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DIREZIONE
GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI
Con la presente circolare, che sostituisce le circolari n° 12
del 1° dicembre 1997, n° 4 del 28 maggio 1998 e n° 2
del 16 marzo 1999, si forniscono le indicazioni e i chiarimenti
necessari per l'applicazione del Regolamento del Consiglio n°
1221/97, del 25 giugno 1997 e del Regolamento di attuazione della
Commissione n° 2300/97, del 20 novembre 1997, relativi alle
azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione
del miele, secondo le indicazioni di seguito riportate.
Ai fini della presente circolare si intende per:
" apicoltore: chiunque detenga alveari;
" produttore apistico: chiunque eserciti attività apistica
a fini economici e commerciali;
" forme associate: le Associazioni e loro Unioni e Federazioni,
le Società, le Cooperative e i Consorzi.
Qualora le scadenze indicate nella presente circolare dovessero
cadere in giorni festivi, i termini utili da prendere in considerazione
sono prorogati al successivo primo giorno lavorativo.
LINEE DIRETTRICI DI APPLICAZIONE DELLE AZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO
1 DEL REG. 1221/97
L'articolo 1, paragrafo 1 del Reg. 1221/97 prevede che ogni Stato
membro debba predisporre un programma annuale nel quale includere
le azioni intese a migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione
del miele.
Si reputa opportuno premettere che i programmi di seguito specificati
usufruiscono di finanziamenti pubblici, di cui il 50% è a
carico del FEOGA e il restante 50% è a carico del Fondo di
Rotazione gestito dal Ministero del Tesoro e, pertanto, i benefici
di detti finanziamenti devono essere accessibili a tutti gli interessati.
Il programma nazionale redatto dal Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali, di seguito denominato "Ministero", è
composto da sottoprogrammi, elaborati dagli Organismi regionali
interessati ed eventualmente da altri Enti.
I sottoprogrammi contengono misure che mirano:
a. a migliorare la produzione e la commercializzazione del prodotto;
b. a consentire all'apicoltore di ottenere una conoscenza precisa
delle qualità del miele raccolto;
c. a favorire una migliore valorizzazione del prodotto.
I sottoprogrammi devono contenere, in forma analitica:
" le azioni e le sottoazioni per le quali viene richiesto il
finanziamento;
" la spesa complessiva preventivata, con l'indicazione della
quota a carico dei privati e della quota pubblica, a sua volta suddivisa
in importi finanziati con fondi nazionali ed importi finanziati
con fondi europei;
" la lista delle Organizzazioni di categoria che collaborano
alla stesura dei sottoprogrammi;
" l'aggiornamento dei dati relativi al patrimonio apistico
e i dati strutturali disponibili.
Gli Enti partecipanti trasmettono al Ministero, Direzione Generale
delle Politiche Comunitarie ed Internazionali- Ufficio carni- Via
XX Settembre, 20 00187 ROMA - improrogabilmente entro il 15 marzo
di ogni anno, il proprio sottoprogramma corredato di un dettagliato
preventivo di spesa per singola azione, al fine di consentire la
predisposizione del programma nazionale da presentare all'Unione
Europea entro il 15 aprile di ogni anno.
Il Ministero provvede a notificare alla Commissione dell'U.E. il
programma nazionale per ottenere l'approvazione ed il conseguente
finanziamento di pertinenza comunitaria.
Qualora gli Organismi Regionali presentino sottoprogrammi il cui
ammontare complessivo ecceda la quota di cofinanziamento comunitario
spettante all'Italia, il Ministero provvede ad operare una ripartizione
dei fondi disponibili sulla base del numero di alveari censiti e/o
stimati nelle regioni che abbiano presentato un sottoprogramma,
adottando un criterio univoco.
Le Regioni e Provincie autonome che, in fase di ripartizione dei
fondi disponibili, vedano ridotta la spesa massima ammissibile al
cofinanziamento comunitario rispetto a quanto preventivato, possono
ridurre proporzionalmente gli importi riservati a ciascuna azione
del loro sottoprogramma o, in alternativa, decidere di ridistribuire
i fondi loro assegnati tra le varie azioni. A partire da questa
fase non è più possibile inserire nuove azioni e sottoazioni.
