; b) acquisto
di macchine e attrezzature per la lavorazione e la commercializzazione
dei prodotti delle api; c) allevamento e selezione di api regine
di razza ligustica; d) conversione di alveari rustici in razionali;
e) sussidi per la distruzione di famiglie e di alveari in seguito
a provvedimenti delle autorità sanitarie; f) programmi di
impollinazione; g) assistenza tecnica agli allevamenti, ivi compresa
quella sanitaria per il risanamento e la profilassi delle malattie;
h) organizzazione di congressi e di seminari; i) attività
di formazione e di aggiornamento professionale per gli apicoltori;
l) azioni promozionali, di divulgazione e di valorizzazione dell'apicoltura
e dei suoi prodotti; m) proposte di programmi di ricerca ed ogni
altra iniziativa utile allo sviluppo del settore; n) ogni altra
iniziativa utile allo sviluppo dell'apicoltura. 3. Il programma
può definire anche le priorità degli interventi.
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5. Concessione degli incentivi
1. Per la realizzazione delle iniziative elencate all'art. 4 e secondo
il programma regionale, sono concessi appositi incentivi finanziari,
per l'erogazione dei quali sono competenti gli Enti delegati in
materia di agricoltura ed alimentazione secondo le disposizioni
di cui all'art. 3 della LR 27 agosto 1983, n. 34. Le domande per
la concessione degli incentivi vanno presentate agli Enti delegati
secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale. 2.
Gli apicoltori di cui all'art. 2 possono beneficiare solo degli
incentivi per le iniziative di cui alla lett. e) del secondo comma
dell'art. 4. 3. I produttori apistici, singoli, associati o riuniti
in cooperativa, e le loro Associazioni riconosciute ai sensi della
LR 4 settembre 1981, n. 28, possono beneficiare: a) per gli interventi
di investimento di cui alle lettere a), b) d) e n) del secondo comma
dell'art. 4, di un contributo in conto capitale sino ad un massimo
del 50% della spesa ritenuta ammissibile; b) per gli altri interventi
previsti alle lettere c), e), f), g), h), i), l), m) e n) del secondo
comma dell'art. 4, di un contributo sino ad un massimo del 50% della
spesa ritenuta ammissibile. 4. I produttori apistici, singoli, associati
o riuniti in cooperative, in base a quanto stabilito dal secondo
comma dell'art. 1 possono inoltre accedere a tutte le provvidenze
e agevolazioni regionali previste per l'agricoltura e ai prestiti
di conduzione previsti dall'art. 2 della LR 4 aprile 1973, n. 20,
e successive modifiche ed integrazioni.
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6 Convenzioni
1. La Regione e gli Enti delegati, sulla base di apposite convenzioni,
possono avvalersi del supporto tecnico delle Associazioni di apicoltori
riconosciute ai sensi della LR 4 settembre 1981, n. 28, ovvero di
Istituti universitari od altri organismi tecnico - scientifici.
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7 Soppressione dei Consorzi apistici
1. I Consorzi apistici di cui al RD 23 ottobre 1925, nº 2079
sono soppressi 2. La Giunta regionale nomina un commissario liquidatore.
3. Le procedure di liquidazione devono esaurirsi nel termine di
dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
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8 Denuncia degli alveari
1. Su tutto il territorio della regione Emilia - Romagna, è
reso obbligatorio il censimento degli alveari secondo le modalità
contemplate dal decreto del Presidente della Giunta regionale n.
394 del 27/ 6/ 1986. 2. Gli spostamenti di alveari in nuove postazioni
come pure l'introduzione di alveari in Emilia - Romagna provenienti
da altre regioni devono essere comunicati dai proprietari, singolarmente
o tramite le loro Associazioni, entro 48 ore al Sindaco del Comune
di arrivo rispettando i disposti previsti dal regolamento per il
nomadismo di cui all'art. 9. 3. Tutti gli alveari esistenti sul
territorio debbono essere identificabili tramite l'apposizione di
una targa di materiale resistente alle intemperie, posta in un punto
ben visibile, riportante in caratteri indelebili le generalità
del proprietario, la residenza ed il numero telefonico.
