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IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, e, in particolare l'articolo
1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 1999/10/CE della Commissione, dell'8 marzo 1999,
che introduce deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 7 della
direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura
dei prodotti alimentari;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato
dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 68;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 30 marzo 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 luglio 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio
con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
della sanità e delle politiche agricole e forestali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art.
1. Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 68 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
"c-bis) nei casi in cui le indicazioni "edulcorante/i
o "con zucchero/i ed edulcorante accompagnano la denominazione
di vendita, ai sensi dell'allegato 2, sezione II;
c-ter) alle indicazioni relative all'aggiunta di vitamine e di sali
minerali, nei casi in cui tali sostanze sono indicate nella etichettatura
nutrizionale, ai sensi del Decreto Legislativo n° 77 del 16/02/1993
b) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
"5. Per i prodotti alimentari il cui tenore di acqua diminuisce
a seguito di un trattamento termico o altro, la quantità
indicata corrisponde alla quantità dell'ingrediente o degli
ingredienti al momento della loro utilizzazione nella preparazione
del prodotto, rispetto al prodotto finito. Tale quantità
è espressa in percentuale.
5-bis. L'indicazione della percentuale è sostituita dall'indicazione
del peso dell'ingrediente o degli ingredienti usati per la preparazione
di 100 grammi di prodotto finito, quando la quantità dell'ingrediente
o la quantità totale di tutti gli ingredienti indicata nell'etichettatura
superi il 100 per cento.
5-ter. La quantità degli ingredienti volatili è indicata
in funzione del loro peso nel prodotto finito.
5-quater. La quantità degli ingredienti utilizzati in forma
concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione
può essere indicata in funzione del loro peso prima della
concentrazione o della disidratazione.
5-quinquies. Nel caso di alimenti concentrati o disidatati cui va
aggiunta acqua, la quantità degli ingredienti può
essere espressa in funzione del loro peso rispetto al prodotto ricostituito.
5-sexies. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni
di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, relativo
all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.".
Art.
2. Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 68, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il termine minimo di conservazione è la data fino
alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà
specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato
con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro quando
la data contiene l'indicazione del giorno, o con la dicitura "da
consumarsi preferibilmente entro la fine negli altri casi, seguita
dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in
cui essa figura.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato
a Courmayeur, addì 10 agosto 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie
Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del commercio con l'estero
Dini, Ministro degli affari esteri
Fassino, Ministro della giustizia
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica
Veronesi, Ministro della sanità
Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Fassino
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note
alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della
funzione legislativa non può essere delegato al Governo se
non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1999)".
- L'art. 1 e l'allegato B della legge 21 dicembre 1999, n. 526,
così recitano:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
- 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie
e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia
e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con
gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo
che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da
disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti
per l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro
quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni
competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati
anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per
il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono
la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi
ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati,
il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi
2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
emanati ai sensi del comma 1.
5. Il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva 97/5/CE è di sei mesi".
"Allegato B 98/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio
permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso
da quello in cui è stata acquistata la qualifica.
98/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento
nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.
98/27/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli
interessi dei consumatori.
98/30/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del
gas naturale.
98/31/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 1998, che modifica la direttiva 93/6/CEE del Consiglio,
relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento
e degli enti creditizi.
98/32/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 1998, che modifica, per quanto riguarda in particolare
le ipoteche, la direttiva 89/647/CEE del Consiglio, relativa al
coefficiente di solvibilità degli enti creditizi.
98/33/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 1998, che modifica l'art. 12 della direttiva 77/780/CEE
del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti
creditizi e al suo esercizio, gli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e gli allegati
II e III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di
solvibilità degli enti creditizi e l'art. 2 e l'allegato
II della direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza
patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.
98/58/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante
la protezione degli animali negli allevamenti.
98/59/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia
di licenziamenti collettivi.
98/63/CE: direttiva della Commissione, del 3 settembre 1998, che
modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare
la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento
dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.
98/78/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese
di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo.
98/81/CE: direttiva del Consiglio, del 26 ottobre 1998, che modifica
la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi
geneticamente modificati.
98/95/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica,
per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà
modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE,
66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE
concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietole,
delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei
tuberi - seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da
fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà
delle specie di piante agricole.
