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IL
MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
ALLEGATO
I
Linee di attuazione del Reg. (CE) n. 1804/99 del 19 luglio 1999
sul metodo delle produzioni animali biologiche.
Il presente testo, per i punti trattati, sostituisce integralmente
il decreto 4 agosto 2000
Estratto
"APICOLTURA E PRODOTTI DELL'APICOLTURA"
2.
Periodo di conversione
2.1 Il periodo di conversione si intende concluso quando tutta la
cera dei favi del nido è stata sostituita con cera biologica
conformemente ai requisiti del paragrafo 8.3. Al fine di evitare
quanto più possibile la contaminazione della nuova cera la
sua sostituzione deve avvenire in un periodo non superiore ai 3
anni e, possibilmente, nel primo anno, la sostituzione della cera
per ogni alveare, interessi almeno il 50% dei favi del nido. Per
elevata mortalità, si intende quella già indicata
per l'allegato I/B punto 3/a della presente circolare.
4.
Ubicazione degli apiari
4.1. La cartografia dei siti di impianto delle arnie che l'apicoltore
deve fornire all'Organismo di controllo deve essere presentata su
scala da 1: 10.000 o da 1 : 25.000.
In mancanza della cartografia, "l'apicoltore è tenuto
a fornire all'Organismo di controllo adeguate prove documentali
incluse eventuali analisi appropriate".
Per analisi appropriate, da fornire dall'apicoltore in caso di mancata
designazione dei siti di impianto delle arnie, si intendono analisi
dei prodotti (miele e cere) e prove di mortalità delle api
(attraverso le gabbie di Gary).
4.2.b In relazione all'ubicazione degli apiari l'espressione "raggio
di 3 chilometri" va intesa in senso generale come raggio massimo
di azione delle api. Il termine "essenzialmente" deve
quindi essere inteso in riferimento alle fonti nettarifere principali
su cui è in atto la bottinatura delle api, e non a tutte
le colture presenti nell'areale circostante apiario e che non costituiscano
fonti di bottinatura. L'espressione "prive di un'influenza
significativa" va intesa con riferimento a possibili contaminazioni
agricole o ambientali dei prodotti apistici, da verificare eventualmente,
da parte dell'Organismo di controllo, attraverso analisi del miele
o degli altri prodotti dell'alveare, qualora vengano immessi in
commercio con la denominazione da "apicoltura biologica".
6.2
Il punto viene modificato nel modo che segue:
Se, malgrado le suddette misure preventive, le colonie o famiglie
sono ammalate o infestate esse devono essere curate immediatamente
ed eventualmente isolate in appositi apiari. La verifica del corretto
impiego dei prodotti veterinari, rispondenti ai requisiti posti
dal Reg. (CE) n. 1804/99, sarà attuata dagli organismi di
controllo attraverso idonei piani di monitoraggio basati sull'analisi
della cera dei nidi.
8.3
In merito all'autorizzazione in deroga per l'impiego di cera convenzionale
da opercoli, questa è subordinata all'accertamento della
sua idoneità basata sull'analisi della cera stessa.
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