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9 Regolamento per il nomadismo
1. Al fine di promuovere un razionale sfruttamento delle risorse
e la pratica dell'impollinazione a mezzo delle api e, per quanto
possibile, limitare la diffusione di malattie, il Consiglio regionale
adotta un regolamento che prevede la disciplina del nomadismo e
stabilisce le distanze tra gli apiari.
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10 Tutela igienica e sanitaria
1. Allo scopo di assicurare interventi sanitari razionali ed uniformi
in tutto il territorio regionale, anche al fine della salvaguardia
della salute pubblica, in zone comprendenti il territorio di più
Unità sanitarie locali possono essere istituiti, ai sensi
dell'art. 18 della Legge 833/ 78, apposite sezioni nell'ambito di
presidi multizonali, per l'assistenza sanitaria agli allevamenti
apistici. 2. Per gli interventi sanitari e le misure di profilassi
i competenti servizi delle Unità sanitarie locali si possono
avvalere della collaborazione di tecnici apistici segnalati dalle
Associazioni apistiche riconosciute. 3. La Regione, inoltre, opera
per il conseguimento della tutela qualitativa dei prodotti del comparto.
4. Le strutture sopra individuate operano in accordo con i competenti
Servizi delle Unità sanitarie locali e prestano la propria
collaborazione agli apicoltori e ai produttori apistici.
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11 Alveari rustici o villici
1. E'fatto obbligo ai detentori di alveari rustici o villici di
trasformarli in alveari razionali entro tre anni dall'entrata in
vigore della presente legge.
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12 Albo allevatori di api regine. Regolamento
1. Ai fini di tutelare l'allevamento e favorire la selezione di
api regine viene istituiti un Albo regionale degli allevatori a
scopo commerciale di api regine, disciplinato da apposito regolamento
regionale.
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13 Zone di rispetto
1. La Giunta regionale, sentito il parere del Comitato consultivo
regionale per l'apicoltura, può costituire, su richiesta
anche di un solo allevatore di api regime iscritto all'albo di cui
all'art. 12, zone di rispetto intorno agli allevamenti, ferma restando
l'applicazione in esse del vigente regime dei controlli igienico
- sanitari. 2. Dal momento della costituzione della zona di rispetto
è vietato a terzi introdurre api od aumentare il numero degli
alveari esistenti.
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14 Impollinazione
1. La Regione, riconoscendo il ruolo dell'impollinazione a mezzo
delle api, nella tutela dell'ambiente naturale e per la produzione
agricola, si impegna ad assumere tutte le iniziative, sia di carattere
divulgativo che di sostegno tecnico, atte a diffondere l'impollinazione,
a mezzo delle api, in ambito regionale.
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15 Tutela delle api da sostanze tossiche
1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api sono vietati
i trattamenti con insetticidi, acaricidi e con altri presidi sanitari
o comunque tossici per le api, sulle colture ortofrutticole, viticole,
sementiere, floricole e ornamentali, durante il periodo di fioritura,
dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi.
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16 Piante di interesse apistico
1. La Regione al fine di favorire l'incremento dell'apicoltura incentiva
l'inserimento di specie vegetali di interesse apistico nei programmi
di rimboschimento, negli interventi per la difesa del suolo e nelle
azioni di sviluppo delle colture officinali.
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17 Sanzioni
1. Gli Enti delegati sono competenti in materia di sanzioni secondo
quanto previsto dalla LR 28 aprile 1984, n. 21. 2. Per le violazioni
alle prescrizioni della presente legge si applicano le seguenti
sanzioni amministrative: a) da Lire 200.000 a Lire 1.000.000 per
le violazioni ai disposti degli artt. 8 e 11 nonchè al regolamento
di cui all'articolo 12; b) da Lire 1.000.000 a Lire 6.000.000 per
violazioni ai disposti degli artt. 13 e 15, nonchè al regolamento
di cui all'articolo 9.
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18 Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione
regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella
parte spesa del bilancio che verranno dotati dei finanziamenti necessari
mediante specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte
in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma
di quanto disposto dall'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.
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19 Norma transitoria
1. Fino all'istituzione dell'Albo degli allevatori di api regine,
il rappresentante degli stessi di cui alla lett. d) dell'art. 3
è designato dalle Associazioni dei produttori apistici. La
presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione. E'fato obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna. Bologna,
25 agosto 1988
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