In entrambi i casi occorre nuovamente trasmettere al Ministero,
nel più breve tempo possibile e comunque entro la data del
30 settembre di ogni anno, i sottoprogrammi con le modifiche apportate
nella ripartizione dei fondi.
Il Ministero, una volta ricevuti i sottoprogrammi modificati, provvederà
alla rielaborazione del programma nazionale, ricalcolando gli importi
riservati a ciascuna azione, trasmettendone una copia all'Organismo
pagatore.
Per Organismo pagatore si intende: "l'Azienda di Stato per
gli Interventi di Mercato Agricolo in liquidazione", nonché
quelli istituiti e riconosciuti ai sensi del decreto legislativo
del 17 maggio 1999, n. 165 e che di seguito, per semplicità,
si indicherà come "AIMA ".
Ai sensi dell'articolo 4bis del Reg. CE n° 2300/97 i limiti
finanziari di ciascuna azione possono essere maggiorati o ridotti
del 10%, fermo restando il massimale totale del programma annuo.
Qualsiasi modifica ai sottoprogrammi dovrà costituire oggetto
di specifica richiesta al Ministero che provvederà a produrre,
ove si dovesse superare il predetto limite del 10%, analoga istanza
alla Commissione della Unione Europea per la conseguente approvazione.
Il Ministero curerà la sollecita divulgazione alle parti
interessate delle Decisioni mediante le quali l'Esecutivo comunitario
autorizza il cofinanziamento dei programmi nazionali.
I programmi devono essere portati a termine improrogabilmente entro
il 31 agosto dell'anno successivo a quello della presentazione,
per consentire all'A.I.M.A. di effettuare l'iter amministrativo
previsto entro il termine del 15 ottobre, stabilito dalla normativa
comunitaria.
INTERVENTI AMMESSI
Le azioni ammissibili sono quelle individuate dall'articolo 1, paragrafo
2 del Reg. CE n° 1221/97, vale a dire:
a. assistenza tecnica agli apicoltori e ai laboratori di smielatura
delle associazioni di apicoltori per migliorare le condizioni di
produzione e di estrazione del miele;
b. lotta contro la varroasi e malattie connesse, nonché il
miglioramento delle condizioni di trattamento degli alveari;
c. razionalizzazione della transumanza;
d. provvedimenti di sostegno a favore dei laboratori di analisi
delle caratteristiche chimico-fisiche del miele;
e. collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione
dei programmi di ricerca in materia di miglioramento qualitativo
del miele.
Possono essere considerate azioni ammissibili al cofinanziamento
tutte quelle misure che non abbiano già beneficiato di analoghi
finanziamenti di tipo strutturale ai sensi del Reg. CE n° 1257/1999
sullo sviluppo rurale.
All'allegato
1 della presente circolare viene indicata la codifica
e la relativa descrizione analitica delle azioni e sottoazioni ammissibili
al cofinanziamento, le relative percentuali di contribuzione pubblica
nonché i soggetti beneficiari.
All'allegato
2 viene data indicazione delle spese ritenute comunque
non ammissibili.
Materiali, attrezzature ed apparecchiature varie, il cui uso ed
utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno,
devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo dalla data
di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo
di destinazione d'uso e di proprietà.
Tale periodo minimo viene stabilito in cinque anni per arnie e attrezzature
similari, dieci anni per impianti, macchinari e arredi per locali
ad uso specifico e opere per la sistemazione del suolo.
Tali attrezzature devono essere rendicontate nell'anno di riferimento
del programma qualora il costo unitario sia fino a 1.000.000 di
lire; nel caso in cui il costo unitario sia superiore, va rendicontata
annualmente solamente la relativa quota di ammortamento.
