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Circolare n° 2 del 5 ottobre 2004

1) Circolare AGEA Calamità 2002 L’U.N.A.API.
se da un lato constata come da parte dell’AGEA non si sia voluto tener conto, in alcun modo, delle aziende da poco insediate, penalizzando con ciò in modo particolare i giovani e le aziende che hanno effettuato recenti investimenti, dall’altro esprime invece soddisfazione per le modifiche alla prima circolare emessa dall’AGEA, ottenute con una forte azione di pressione da parte dell’U.N.A.API. stessa e di alcune Regioni, in merito a:

  1. revisione della tempistica per la presentazione delle domande;
  2. riconoscimento del danno anche alle aziende apistiche che possiedono alveari censiti in numero inferiore a 105;
  3. calcolo del danno sulla base del fatturato per alveare con variazione ponderale del numero di alveari negli anni presi in considerazione.

Le associazioni aderenti all’U.N.A.API. si sono attivate per fornire la miglior assistenza possibile agli apicoltori per la presentazione delle domande. Tale sforzo non è stato analogo da parte dell’insieme dell’associazionismo apistico e questo può aver provocato una sottovalutazione dell’opportunità in importanti contesti territoriali apistici.

2) Decreto ministeriale per l’applicazione del Reg. CE 797 (ex 1221) ed associazionismo apistico
L’U.N.A.API. ritiene che quanto prescritto dal regolamento 797 (collaborazione con le associazioni apistiche) necessiti della definizione di criteri comuni tra le regioni per la definizione dei requisiti dei partner associativi per l’attuazione delle azioni; il Regolamento, infatti, si attua con un piano nazionale comune.
L’U.N.A.API. propone che tali requisiti debbano garantire l’effettiva rappresentanza degli apicoltori e che non siano, invece, in alcun modo connessi alla commercializzazione del prodotto. Su motivazioni analoghe hanno sollevato pareri al MIPAF diversi assessorati regionali.
L’U.N.A.API. ritiene che sia indispensabile definire criteri per il riconoscimento delle associazioni apistiche nazionali e criteri di riferimento comuni per le regioni che poi, in completa autonomia, decideranno quali di questi, e con quali relative percentuali di riferimento, adottare in funzione della propria realtà apistica territoriale.
L’U.N.A.API. ha quindi avanzato una propria proposta al MIPAF ed alle regioni affinché sia adottata nel D.M. di applicazione del Reg. 797 la seguente formulazione:

1 - le associazioni o organizzazioni di produttori del settore e loro Unioni e Federazioni nazionali sono riconosciute dall’Amministrazione Pubblica territorialmente competente, qualora dimostrino di corrispondere ai seguenti requisiti:

a - rappresentare una percentuale del patrimonio apistico regionale (numero di alveari) desunto dal censimento annuale ai sensi della normativa vigente;

b - rappresentare una quota significativa della produzione regionale (volume d’affari);

c - associare un numero adeguato di produttori apistici in possesso di Partiva IVA (numero di produttori apistici);

d - associare un numero adeguato di apicoltori professionisti che allevino quantomeno 105 alveari in zona di pianura dichiarati ai sensi della normativa vigente (numero di apicoltori professionisti);

2 - le Regioni e Province autonome stabiliscono, in funzione delle caratteristiche e delle specificità dell’apicoltura del proprio territorio, le modalità di riconoscimento delle forme associate adottando totalmente o parzialmente i citati requisiti e quantificando la rappresentatività per ogni requisito adottato;

3 - il MIPAF provvede al riconoscimento delle Unioni e Federazioni cui aderiscano forme associate riconosciute in almeno cinque Regioni diverse e che rappresentino quantomeno il 20% degli alveari censiti nel territorio delle Regioni rappresentate.

