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IL
MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto
l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria);
Visto il decreto ministeriale del 4 agosto 2000 di attuazione del
regolamento (CE) n. 1804 del Consiglio del 19 luglio 1999, che completa,
per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio,
relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli
ed alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle
derrate alimentari;
Considerata l'esigenza di apportare al decreto di cui sopra modifiche
ed integrazioni in ragione di un più rispondente adeguamento
alle condizioni di sviluppo della zootecnia biologica italiana;
Ritenuto necessario dare orientamenti e disposizioni per l'attuazione
del regolamento comunitario n. 1804/99 sulle produzioni animali
biologiche;
Ritenuto necessario fornire linee guida sulla tracciabilità
e rintracciabilità dei prodotti animali biologici, nonché
modelli adeguati per la rappresentazione delle attività degli
operatori, al fine di rendere trasparente il processo produttivo
e di consentire agli organismi di controllo di effettuare gli opportuni
riscontri per il rilascio di attestazioni d'idoneità sul
prodotto da inviare al mercato;
Sentito il parere espresso dal Comitato nazionale per l'agricoltura
biologica ed ecocompatibile (decreto ministeriale n. 92157 del 21
novembre 2000);
Decreta:
Art.
1.
1. L'allegato I del decreto ministeriale 4 agosto 2000 è
modificato come da allegato al presente decreto che ne costituisce
parte integrante.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 29 marzo 2001
Il Ministro: Pecoraro Scanio
Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2001 Ufficio di controllo
sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Politiche
agricole e forestali, foglio n. 139
Allegato I
LINEE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) n. 1804/99 DEL 19 LUGLIO
1999 SUL METODO DELLE PRODUZIONI ANIMALI BIOLOGICHE
Il presente testo, per i punti trattati, sostituisce integralmente
il decreto 4 agosto 2000.
1. Principi generali.
1.2. La produzione senza terra non è compatibile con
le norme del presente regolamento. Sulla base di ciò, sono
esclusi gli allevamenti di animali che non hanno un collegamento
funzionale con i terreni cui gli stessi fanno riferimento nell'ambito
di un programma produttivo aziendale o di comprensorio.
Tale collegamento funzionale dovrà essere valutato sia sulla
base delle UBA/Ha di SAU disponibile (proprietà, affitto,
concessione, comodato, terre civiche..) che sulla produzione vegetale
dalla stessa ottenuta, in modo tale da garantire agli animali poligastrici
e monogastrici che almeno il 35% della sostanza secca della loro
razione annuale provenga dall'azienda stessa o dal comprensorio
in cui ricade. Per comprensorio si intende un'area definita nella
quale ricadono le aziende biologiche che hanno stabilito un rapporto
contrattuale per lo spargimento delle deiezioni animali.
Per ragioni pedoclimatiche o calamitose la percentuale di autoproduzione
richiesta potrà essere inferiore al 35% a condizione che
l'insieme delle superfici agricole dell'azienda siano condotte secondo
il metodo previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91.
È compito dell'Amministrazione regionale, con proprio provvedimento,
definire la riduzione della percentuale di autoproduzione, aziendale
o comprensoriale, a seconda della rilevanza delle suddette ragioni
pedoclimatiche o calamitose.
1.6. Il punto viene soppresso.
4. Alimentazione.
4.6. Le zone in cui è praticata la transumanza (compresi
gli spostamenti degli animali verso i pascoli montani) vengono definite
dalle regioni o province autonome, laddove occorra. La pratica della
transumanza deve essere evidenziata dall'operatore all'atto della
stesura del programma di reperimento degli alimenti.
4.7. È obbligatorio, nei limiti consentiti dalle condizioni
pedo-climatiche, garantire agli animali, nell'arco dell'anno, un'adeguata
fruizione dei pascoli, anche limitatamente ad una fase produttiva.
4.8. Il punto viene modificato come segue: per le componenti
di origine non biologica è obbligatorio produrre all'organismo
di controllo, per ogni partita, nel caso di: prodotti importati
da Paesi terzi, l'analisi che attesti che il prodotto o la miscela
siano esenti da Organismi geneticamente modificati (OGM); prodotti
di origine nazionale o comunitaria una dichiarazione da parte del
fornitore che attesti l'assenza di OGM nei prodotti. Gli oneri delle
analisi e delle attestazioni sono a carico del fornitore.
4.16. Il punto viene modificato come segue: per soddisfare
le esigenze nutrizionali degli animali, possono essere usati per
l'alimentazione animale solo i prodotti elencati nell'allegato II,
parte C, sezione 3 (materie prime di origine minerale per mangimi),
e per la parte D (elementi in tracce). Non possono essere utilizzati
i prodotti di cui alla sezione 1.2. (vitamine, provitamine e sostanze
di effetto analogo chimicamente ben definite). I prodotti di cui
alla parte D, sezione 1.2 (vitamine, provitamine e sostanze di effetto
analogo chimicamente ben definite) possono essere utilizzate fino
alla scadenza del terzo anno dall'approvazione del presente decreto.
