Il
Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO
1
L'apicoltura è un'attività di tipo zootecnico che,
oltre ad avere caratteristiche e finalità proprie, è
strettamente collegata al settore agricolo, quale fattore insostituibile
nei processi d'impollinazione necessaria per il miglioramento qualitativo
e quantitativo delle produzioni fruttifere, ortive e foraggere.
Al fine di garantire lo sviluppo e la tutela, la Regione Campania
assume iniziative atte alla protezione delle api, alla salvaguardia
del loro habitat ed alla valorizzazione dei loro prodotti. Nell'ambito
di tali presupposti, la Regione Campania promuove ricerche e attua
iniziative idonee per la diffusione delle conoscenze biologiche
e tecnologiche dell'apicoltura e approva programmi a ciò
finalizzati, concedendo contributi finanziari a sostegno.
ARTICOLO
2
E' istituita la Commissione Regionale Apistica. Essa è composta:
- dall'Assessore per l'Agricoltura, Caccia e Pesca e le Foreste
o da un suo delegato, che la presiede; - da quattro rappresentanti
delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative
in sede regionale; - da un rappresentante per ogni Associazione
di apicoltori riconosciuta ai sensi del successivo art. 11; - da
due esperti in materia apistica designati dall'Istituto di Entomologia
Agraria della Facoltà di Scienze Agrarie dell'Università
di Napoli; - da un agronomo designato congiuntamente dagli Ordini
provinciali degli agronomi della Campania; - da un Medico Veterinario
designato congiuntamente dagli Ordini provinciali dei Medici Veterinari
della Campania. Funge da Segretario della Commissione un funzionario
del Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca, designato dall'Assessore
al ramo. I membri della Commissione sono nominati con decreto del
Presidente della Giunta regionale e durano in carica tre anni. La
Commissione si riunisce presso gli Uffici del Servizio Agricoltura,
Caccia e Pesca. E' compito della Commissione esprimere pareri e
proposte agli Organi della Regione sulle iniziative, indagini e
studi relativi alle finalità di cui all'art. 1 della presente
legge. La Commissione esercita le sue funzioni anche nelle more
della costituzione e del riconoscimento delle Associazioni di apicoltori.
ARTICOLO
3
Agli apicoltori possono essere concessi contributi in conto capitale
fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile, per l'acquisto
di arnie e attrezzature apistiche. Ai fini di cui al comma precedente
sono considerati apicoltori coloro che esercitano l'attività
apistica o che la intraprendono, indipendentemente dal carattere
esclusivo o complementare dell'attività stessa. Nella concessione
dei contributi viene accordata preferenza alle aziende agricole
a conduzione diretto - coltivatrice. Per le iniziative assunte da
cooperative o da Associazioni di apicoltori riconosciute, ai sensi
del successivo art. 11, l'aliquota del contributo è elevata
al 70%. Le domande intese ad ottenere i contributi di cui al presente
articolo vanno presentate alla Giunta regionale, Servizio Agricoltura,
Caccia e Pesca, corredate di idonea documentazione. Alla concessione
e contestuale liquidazione del contributo provvede con decreto il
Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della
Giunta adottata su proposta dell'Assessore per l'Agricoltura, Caccia
e Pesca, il quale sente preventivamente la Commissione di cui all'art.
2 della presente legge.
ARTICOLO
4
Alle Unità Sanitarie Locali è devoluto il compito
di: a) promuovere la diffusione di tutte le norme tecniche e sanitarie
per la profilassi contro le malattie; b) eseguire sistematici accertamenti
di prevenzione sulle condizioni sanitarie degli impianti ed attrezzature
apistiche; c) esercitare le funzioni regionali in materia di tutela
sanitaria dell'apicoltura, fatte salve competenze statali nello
stesso settore.
ARTICOLO
5
E' fatto obbligo a tutti i detentori o possessori di alveari denunciare
entro il 30 settembre di ogni anno, ai fini statistici, all'Unità
Sanitaria Locale, territorialmente competente, il numero ed il tipo
degli alveari attivi specificando se sono nomadi o stanziali. L'elenco
con le denunce presentate dovrà essere trasmesso dall'Unità
Sanitaria Locale alla Commissione regionale apistica. L'operatore
apicolo che non ottempera a tale obbligo viene escluso, per l'anno
in corso, da ogni beneficio relativo a contributi previsti dalla
presente legge.