3) Legge Quadro per l’apicoltura
Il 21 luglio l’U.N.A.API., la F.A.I., il C.o.n.a.p.i. e le Confederazioni agricole sono stati convocati dall’Ufficio di Presidenza della Commissione Agricoltura del Senato per una audizione in merito alla Legge Quadro per l’apicoltura, approvata mercoledì 21 aprile 2004 dalla XIII Commissione della Camera dei Deputati. L’U.N.A.API., il C.o.n.a.p.i. e la A.A.P.I. hanno espresso un parere nel complesso molto positivo sulla legge, ma hanno proposto la assoluta necessità di alcune modifiche che non intaccano il disegno nel suo complesso e sono più che compatibili con l’approvazione definitiva della nuova legge entro la fine della legislatura, fra cui quali priorità indispensabili:

- due modifiche all’art. 7, con la reintroduzione della “priorità degli apiari a conduzione produttiva ed economica rispetto a quelli a conduzione amatoriale” e l’eliminazione della quantificazione massima di metri 200 del raggio di distanza di rispetto tra apiari composti da quantomeno cinquanta alveari;

- l’introduzione di uno specifico articolo di indirizzo alle Regioni e Province autonome per la revisione degli articoli del Regolamento di polizia veterinaria finalizzato ad un adeguamento della normativa sanitaria che, al fine di evitarne la diffusione, tenga conto delle nuove conoscenze in materia di prevenzione e controllo delle malattie delle api.

Su una posizione analoga si sono espresse con determinazione Coldiretti e CIA. Al contrario Confagricoltura e F.A.I. hanno chiesto l’approvazione urgente della legge così com’è. La F.A.I., anteponendo la necessità di non perdere l’accantonamento pecuniario previsto per la legge, ha insistito sulla necessità che la legge non subisca al Senato modifica di sorta e sia approvata nel tempo più breve possibile. A seguito dei contatti intrapresi dall’U.N.A.API. con i componenti della Commissione Agricoltura del Senato, confermiamo il quadro di una possibile approvazione “blindata” del disegno di legge al Senato senza la possibilità che venga introdotta alcuna modifica. Il giudizio di U.N.A.API. è di assoluto sconcerto e di denuncia del grave pericolo cui va incontro il settore apistico: non sono infatti di poco conto le modifiche alla Legge Quadro necessarie ed indispensabili. Solo due le fattibili spiegazioni della possibile approvazione “blindata” della Legge Quadro, senza modifica di sorta: o vi è (dall’interno della compagine di maggioranza) la preveggenza e la certezza della caduta a breve del Governo, e quindi la fine anticipata della legislatura, oppure più semplicemente le esigenze del settore ed i necessari aggiustamenti alla legge passano in secondo piano rispetto alla necessità/urgenza per qualcuno di attingere, nel tempo più breve possibile, alle risorse rese disponibili dalla nuova legge sul piano nazionale. L’auspicio di U.N.A.API., e crediamo anche di tutte le Associazioni apistiche legate alle problematiche produttive del settore, è che l’iter deliberativo di una legge così importante, così positiva, così attesa non subisca condizionamenti per piccoli interessi di bottega e si possa pervenire all’approvazione di un dispositivo di legge, grazie a piccole correzioni ed integrazioni, coerente con tutte le esigenze del settore. L’auspicio è che per tale fine si attivino anche tutti gli apicoltori singoli ed associati d’Italia.

4) Applicazione in Italia della direttiva comunitaria n.2001/110/CE sul miele
Il MIPAF, in fase di elaborazione del decreto attuativo della direttiva 2001/110, non ha raccolto le proposte pervenutegli dall’U.N.A.API. e da diversi enti e istituti di ricerca in merito a svariati aspetti di regolamentazione tecnica della disciplina merceologica del miele. In merito ai diversi quesiti e problemi interpretativi l’U.N.A.API. sta predisponendo una riflessione ed una proposta di modifiche/integrazioni da sottoporre all’insieme della filiera apistica ed alle istituzioni al fine di ottenere nel più breve tempo possibile i relativi chiarimenti e le eventuali necessarie modifiche normative.

Distinti saluti
Francesco Panella
Presidente U.N.A.API.

Scarica la Circolare in formato pdf (74 kb)


ultima modifica: 31 Luglio, 2010 -