98/96/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, recante
modifica, tra l'altro, per quanto riguarda le ispezioni sul campo
non ufficiale, delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE,
66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione
delle sementi di barbabietole, dalle sementi di piante foraggere,
delle sementi di cereali, dei tuberi - semi di patata, delle sementi
di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il
catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.
99/10/CE: direttiva della Commissione, del 10 marzo 1999, che introduce
deroghe alle disposizioni di cui all'art. 7 della direttiva 79/112/CEE
del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari".
- La direttiva 1999/10/CE della Commissione dell'8 marzo 1999 che
introduce deroghe alle disposizioni di cui all'art. 7 della direttiva
79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei
prodotti alimentari, è pubblicata in GUCE n. L. 69 del 16
marzo 1999.
- La direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa
al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati
al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità,
è pubblicata in GUCE n. L. 33 dell'8 febbraio 1979. Si riporta
l'art. 7 della suddetta direttiva:
"Art. 7. - 1. Se l'etichettatura di un prodotto alimentare
pone in rilievo la presenza o il limitato tenore di uno o più
ingredienti essenziali per le caratteristiche ditale prodotto, o
se la denominazione di quest'ultimo comporta lo stesso effetto,
dev'essere indicata, a seconda dei casi, la quantità minima
o massima di utilizzazione di tali ingredienti, espressa in percentuale.
Tale indicazione figura in prossimità immediata della denominazione
di vendita del prodotto alimentare o nell'elenco degli ingredienti
accanto all'ingrediente in questione.
Secondo la procedura prevista dall'art. 17 può essere deciso
che, per quanto concerne taluni ingredienti, la quantità
di cui al presente paragrafo sia espressa in valore assoluto.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
a) in caso di etichettatura destinata a caratterizzare un prodotto
alimentare conformemente all'art. 5, paragrafo 1, o richiesta in
base alle disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, in base
alle disposizioni nazionali applicabili a taluni prodotti alimentari;
b) nel caso di ingredienti utilizzati esclusivamente in dose minima
come aromatizzanti.
3. Le disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, le disposizioni
nazionali possono prevedere per taluni prodotti alimentari, nonché
nel caso previsto dal paragrafo 2, punto a), l'indicazione obbligatoria
per determinati ingredienti di una quantità espressa in valore
assoluto o in percentuale nonché, se necessario, l'indicazione
di un'eventuale modifica della quantità di tali ingredienti.
La procedura prevista dall'art. 16 si applica alle eventuali disposizioni
nazionali".
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca:
"Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti
alimentari".
- Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 68, reca:
"Attuazione della direttiva 97/4/CE, che modifica la direttiva
79/112/CEE, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità
dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale".
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Note
all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, si veda in
note alle premesse.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo, 27 gennaio 1992,
n. 109, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il
seguente:
"Art. 8 (Ingrediente caratterizzante evidenziato). - 1.
L'indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria
di ingredienti, usata nella fabbricazione o nella preparazione di
un prodotto alimentare, è obbligatoria, se ricorre almeno
uno dei seguenti casi:
a) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione
figuri nella denominazione di vendita o sia generalmente associato
dal consumatore alla denominazione di vendita;
b) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia messo
in rilievo nell'etichettatura con parole, immagini o rappresentazione
grafica;
c) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia essenziale
per caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti
con i quali potrebbe essere confuso per la sua denominazione o il
suo aspetto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
a) a un ingrediente o a una categoria di ingredienti:
1) la cui quantità netta sgocciolata è indicata ai
sensi dell'art. 9, comma 7;
2) la cui quantità deve già figurare nell'etichettatura
ai sensi delle disposizioni comunitarie;
3) che è utilizzato in piccole dosi come aromatizzante;
4) che, pur figurando nella denominazione di vendita, non è
tale da determinare la scelta del consumatore per il fatto che la
variazione di quantità non è essenziale per caratterizzare
il prodotto alimentare, ne è tale da distinguerlo da altri
prodotti simili;
b) quando disposizioni comunitarie stabiliscono con precisione la
quantità dell'ingrediente o della categoria di ingredienti,
senza l'obbligo dell'indicazione in etichetta;
c) nei casi di cui all'art. 5, commi 8 e 9;
c-bis) nei casi in cui le indicazioni "edulcorante/i o "con
zucchero/i ed edulcorante accompagnano la denominazione di vendita,
ai sensi dell'allegato 2, sezione II;
c-ter) alle indicazioni relative all'aggiunta di vitamine e di sali
minerali, nei casi in cui tali sostanze sono indicate nella etichettatura
nutrizionale, ai sensi, del decreto legislativo 16 febbraio 1993,
n. 77.