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ARTICOLO
6
E' fatto obbligo a chiunque possegga o detenga alveari di qualunque
tipo di denunciare all'Unità Sanitaria Locale competente
per territorio le seguenti malattie accertate o sospette: acariosi,
nosemiasi, peste americana, varroasi e peste europea. L'Unità
Sanitaria Locale, appena avrà ricevuto la denuncia, dovrà
informare la Commissione regionale apistica e contemporaneamente
provvedere agli interventi diagnostici. Salvo i casi di dolo o di
colpa grave, qualora l'intervento sanitario dovesse richiedere la
distruzione dell'alveare e delle attrezzature strettamente inerenti,
può essere riconosciuto all'apicoltore danneggiato un indennizzo
pari al 50% del valore perduto, da corrispondere a seguito di deliberazione
della Giunta regionale adottata sulla base di idonea certificazione
rilasciata dalla competente Unità Sanitaria Locale. A carico
di coloro che omettono di presentare la denuncia verrà comminata
una sanzione amministrativa di L. 10.000 per ogni alveare riconosciuto
infetto. Qualora l'apicoltore intenda ripristinare l'alveare distrutto
è tenuto all'osservanza delle norme tecnico - sanitarie in
materia, che saranno impartite dall'Unità Sanitaria Locale.
I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa da L.
30.000 a L. 300.000.
ARTICOLO
7
E' rigorosamente proibito esporre o lasciare a portata delle api
i favi, il miele ed il materiale infetto o sospetto, di cui al precedente
articolo; parimenti è vietato alienare, rimuovere o comunque
occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti
di malattia. I trasgressori sono puniti con una sanzione amministrativa
da L. 20.000 a L. 100.000.
ARTICOLO
8
E' vietata la sperimentazione sulle api con materiale patologico
riferibile alle malattie soggette a denunzia, salvo le deroghe e
le autorizzazioni previste dalle leggi dello Stato. In tal caso
deve essere eseguita in ambienti a ciò destinati e con tutti
gli accorgimenti necessari ad impedire la diffusione all'esterno.
Ai trasgressori si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000
a L. 150.000.
ARTICOLO
9
La commercializzazione di api vive deve avvenire previa presentazione
di certificato sanitario rilasciato dall'Unità Sanitaria
Locale competente nel territorio di esportazione, attestante la
provenienza da allevamenti siti in zone non infette. Le api provenienti
da zone esterne alla Campania devono essere accompagnate da analoga
certificazione rilasciata dal competente organo pubblico. I trasgressori
sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 300.000,
salva ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalla legge.
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ARTICOLO
10
L'attività pronuba delle api è indispensabile all'agricoltura
per il miglioramento qualitativo e quantitativo delle colture, e
pertanto, è fatto divieto di eseguire qualsiasi trattamento
chimico alle colture arboree ed erbacee, dannoso per le api, nel
periodo intercorrente tra l'inizio della fioritura e la cascola
completa dei petali. Le relative norme sono fissate dalla Giunta
regionale, che ne cura l'adeguata pubblicazione. Il tempestivo controllo
sull'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente è
affidato alle Amministrazioni comunali che possono avvalersi degli
agenti dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni. Ai trasgressori
si applica da parte del Sindaco la sanzione amministrativa da L.
50.000 a L. 500.000, in rapporti al numero degli alveari danneggiati.
ARTICOLO
11
La Regione riconosce le Associazioni degli apicoltori che abbiano
i requisiti stabiliti dal regolamento CEE n. 1360/ 78 e dalla legge
20 ottobre 1978, n. 675, secondo le procedure fissate dalle specifiche
leggi regionali.
ARTICOLO
12
L'apicoltura è materia di formazione professionale in Agricoltura
nell'ambito dei programmi didattici regionali attuati a norma della
legislazione vigente.
ARTICOLO
13
Salvo quanto disposto nell'art. 10, le trasgressioni alle norme
della presente legge sono accertate dalle Unità Sanitarie
Locali; le sanzioni previste sono applicate dal Presidente della
Giunta regionale. I proventi delle sanzioni confluiscono nelle casse
dell'Ente che ha applicato la sanzione.
ARTICOLO
14
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa
fronte per il 1981, con lo stanziamento in termini di competenza
e di cassa di cui al capitolo n. 565 dello stato di previsione della
spesa per l'anno finanziario 1981, di nuova istituzione, con la
denominazione: <<Interventi della Regione Campania per la
tutela e l'incremento dell'apicoltura>> e con la dotazione
di L. 200.000.000, mediante prelievo di detta somma dal capitolo
n. 203 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari
importo, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione,
ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984. All'onere per gli
anni successivi si fa fronte con gli appositi stanziamenti, la cui
entità , sarà determinata dalle leggi di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti,
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
Napoli, 3 agosto 1981
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