Tutte le attrezzature che hanno beneficiato del contributo ai sensi
del Reg. Ce 1221/97 devono essere identificate con un contrassegno
indelebile e non asportabile che riporti l'anno di approvazione
del programma (aa), la provincia di appartenenza e, nel caso delle
arnie, un codice per identificare in modo univoco l'azienda, da
predisporre secondo le indicazioni delle Regioni.
I risultati di tutte le attività volte al miglioramento della
produzione e della commercializzazione del miele dovranno essere
divulgati utilizzando quanto previsto dalla misura relativa all'assistenza
tecnica.
ULTERIORI COMPITI DI PERTINENZA DEGLI ORGANISMI REGIONALI
Gli Organismi regionali provvedono:
" a predisporre, nell'ambito della propria autonomia organizzativa
ed amministrativa, tutte le procedure necessarie per l'attuazione
dei sottoprogrammi di competenza;
" alla ricezione delle domande di finanziamento ed alla verifica
della loro regolarità e completezza;
" alla valutazione dell'ammissibilità al finanziamento
e della titolarità del richiedente il beneficio alle azioni
richieste;
" al collaudo dei suddetti progetti, nei tempi che gli Organismi
riterranno opportuni e comunque non oltre il 10 settembre;
" alla rendicontazione delle spese sostenute, in relazione
alle domande presentate, con la predisposizione degli elenchi di
liquidazione;
" ad inviare all'A.I.M.A.- Unità Organizzativa XII,
Via Palestro, 81, 00185 ROMA, in un'unica soluzione, una copia delle
domande loro pervenute entro le ore 18 del 15 aprile di ogni anno;
" a trasmettere all'A.I.M.A., entro il 10 settembre di ogni
anno, gli elenchi di liquidazione cartacei redatti sull'apposito
modello, nonché il relativo supporto magnetico, entrambi
predisposti e distribuiti dall'A.I.M.A.; unitamente al predetto
elenco deve essere trasmesso l'elenco delle aziende sottoposte a
controlli in loco con annotato l'esito.
COMPITI DI PERTINENZA DELL'A.I.M.A.
L'A.I.M.A. provvede:
" alla ricezione delle copie delle domande;
" alla ricezione degli elenchi di liquidazione e dei beneficiari
controllati;
" al controllo finale sulla liquidazione degli importi da erogare
in funzione del finanziamento attribuito per singolo Ente e di altre
cause che possano impedire il finanziamento legato a singoli beneficiari
per effetto di qualche inadempienza;
" ad eventuali controlli e verifiche a campione riguardanti
le rendicontazioni regionali;
" alla trasmissione alle Regioni dell'elenco delle domande
che presentino anomalie ai fini dell'erogazione dei contributi,
per consentire una definizione delle stesse;
" alla rendicontazione da presentare all'Unione Europea in
relazione alle somme erogate;
" alla predisposizione dei decreti e dei mandati di pagamento
ai fini dell'erogazione contestuale del finanziamento comunitario
e nazionale entro il 15 ottobre di ogni anno.
RIPARTIZIONE DELLE SOMME AMMESSE AL COFINANZIAMENTO
Ogni anno, con apposite Decisioni della Commissione, sono approvati
i programmi presentati dagli Stati membri ed il finanziamento, attualmente
di 15 milioni di Euro, viene ripartito in funzione del numero di
alveari comunicati dai singoli Stati, ai sensi dell'articolo 3 del
Reg. CE n° 2300/97.
Il FEOGA finanzia le spese impegnate a partire dal giorno successivo
alla data della comunicazione della decisione comunitaria allo Stato
membro purché non antecedenti la data del 1° settembre
di ciascun anno.
In ambito nazionale la ripartizione del finanziamento fra Regioni
e Provincie autonome viene determinata adottando il medesimo criterio
di fissazione degli importi a livello di singolo Stato membro dell'Unione,
ovverosia sulla base del numero degli alveari, o solo censito o
solo stimato, nel territorio di giurisdizione delle singole Regioni
e Provincie e del recupero e redistribuzione delle somme non impegnate
da taluni Enti in sede di preventivo di spesa.
