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Circolare
n° 2 del 5 ottobre 2004
1)
Circolare AGEA Calamità 2002 L’U.N.A.API.
se da un lato constata come da parte dell’AGEA non si sia voluto
tener conto, in alcun modo, delle aziende da poco insediate, penalizzando
con ciò in modo particolare i giovani e le aziende che hanno
effettuato recenti investimenti, dall’altro esprime invece soddisfazione
per le modifiche alla prima circolare emessa dall’AGEA, ottenute
con una forte azione di pressione da parte dell’U.N.A.API. stessa
e di alcune Regioni, in merito a:
- revisione
della tempistica per la presentazione delle domande;
- riconoscimento
del danno anche alle aziende apistiche che possiedono alveari
censiti in numero inferiore a 105;
-
calcolo del danno sulla base del fatturato per alveare con variazione
ponderale del numero di alveari negli anni presi in considerazione.
Le
associazioni aderenti all’U.N.A.API. si sono attivate per fornire
la miglior assistenza possibile agli apicoltori per la presentazione
delle domande. Tale sforzo non è stato analogo da parte dell’insieme
dell’associazionismo apistico e questo può aver provocato
una sottovalutazione dell’opportunità in importanti contesti
territoriali apistici.
2)
Decreto ministeriale per l’applicazione del Reg. CE 797 (ex 1221)
ed associazionismo apistico
L’U.N.A.API. ritiene che quanto prescritto dal regolamento 797 (collaborazione
con le associazioni apistiche) necessiti della definizione di criteri
comuni tra le regioni per la definizione dei requisiti dei partner
associativi per l’attuazione delle azioni; il Regolamento, infatti,
si attua con un piano nazionale comune.
L’U.N.A.API. propone che tali requisiti debbano garantire l’effettiva
rappresentanza degli apicoltori e che non siano, invece, in alcun
modo connessi alla commercializzazione del prodotto. Su motivazioni
analoghe hanno sollevato pareri al MIPAF diversi assessorati regionali.
L’U.N.A.API. ritiene che sia indispensabile definire criteri per
il riconoscimento delle associazioni apistiche nazionali e criteri
di riferimento comuni per le regioni che poi, in completa autonomia,
decideranno quali di questi, e con quali relative percentuali di
riferimento, adottare in funzione della propria realtà apistica
territoriale.
L’U.N.A.API. ha quindi avanzato una propria proposta al MIPAF ed
alle regioni affinché sia adottata nel D.M. di applicazione
del Reg. 797 la seguente formulazione:
1
- le associazioni o organizzazioni di produttori del settore e loro
Unioni e Federazioni nazionali sono riconosciute dall’Amministrazione
Pubblica territorialmente competente, qualora dimostrino di corrispondere
ai seguenti requisiti:
a
- rappresentare una percentuale del patrimonio apistico regionale
(numero di alveari) desunto dal censimento annuale ai sensi della
normativa vigente;
b - rappresentare una quota significativa della produzione regionale
(volume d’affari);
c
- associare un numero adeguato di produttori apistici in possesso
di Partiva IVA (numero di produttori apistici);
d
- associare un numero adeguato di apicoltori professionisti che
allevino quantomeno 105 alveari in zona di pianura dichiarati ai
sensi della normativa vigente (numero di apicoltori professionisti);
2
- le Regioni e Province autonome stabiliscono, in funzione delle
caratteristiche e delle specificità dell’apicoltura del proprio
territorio, le modalità di riconoscimento delle forme associate
adottando totalmente o parzialmente i citati requisiti e quantificando
la rappresentatività per ogni requisito adottato;
3
- il MIPAF provvede al riconoscimento delle Unioni e Federazioni
cui aderiscano forme associate riconosciute in almeno cinque Regioni
diverse e che rappresentino quantomeno il 20% degli alveari censiti
nel territorio delle Regioni rappresentate.