5. Profilassi e cure veterinarie.
Per gli adempimenti di cui al presente punto, si ricorda l'obbligo
di utilizzare per la profilassi e le cure veterinarie solo prodotti
autorizzati secondo le normative vigenti che dovranno essere impiegati
e dispensati nel rispetto delle norme sull'utilizzo e la distribuzione
del farmaco veterinario, decreto legislativo del 27 gennaio 1992,
n. 119, e successive modifiche, nonché del decreto legislativo
del 17 marzo 1995, n. 110.
5.8. Tenuto conto della coerente prassi di allevamento, i
trattamenti antiparassitari sono limitati a due nel corso dell'anno.
I trattamenti contro gli ectoparassiti ed endoparassiti, qualora
avvengano con l'impiego di prodotti naturali consentiti dalla legislazione
vigente, non sono soggetti a limitazioni. Le molecole da utilizzare
per detti trattamenti debbono essere caratterizzate da un basso
impatto ambientale, una rapida metabolizzazione, limitati effetti
tossici e tempi di sospensione inferiori ai dieci giorni.
6. Metodo di gestione zootecnico, trasporto ed identificazione
dei prodotti animali.
6.1. Metodi zootecnici.
6.1.2. Il punto viene modificato come segue: è vietata
la pratica sistematica di operazioni quali l'applicazione di anelli
di gomma alle code degli ovini, l'applicazione di anello al naso
dei suini, la recisione della coda o dei denti, la spuntatura del
becco o la decornazione e ogni altro intervento mutilante ai fini
non terapeutici. Alcune di queste operazioni possono tuttavia essere
autorizzate dall'autorità o dall'organismo di controllo per
motivi di sicurezza o al fine di migliorare la salute, il benessere
o l'igiene degli animali. Tali operazioni devono essere effettuate
sotto la responsabilità del veterinario aziendale, riducendo
al minimo ogni sofferenza per gli animali. È vietato mettere
gli occhiali al pollame.
6.1.5. In deroga alle disposizioni del punto 6.1.4, la stabulazione
fissa può essere praticata in edifici esistenti prima del
24 agosto 2000, a condizione che il responsabile dell'azienda, prima
dell'avvio, sottoscriva un piano di adeguamento delle strutture
aziendali, secondo i parametri indicati dall'allegato VIII, della
durata massima di sei anni (e comunque non oltre il 31 dicembre
2010, per le aziende che si assoggettano dopo il 2005) purché
sia previsto regolare movimento fisico degli stessi e l'allevamento
avvenga conformemente ai requisiti in materia di benessere degli
animali con zone confortevoli provviste di lettiera. Tale piano
dovrà prevedere l'adeguamento degli spazi esterni entro tre
anni ed entro sei anni, l'adeguamento degli spazi interni. In ogni
caso le deroghe sugli spazi disponibili non potranno superare il
20% degli spazi richiesti dal reg.CE n.1804/99. Per le aziende in
zona montana, le deroghe possono essere portate fino ad un massimo
del 50% degli spazi richiesti. L'organismo di controllo concederà
la deroga alle disposizioni del punto 6.1.4 previa verifica sia
della presentazione del piano di adeguamento alle autorità
competenti che sullo stato di avanzamento dei lavori di adeguamento.
Durante il periodo di adeguamento il pascolo non è obbligatorio
nel caso di stabulazione libera (che prevede spazi interni ed esterni).
Nel caso di posta fissa, compresa la catena, il pascolo è
invece obbligatorio, compatibilmente con le condizioni pedoclimatiche.
6.1.6 (Deroga stabulazione fissa nelle piccole aziende).
La deroga sulla stabulazione fissa nelle piccole aziende è
estensibile alle aziende convenzionali che, successivamente alla
data dell'entrata in applicazione del regolamento CE 1804/99 (24
agosto 2000), si sottopongano ad un sistema di controllo basato
su norme nazionali o private accettate o riconosciute dallo Stato.
Per piccola azienda si intende quella che alleva fino a diciotto
unità bovino adulto (UBA), misura questa che potrà
essere ampliata fino ad un massimo di 30 UBA, dalle regioni o province
autonome, in relazione allo status socio-economico-ambientale presente
nelle regioni o province autonome interessate. Per un periodo transitorio
come indicato al punto 6.1.5, è consentito l'utilizzo della
catena purché almeno due volte a settimana gli animali abbiano
accesso a pascoli o a spazi liberi all'aperto.
6.2.2. Il punto viene modificato come segue: nella fase che
porta alla macellazione ed al momento della macellazione gli animali
devono essere trattati in modo da ridurre al minimo lo stress. L'abbattimento
deve essere sempre effettuato previo stordimento tramite i metodi
consentiti dalla normativa nazionale in vigore.