Nel predisporre i sottoprogrammi, si raccomanda di formulare una
previsione di spesa che sia aderente all'effettiva utilizzazione,
al fine di evitare sprechi di risorse finanziarie non più
recuperabili.
Nel caso dovesse verificarsi tale circostanza, il Ministero si riserva,
di intesa con le Regioni, l'adozione di misure tese ad una più
razionale distribuzione della quota finanziaria assegnata all'Italia.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO
Possono accedere alla concessione dei finanziamenti gli apicoltori
ed i produttori apistici in regola con la denuncia di detenzione
delle arnie e in possesso di Partita IVA, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, singoli o nelle loro forme associate, nonché
gli Enti. Qualora i richiedenti siano esentati dal possesso della
partita IVA devono rilasciare apposita dichiarazione.
Gli interessati devono presentare domanda di finanziamento in triplice
copia, su modelli stampati e distribuiti a cura dell'A.I.M.A.. La
domanda di finanziamento deve essere indirizzata all'Organismo regionale
all'Agricoltura in cui ha sede legale il richiedente il beneficio.
Per l'autentica della sottoscrizione della domanda di contributo,
il produttore e/o gli Enti interessati devono fare riferimento alle
norme stabilite dalle leggi 15 maggio 1997, n° 127, 6 luglio
1998, n° 191 e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n° 403.
Per l'eventuale acquisizione della certificazione antimafia le Regioni
e le Provincie autonome provvederanno a conformarsi alle disposizioni
del D.P.R. 3 giugno 1998, n° 252, recante norme per la semplificazione
dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia.
CONTROLLI
L'azione di controllo viene operata dall'Amministrazione che ha
redatto il sottoprogramma.
Per i controlli amministrativi deve essere costituito un fascicolo
per singolo beneficiario, che contenga:
" la documentazione eventualmente richiesta dall'Amministrazione
(documento di riconoscimento, certificazione di iscrizione all'Ufficio
IVA, ecc.);
" copia conforme all'originale dei documenti contabili ed i
relativi adempimenti di quietanza, da cui si evinca la data di emissione
dei documenti giustificativi, che dovrà essere successiva
a quella di approvazione del programma nazionale;
" la documentazione relativa alla regolarità degli Statuti
di costituzione delle società, dei libri dei soci e, se necessario,
del certificato antimafia; per le Associazioni di produttori, il
verbale del Consiglio di Amministrazione dal quale risulti l'approvazione
del programma;
" il riscontro tra le spese sostenute e documentate e le voci
di spesa approvate, nonché le relative registrazioni contabili,
ove prescritto, e la corrispondenza tra l'importo totale di spesa
e quello relativo alla documentazione esibita.
I rappresentanti dell'Amministrazione regionale verificano le dichiarazioni
rese dal beneficiario (ai sensi della legge del 4 gennaio 1968,
n° 15) in ordine:
" Alla data di inizio dei lavori e degli acquisti e del loro
completamento (se ultimati);
" Al fatto che le spese effettuate e documentate, oggetto della
richiesta di pagamento, concernono il progetto approvato; che le
attrezzature e/o i macchinari acquistati per la realizzazione del
piano siano nuovi di fabbrica, tranne i casi descritti nell'allegato
2; che non siano stati praticati sconti o abbuoni in qualsiasi forma,
tranne quelli eventualmente indicati nei documenti di spesa presentati
e che, a fronte di tali documenti, non sono state emesse dai fornitori
note di accredito in favore del beneficiario;
" Per gli acquisti di materiale durevole, all'uso esclusivo
per il conseguimento delle finalità perseguite e la durata
connessa al periodo di ammortamento;
" All'indicazione dell'importo delle spese complessivamente
sostenute e documentate (al netto dell'IVA qualora trattasi di soggetto
di imposta);
" Al non aver richiesto e ottenuto allo stesso titolo contributi
da parte di altri Enti e Organismi nazionali e comunitari;
" Alla corretta esecuzione, nonchè alla rispondenza
tra quanto realizzato e quanto contabilizzato per le parti di opere
non controllate e/o non più controllabili;
" Alla consapevolezza che, in caso di mendaci dichiarazioni,
incorrerà nelle sanzioni stabilite dal Codice penale e dalle
leggi speciali in materia.