3)
Legge Quadro per l’apicoltura
Il 21 luglio l’U.N.A.API., la F.A.I., il C.o.n.a.p.i. e le Confederazioni
agricole sono stati convocati dall’Ufficio di Presidenza della Commissione
Agricoltura del Senato per una audizione in merito alla Legge Quadro
per l’apicoltura, approvata mercoledì 21 aprile 2004 dalla
XIII Commissione della Camera dei Deputati. L’U.N.A.API., il C.o.n.a.p.i.
e la A.A.P.I. hanno espresso un parere nel complesso molto positivo
sulla legge, ma hanno proposto la assoluta necessità di alcune
modifiche che non intaccano il disegno nel suo complesso e sono
più che compatibili con l’approvazione definitiva della nuova
legge entro la fine della legislatura, fra cui quali priorità
indispensabili:
-
due modifiche all’art. 7, con la reintroduzione della “priorità
degli apiari a conduzione produttiva ed economica rispetto a quelli
a conduzione amatoriale” e l’eliminazione della quantificazione
massima di metri 200 del raggio di distanza di rispetto tra apiari
composti da quantomeno cinquanta alveari;
-
l’introduzione di uno specifico articolo di indirizzo alle Regioni
e Province autonome per la revisione degli articoli del Regolamento
di polizia veterinaria finalizzato ad un adeguamento della normativa
sanitaria che, al fine di evitarne la diffusione, tenga conto delle
nuove conoscenze in materia di prevenzione e controllo delle malattie
delle api.
Su
una posizione analoga si sono espresse con determinazione Coldiretti
e CIA. Al contrario Confagricoltura e F.A.I. hanno chiesto l’approvazione
urgente della legge così com’è. La F.A.I., anteponendo
la necessità di non perdere l’accantonamento pecuniario previsto
per la legge, ha insistito sulla necessità che la legge non
subisca al Senato modifica di sorta e sia approvata nel tempo più
breve possibile. A seguito dei contatti intrapresi dall’U.N.A.API.
con i componenti della Commissione Agricoltura del Senato, confermiamo
il quadro di una possibile approvazione “blindata” del disegno di
legge al Senato senza la possibilità che venga introdotta
alcuna modifica. Il giudizio di U.N.A.API. è di assoluto
sconcerto e di denuncia del grave pericolo cui va incontro il settore
apistico: non sono infatti di poco conto le modifiche alla Legge
Quadro necessarie ed indispensabili. Solo due le fattibili spiegazioni
della possibile approvazione “blindata” della Legge Quadro, senza
modifica di sorta: o vi è (dall’interno della compagine di
maggioranza) la preveggenza e la certezza della caduta a breve del
Governo, e quindi la fine anticipata della legislatura, oppure più
semplicemente le esigenze del settore ed i necessari aggiustamenti
alla legge passano in secondo piano rispetto alla necessità/urgenza
per qualcuno di attingere, nel tempo più breve possibile,
alle risorse rese disponibili dalla nuova legge sul piano nazionale.
L’auspicio di U.N.A.API., e crediamo anche di tutte le Associazioni
apistiche legate alle problematiche produttive del settore, è
che l’iter deliberativo di una legge così importante, così
positiva, così attesa non subisca condizionamenti per piccoli
interessi di bottega e si possa pervenire all’approvazione di un
dispositivo di legge, grazie a piccole correzioni ed integrazioni,
coerente con tutte le esigenze del settore. L’auspicio è
che per tale fine si attivino anche tutti gli apicoltori singoli
ed associati d’Italia.
4)
Applicazione in Italia della direttiva comunitaria n.2001/110/CE
sul miele
Il MIPAF, in fase di elaborazione del decreto attuativo della direttiva
2001/110, non ha raccolto le proposte pervenutegli dall’U.N.A.API.
e da diversi enti e istituti di ricerca in merito a svariati aspetti
di regolamentazione tecnica della disciplina merceologica del miele.
In merito ai diversi quesiti e problemi interpretativi l’U.N.A.API.
sta predisponendo una riflessione ed una proposta di modifiche/integrazioni
da sottoporre all’insieme della filiera apistica ed alle istituzioni
al fine di ottenere nel più breve tempo possibile i relativi
chiarimenti e le eventuali necessarie modifiche normative.
Distinti saluti
Francesco Panella
Presidente U.N.A.API.
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