7.4. Lo spandimento delle deiezioni deve avvenire preferibilmente
presso l'azienda medesima ma può avvenire anche presso altre
aziende che praticano il metodo biologico.
8. Aree di pascolo ed edifici zootecnici.
8.5. Deroga generale in merito alla stabulazione del bestiame.
8.5.1. In deroga ai requisiti di cui ai punti 8.3.1, 8.4.2,
8.4.3 e 8.4.5 e alle densità di stabulazione di cui all'allegato
VIII sono concesse deroghe ai requisiti di detti punti e dell'allegato
8 per un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2010 esclusivamente
alle aziende dedite all'allevamento aventi edifici preesistenti
costruiti anteriormente al 24 agosto 1999 nella misura in cui tali
edifici adibiti all'allevamento soddisfino le norme regionali o
private accettate o riconosciute dall'autorità competente.
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Aspetti inerenti l'allegato I.C.
Apicoltura e prodotti dell'apicoltura
2. Periodo di conversione.
2.1. Il periodo di conversione si intende concluso quando
tutta la cera dei favi del nido è stata sostituita con cera
biologica conformemente ai requisiti del paragrafo 8.3. Al fine
di evitare quanto più possibile la contaminazione della nuova
cera la sua sostituzione deve avvenire in un periodo non superiore
ai tre anni e, possibilmente, nel primo anno, la sostituzione della
cera per ogni alveare, interessi almeno il 50% dei favi del nido.
Per elevata mortalità, si intende quella già indicata
per l'allegato I/B punto 3/a della presente circolare.4. Ubicazione
degli apiari.
4.1. La cartografia dei siti di impianto delle arnie che
l'apicoltore deve fornire all'organismo di controllo deve essere
presentata su scala da 1:10.000 o da 1:25.000 in mancanza della
cartografia "l'apicoltore è tenuto a fornire all'organismo
di controllo adeguate prove documentali incluse eventuali analisi
appropriate...".
Per analisi appropriate, da fornire dall'apicoltore in caso di mancata
designazione dei siti di impianto delle arnie, si intendono analisi
dei prodotti (miele e cere) e prove di mortalità delle api
(attraverso le gabbie di Gary).
4.2.b. In relazione all'ubicazione degli apiari l'espressione
"raggio di tre chilometri" va intesa in senso generale
come raggio massimo di azione delle api. Il termine "essenzialmente"
deve quindi essere inteso in riferimento alle fonti nettarifere
principali su cui è in atto la bottinatura delle api, e non
a tutte le colture presenti nell'areale circostante apiario e che
non costituiscano fonti di bottinatura. L'espressione "prive
di un'influenza significativa" va intesa con riferimento a
possibili contaminazioni agricole o ambientali dei prodotti apistici,
da verificare eventualmente, da parte dell'organismo di controllo,
attraverso analisi del miele o degli altri prodotti dell'alveare,
qualora vengano immessi in commercio con la denominazione da "apicoltura
biologica".
6.2. Il punto viene modificato nel modo che segue: se, malgrado
le suddette misure preventive, le colonie o famiglie sono ammalate
o infestate esse devono essere curate immediatamente ed eventualmente
isolate in appositi apiari. La verifica del corretto impiego dei
prodotti veterinari, rispondenti ai requisiti posti dal reg.CE n.1804/99,
sarà attuata dagli organismi di controllo attraverso idonei
piani di monitoraggio basati sull'analisi della cera dei nidi.
8.3. In merito all'autorizzazione in deroga per l'impiego
di cera convenzionale da opercoli, questa è subordinata all'accertamento
della sua idoneità basata sull'analisi della cera stessa.
Aspetti inerenti l'allegato VI.
L'allegato VI del reg.CE n.2092/91 come modificato dal reg.CE n.1804/99
recita dopo il paragr. "Principi generali" quanto segue:
"In attesa dell'adozione delle norme di cui alle sez. A e B
del presente allegato e per completare specificamente la preparazione
di derrate alimentari composte di uno o più prodotti animali,
si applicano le norme nazionali".
Nel merito, l'applicazione delle "norme nazionali", in
attesa di definire quelle specifiche per le derrate alimentari composte,
sono quelle che fanno riferimento alle norme generali vigenti in
ogni Stato membro per la preparazione delle derrate alimentari composte
di uno o più prodotti animali. Tuttavia non è consentito
nell'ambito dell'utilizzo di ingredienti di origine non agricola,
ausiliari di fabbricazione ed altri prodotti, l'impiego di potassio
nitrato e sodio nitrito.
Aspetti inerenti l'allegato VIII.
Per i suini da ingrasso aventi un peso vivo superiore a 110 kg si
prevedono le seguenti superfici minime:
superficie coperta 1,6 metri quadri;
superficie scoperta 2 metri quadri.
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