I controlli presso Enti e/o aziende beneficiarie si rendono necessari
per verificare lo stato di attuazione delle singole misure richieste,
nonché per acquisire gli elementi contabili e giustificativi
delle spese sostenute.
E' facoltà dell'A.I.M.A. programmare, di intesa con gli Enti
che partecipano al programma nazionale, l'espletamento sia di controlli
amministrativi sia di sopralluoghi in azienda, tendenti ad accertare
il rispetto degli impegni prescritti dalla normativa comunitaria
e nazionale e la rispondenza delle dichiarazioni rese in domanda
con la situazione reale dell'azienda, nonché la presenza
e la corretta registrazione della documentazione contabile.
L'attività di controllo su materiale ed attrezzature soggetti
a spostamenti extra regionali, anche permanenti, per effetto del
nomadismo potrà essere esercitata in collaborazione tra gli
Enti interessati.
I controlli amministrativi dovranno essere integrati da sopralluoghi
in azienda nella misura ritenuta più opportuna e comunque
non inferiore al 30% delle domande pervenute, intesi a verificare
il rispetto delle condizioni per la concessione della contribuzione
nazionale e comunitaria.
Qualora, ad una prima fase di controllo risulti difficoltoso il
reperimento dell'azienda, il controllore potrà preavvisare,
con un margine di tempo non superiore a 48 ore, il titolare dell'azienda
e/o dell'Ente, tramite telegramma.
Qualora le arnie di un'azienda apistica subiscano spostamenti, i
responsabili sono tenuti a darne preventiva comunicazione all'organismo
di controllo, il quale ne informa per iscritto l'A.I.M.A., nel termine
dei dieci giorni precedenti la variazione, indicando il luogo dove
le arnie stesse verranno posizionate.
Il campione delle domande soggette a controllo in loco è
individuato sulla base di una preventiva analisi dei rischi e tenendo
conto dei seguenti parametri:
" ammontare dei contributi;
" numero degli alveari per i quali sono richiesti i contributi;
" esperienza acquisita nel corso dei controlli svolti negli
anni precedenti;
" ogni altro elemento che possa dare luogo a discordanze con
quanto dichiarato in domanda.
Di ogni sopralluogo deve essere redatto un verbale sulla base del
modello sintetico descritto in allegato 3, al quale dovrà
essere allegata una relazione dettagliata in riferimento alle azioni
attuate.
Il verbale di controllo deve indicare in maniera chiara il nome
e cognome del controllore, nonché la data e l'ora del controllo
stesso; esso deve contenere, inoltre, un apposito spazio riservato
ad eventuali osservazioni da parte del soggetto controllato.
Il verbale deve essere redatto in duplice copia: una copia deve
essere rilasciata all'azienda visitata, e l'originale è trattenuto
dall'Organismo regionale di controllo. Entrambe le copie devono
essere firmate dal controllore e controfirmate dal soggetto controllato.
Qualora, nel corso dei sopralluoghi in azienda o presso l'Ente interessato,
si accerti il mancato rispetto di quanto sottoscritto in domanda,
senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione alle autorità
competenti, si provvede d'ufficio, in caso di dichiarazioni non
aderenti alla realtà formulate per negligenza grave o deliberatamente,
all'esclusione dell'interessato dal beneficio del contributo per
l'anno civile considerato o anche per l'anno civile successivo.
MODALITA' DI RENDICONTAZIONE
Il fascicolo per singolo beneficiario deve contenere tutti i documenti
necessari a comprovare le spese sostenute e quietanzate e ogni altro
documento ritenuto utile per una completa istruttoria; è
necessario che ogni fattura emessa a fronte delle spese sostenute
per l'attuazione del programma in questione riporti la dicitura
'ai sensi del Reg. CE n° 1221/97', in modo da risultare che
la spesa documentata è stata cofinananziata dalla UE e dallo
Stato Italiano.
