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Omissis
Capo III -
Autocontrollo e corresponsabilità degli operatori
Articolo 14
1. Il titolare dell'azienda di cui all'articolo 1, comma 3, lettera
a), se non già registrato presso il servizio veterinario
dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio
ai sensi delle normative vigenti, deve chiedere la registrazione
presso il predetto servizio.
2. Il responsabile dello stabilimento di macellazione e di prima
trasformazione di prodotti di origine animale deve adottare un piano
di autocontrollo aziendale al fine di:
a) accettare, nel corso di forniture dirette o tramite un intermediario,
soltanto gli animali per i quali l'allevatore abbia garantito che
i tempi di sospensione siano stati rispettati;
b) accertare che gli animali d'ingrasso introdotti nello stabilimento
non contengano residui superiori ai limiti massimi consentiti e
che non siano stati trattati con sostanze o prodotti non autorizzati;
c) assicurarsi che nello stabilimento vengano introdotti solo prodotti
di origine animale che non contengano residui superiori ai limiti
massimi consentiti e non presentino alcuna traccia di sostanze o
di prodotti non autorizzati.
3. Il responsabile delle aziende e degli stabilimenti di cui ai
commi 1 e 2 può commercializzare soltanto:
a) animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o prodotti
non autorizzati, ovvero che non
siano stati oggetto di un trattamento illecito;
b) animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze
o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di sospensione
prescritto;
c) prodotti provenienti dagli animali di cui alle lettere a) e b).
4. Ferme restando le disposizioni concernenti l'immissione sul mercato
dei prodotti:
a) il Ministro della sanità, con decreto da emanarsi di concerto
con il Ministro per le politiche agricole, stabilisce linee guide
per disciplinare le modalità della sorveglianza sulla qualità
della filiera produttiva da realizzarsi a cura delle parti interessate,
anche mediante rafforzamento delle misure di autosorveglianza da
introdurre nei capitolati d'oneri dei marchi e dei contrassegni
di qualità;
b) il Ministero per le politiche agricole cura l'introduzione, nei
capitolati d'oneri dei marchi e dei contrassegni di qualità,
di misure di rafforzamento dell'autosorveglianza ai fini dell'applicazione
del presente decreto. Dell'avvenuta introduzione viene data comunicazione
al Ministero della sanità.
5. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, può
ridurre la frequenza dei controlli ufficiali, tenuto conto dell'appartenenza
dell'azienda d'origine o di provenienza ad un sistema di autosorveglianza
o di filiera produttiva.
Articolo 15
1. Il veterinario che cura gli animali annota, su un registro tenuto
nell'azienda diverso da quello di cui all'articolo 4, comma 3, la
data, la natura dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti,
l'identificazione degli animali trattati ed i tempi di sospensione
corrispondenti.
2. L'allevatore annota sul registro di cui al comma 1 la data e
la natura dei trattamenti eseguiti entro le 24 ore dall'inizio e
dalla fine del trattamento.
3. Il registro di cui al comma 1, che può essere quello previsto
dal decreto legislativo n. 119 del 1992, è detenuto in azienda
e conservato, a cura del titolare dell'azienda, con le relative
ricette almeno per cinque anni.
4. Il veterinario della azienda unità sanitaria locale competente,
nel corso della vigilanza veterinaria permanente sugli allevamenti,
controlla anche le condizioni degli allevamenti e dei trattamenti
previsti dal presente decreto, annotando sui registri di cui al
comma 1 e di cui all'articolo 4, comma 3, la data delle verifiche
effettuate.
5. Gli allevatori ed i veterinari che hanno in cura gli animali
sono tenuti a fornire all'autorità competente e, in particolare,
al veterinario ufficiale dello stabilimento di macellazione, su
sua richiesta, ogni informazione relativa al rispetto delle norme
di cui al presente decreto.
6. Gli animali introdotti negli stabilimenti di macellazione, pubblici
e privati, a scopo di macellazione debbono essere scortati da una
dichiarazione del titolare dell'allevamento di origine, che deve
essere conservata nello stabilimento di macellazione per un periodo
non inferiore ad un anno, contenente le seguenti indicazioni:
a) numero, specie e categoria degli animali;
b) ubicazione dell'allevamento di provenienza;
c) che gli animali non sono stati trattati o alimentati con sostanze
di cui è vietato l'impiego;
d) eventuali trattamenti effettuati sugli animali, nei novanta giorni
precedenti l'avvio alla macellazione, con le sostanze di cui agli
articoli 4 e 5 nonché con alimenti medicamentosi e specialità
medicinali; nel caso in cui siano stati effettuati tali trattamenti
la dichiarazione deve essere controfirmata, sul retro della stessa,
al momento della prescrizione o dell'invio degli animali allo stabilimento
di macellazione, dal medico veterinario che ha prescritto i predetti
trattamenti;
e) che sono stati osservati i previsti periodi di sospensione per
i trattamenti con i prodotti di cui alla precedente lettera d).
Omissis
Allegato I
CATEGORIA A - Sostanze a effetto anabolizzante
e sostanze non autorizzate
1) Stilbeni, loro derivati e loro sali e esteri
2) Agenti antitiroidei
3) Steroidi
4) Lattoni dell'acido resorcilico (compreso lo zeranolo)
5) b-agonisti
6) Sostanze incluse nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2377/90
del Consiglio, del 26 giugno
1990
CATEGORIA B - Medicinali veterinari[1] e agenti
contaminanti
1) Sostanze antibatteriche, compresi sulfamidici, chinoloni
2) Altri prodotti medicinali veterinari
a) Antielmintici
b) Cocci diostatici, compresi i nitroimidazoli
c) Carbammati e piretroidi
d) Tranquillanti
e) Antinfiammatori non steroidei (AINS)
f) Altre sostanze esercitanti un'attività farmacologica
3) Altre sostanze e agenti contaminanti per l'ambiente
a) Composti organoclorurati, compresi i PCB
b) Composti organofosforati
c) Elementi chimici
d) Micotossine
e) Coloranti
f) Altri
[1] Comprese le sostanze non registrate utilizzabili
a fini veterinari.
Allegato II
Categoria di residui o di sostanze da
ricercare a seconda del tipo di animali, loro alimenti e acqua di
abbeveraggio e del tipo di prodotti animali di origine primaria
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Tipo di animali
Prodotti animali
Categoria di sostanze
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Animali
della specie
bovina
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Volatili da cartile
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Animali
d'acqua
coltura
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Latte
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Uova
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Carni di coniglio
e di selvaggina selvatica
Selvaggina d'allevamento
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Miele
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