3. La quantità indicata, espressa in percentuale, corrisponde
alla quantità dell'ingrediente o degli ingredienti al momento
della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto.
4. L'indicazione di cui al comma 1 deve essere apposta nella denominazione
di vendita del prodotto alimentare o in prossimità di essa,
oppure nell'elenco degli ingredienti accanto all'ingrediente o alla
categoria di ingredienti in questione.
5. Per i prodotti alimentari di cui al tenore di acqua diminuisce
a seguito di un trattamento termico o altro, la quantità
indicata corrisponde alla quantità dell'ingrediente o degli
ingredienti al momento della loro utilizzazione nella preparazione
del prodotto, rispetto al prodotto finito. Tale quantità
è espressa in percentuale.
5-bis. L'indicazione della percentuale è sostituita dall'indicazione
del peso dell'ingrediente o degli ingredienti usati per la preparazione
di 100 grammi di prodotto finito, quando la quantità dell'ingrediente
o la quantità totale di tutti gli ingredienti indicata nell'etichettatura
superi il 100 per cento.
5-ter. La quantità degli ingredienti volatili è indicata
in funzione del prodotto del loro peso nel prodotto finito.
5-quater. La quantità degli ingredienti utilizzati in forma
concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione
può essere indicata in funzione del loro peso prima della
concentrazione o della disidratazione.
5-qunquies. Nel caso di alimenti concentrati o disidratati cui va
aggiunta acqua, la quantità degli ingredienti può
essere espressa in funzione del loro peso rispetto al prodotto ricostituito.
5-sexies. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni
di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, relativo
all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari".
Nota
all'art. 2:
- Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, si veda in
note alle premesse. Il testo vigente dell'art. 10 del predetto decreto
legislativo come modificato dal decreto qui pubblicato, è
il seguente:
"Art. 10. - 1. Il termine minimo di conservazione è
dato fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà
specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato
con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro quando
la data contiene l'indicazione del giorno, o con la dicitura "da
consumarsi preferibilmente entro la fine negli altri casi, seguita
dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in
cui essa figura.
2. La data di scadenza è la data entro la quale il prodotto
alimentare va consumato; essa va indicata con la dicitura "da
consumarsi entro seguita dalla data oppure dalla indicazione del
punto della confezione in cui essa figura.
3. La data si compone dell'indicazione, in chiaro e nell'ordine,
del giorno, del mese e dell'anno.
4. La data può essere espressa:
a) con l'indicazione del giorno e del mese per i prodotti alimentari
conservabili per meno di tre mesi;
b) con l'indicazione del mese e dell'anno per i prodotti alimentari
conservabili per più di tre mesi ma per meno di diciotto
mesi;
c) con la sola indicazione dell'anno per i prodotti alimentari conservabili
per almeno diciotto mesi.
5. Qualora sia necessario adottare, in funzione della natura del
prodotto, particolari accorgimenti per garantire la conservazione
del prodotto stesso sino al termine di cui ai commi 1 e 2 ovvero
nei casi in cui tali accorgimenti siano espressamente richiesti
da norme specifiche, le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono completate
dalla enunciazione delle condizioni di conservazione con particolare
riferimento alla temperatura in funzione della quale il periodo
di validità è stato determinato.
6. L'indicazione del termine minimo di conservazione e di qualsiasi
altra data non è richiesta per:
a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano
stati sbucciati o tagliati o che non abbiano subito trattamenti;
tale deroga non si applica ai semi germinali e prodotti analoghi
quali i germogli di leguminose;
b) i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini frizzanti,
i vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti da frutti diversi
dall'uva nonché delle bevande dei codici NC 2206 00 91, 2206
00 93, 2206 00 99, ottenute da uva o mosto d'uva;
c) le bevande con contenuto di alcole pari o superiore al 10% in
volume;
d) le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di frutta, le bevande
alcolizzate contenute in recipienti individuali di capacità
superiore a 5 litri destinati alle collettività;
e) i prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro
natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla
fabbricazione;
f) gli aceti;
g) il sale da cucina;
h) gli zuccheri allo stato solido;
i) i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri,
aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi;
l) le gomme da masticare e prodotti analoghi;
m) i gelati monodose.
7. È vietata la vendita dei prodotti che riportano la data
di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla
confezione".
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