I fascicoli devono rimanere disponibili presso gli Enti di competenza
per i controlli che potrebbero essere effettuati dall'A.I.M.A. e
dalla Unione Europea.
Entro il termine perentorio del 10 settembre di ogni anno gli Enti
interessati fanno pervenire all'A.I.M.A. - Unità Organizzativa
XII - gli elenchi di liquidazione, suddivisi a livello provinciale
per azione e sottoazione e l'elenco dei beneficiari sottoposti a
controllo in loco con l'indicazione dell'esito degli stessi.
Detti elenchi sono trasmessi su supporto cartaceo, sottoscritto
da un responsabile, e su supporto magnetico, entrambi prodotti e
distribuiti dall'A.I.M.A., che curerà direttamente la necessaria
assistenza.
Si richiama l'attenzione degli Organismi partecipanti al programma
sul rispetto del predetto termine ultimo di rendicontazione, trascorso
il quale non risulta possibile attivare le procedure di rimborso
dell'aiuto e il conseguente addebito delle spese al FEOGA - Sez.
Garanzia, entro il 15 ottobre di ciascun anno.
Gli Organismi partecipanti al programma devono attuare le procedure
ed essere assoggettati ai controlli previsti dal Reg. (CE) n. 1663/95,
relativo alle procedure di liquidazione dei conti FEOGA sezione
Garanzia.
L'A.I.M.A. provvede nel più breve tempo possibile ad informare
le Amministrazioni interessate circa l'avvenuto pagamento relativo
agli elenchi trasmessi.
COMUNICAZIONI RELATIVE ALLO STATO DI ATTUAZIONE ED ALLE SPESE
SOSTENUTE.
Gli Organismi partecipanti al programma forniscono al Ministero
e all'A.I.M.A. una sintetica relazione informativa dello stato di
attuazione del sottoprogramma e, ove necessario, le osservazioni
ritenute opportune da tenere in considerazione per i programmi successivi,
nonché i dati consuntivi delle azioni realizzate.
Tali informazioni devono pervenire al Ministero non oltre il 31
dicembre di ogni anno.
Per adempiere, inoltre, alle disposizioni dell'articolo 2, comma
3 del Reg. CE n° 2300/97, che prescrive che lo Stato membro
è tenuto a comunicare all'Unione Europea entro il 15 dicembre
i risultati delle ricerche applicate alla lotta alla varroa, gli
Enti che abbiano incluso tale azione nel proprio sottoprogramma
devono trasmettere i risultati al Ministero non oltre il 15 novembre
di ciascun anno.
DISPOSIZIONI FINALI
Si richiama l'attenzione sulle scadenze indicate nella presente
circolare:
a) Fase di programmazione:
" 15 marzo per l'invio dei programmi regionali e ministeriali,;
" 30 settembre per l'invio dei programmi eventualmente riformulati
dopo la notifica delle decisioni dell'Esecutivo comunitario.
b) Fase di attuazione:
" 15 aprile per l'invio all'A.I.M.A. delle copie delle domande
pervenute;
" 10 settembre per la consegna all'A.I.M.A. degli elenchi di
liquidazione ai fini dell'erogazione del finanziamento in favore
dei beneficiari e dell'elenco dei beneficiari sottoposto a controllo;
" 31 agosto termine di effettuazione delle spese.
c) Comunicazioni:
" 15 novembre per la trasmissione dei risultati della lotta
alla varroa;
" 31 dicembre per le relazioni sulle azioni concluse.
E' condizione essenziale per l'approvazione del sottoprogramma che
gli Enti regionali comunichino contestualmente anche i dati sulla
consistenza, censita e stimata, del proprio patrimonio apistico,
per assicurare l'adozione di metodologie di rilevazione uniformi
su tutto il territorio nazionale.
IL MINISTRO.
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