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Calamità naturali:
anno 2002
Il testo della Circolare
emanata dall'AGEA.
OGGETTO: programma di interventi urgenti nel settore apistico, avversità
naturali anno 2002.
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
ha predisposto un programma specifico di aiuti nazionali a favore
del settore apistico colpito da condizioni metereologiche sfavorevoli
nel corso dell'anno 2002.
Tale programma, che ha ottenuto il benestare della Commissione Europea
ed il parere favorevole della Conferenza Stato - Regioni, prevede,
a favore degli apicoltori che nell'anno 2002 hanno subito danni
alla produzione di miele, eccedenti l'ordinario rischio di impresa,
un contributo in conto capitale fino al 30% del danno subito.
L'entità del danno è calcolata ponendo a base di riferimento
la fatturazione della produzione media del triennio precedente con
l'analoga fatturazione della produzione per l'anno 2002.
Per fatturazione s'intende la differenza tra fatturato complessivo
dell'anno 2002 (intero fatturato nel corso dell'anno solare al netto
dell'IVA) e fatturato, al netto dell'IVA, che si riferisce al al
miele prodotto nel solo anno 2002. Ciò in quanto è
ricorrente la vendita e quindi la fatturazione nel corso di un anno
di prodotto ottenuto nell'anno precedente.
I beneficiari dell'intervento sono individuati esclusivamente in
produttori apistici che esercitano l'attività apistica a
fini commerciali, ai sensi del D.Leg.vo 228/2001, che dispongono
di partita IVA e pertanto sono in grado di documentare il fatturato
aziendale al netto dell'IVA degli ultimi tre anni e dell'anno di
riferimento ed, in via prioritaria, che possiedono un numero minimo
di alveari censiti pari a n.105.
Il produttore apistico deve, in ogni caso, risultare in regola con
la denuncia delle arnie alle AUSL per le annualità di riferimento
utilizzate per il calcolo dell'indennizzo. Per aziende apistiche
si intendono anche le Cooperative di apicoltori alle quali spetta
l'obbligo di presentare l'elenco dei soci, onde evitare eventuali
duplicazioni di domande.
Le domande vanno redatte su apposito modello (all. 1) e vanno presentate
alle Regioni e/o Province Autonome di Trento e Bolzano competenti
per territorio entro le ore 12,00 del 31 marzo 2004.
Le istanze possono essere raccolte dall'Unione Nazionale dei Produttori
competente (UNAAPI) e dalle Associazioni riconosciute dalle Regioni
per essere, entro il termine di cui sopra, inoltrate alle Regioni
e/o Province Autonome competenti.
A loro volta le Regioni e/o Province Autonome provvedono all'istruttoria
della domanda ed in particolare a:
- verificare ed attestare la conformità della documentazione
probatoria (fatturato medio delle annualità 1999-2001, fatturato
dell'anno 2002, numero degli alveari dichiarati, copia della denuncia
alle AUSL delle arnie possedute, eventuale autocertificazione del
produttore resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 attestante
la rispondenza del fatturato alla reale produzione degli anni di
riferimento);
- acquisire la certificazione antimafia, ai sensi del D.P.R. 30
giugno 1998 n. 252, per importi superiori ad euro 154.937,07 nonché
valido certificato camerale in caso di pagamenti in favore di società.
Ulteriori verifiche potranno essere disposte dagli Uffici istruttori
delle Regioni e/o Province Autonome al fine di risolvere eventuali
anomalie od incongruenze rilevate.
Al termine dell'istruttoria delle pratiche le Regioni e/o Province
Autonome devono inviare all'Ag.E.A - Ufficio Aiuti Nazionali - Via
Palestro n. 81 -00185 Roma, l'elenco dei beneficiari con gli importi
da liquidare su apposito modello (all. 2) validamente sottoscritto
dal responsabile regionale, trattenendo agli atti la domanda di
cui all'allegato 1 e la relativa documentazione probatoria. La Regione
e/o Provincia Autonoma attesta la conformità della documentazione
probatoria e la regolarità delle modalità di calcolo
dell'aiuto in questione.
L'elenco di liquidazione di cui all'allegato n. 2 dovrà pervenire
all'Ag.E.A entro il termine massimo del 30 giugno 2004.
L'Ag.E.A. ammetterà a liquidazione solo gli elenchi pervenuti
entro il citato termine e, pertanto, i soggetti non compresi, nell'ultimo
elenco di liquidazione si intenderanno non ammessi a beneficiare
dell'aiuto nazionale. Di tale evento sarà data comunicazione
ai soggetti interessati a cura dell'ufficio regionale istruttore,
ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990.
Unitamente o contestualmente all'invio dell'elenco cartaceo dei
soggetti liquidabili, le Regioni e/ Province Autonome trasmettono
gli stessi dati anche su supporto magnetico o via telematica secondo
specifiche tecniche da concordare.
IL DIRETTORE AREA COORDINAMENTO
(Dr. Giancarlo NANNI)
I commenti U.N.A.API.
La valutazione di U.N.A.API sulla Circolare emanata dall'AGEA.
L'U.N.A.API.:
Si è mobilitata insieme ad apicoltori, associazioni ed enti,
dall'estate 2002 in poi, per ottenere il riconoscimento dello stato
di calamità che ha colpito l'apicoltura in quell'anno;
- Ha salutato con soddisfazione, a seguito delle azioni mediatiche
intraprese, il riconoscimento della calamità 2002 da parte
delle istituzioni e gli impegni assunti;
- Ha seguito passo passo tutti i tentativi per dare attuazione a
quanto promesso dal Ministro Alemanno sulle azioni a sostegno degli
apicoltori causa avversità naturali anno 2002;
- Ritiene positivo che si sia giunti, finalmente, alla emanazione
di una circolare applicativa predisposta dall'AGEA;
- Giudica inaccettabili diversi punti contenuti nella circolare
applicativa AGEA.
L'U.N.A.API. ha ragione di ritenere che si sia perseguito l'obiettivo
di non spendere quanto promesso e disponibile.
La circolare AGEA infatti propone svariati aspetti che impediscono
agli apicoltori d'avvalersi dei fondi formalmente disponibili:
1. Prevede una tempistica inusuale per la presentazione delle domande
e tale da determinare, in particolare in mesi di grande impegno
di campo per gli apicoltori, una prima sostanziale "scrematura"dei
possibili beneficiari;
2. Riconosce, senza fornire motivazione alcuna, il danno solo alle
aziende commerciali che possiedono un numero minimo di alveari censiti
pari a n.105 dimenticando che l'apicoltura è, per eccellenza,
attività integrativa del reddito rurale ed agricolo, e che
la definizione di "produttore apistico che esercita l'attività
a fini economici" è caratterizzata dall'aver acquisito
una specifica posizione IVA non legata o riferita ad un numero preciso
e definito di alveari;
3. "Dimentica" che in alcune regioni in montagna e collina
gli alveari necessari per definire la prevalenza professionale dell'apicoltore
non sono 105 ma bensì 60;
4. Non specifica se tale limite dei 105 alveari riguarda la sola
annualità 2002 od anche le tre pregresse poste quale riferimento;
5. Vincola la domanda alla verifica di censimento degli alveari
alle AUSL, quando tale obbligo non è uniformemente praticato
in tutte le regioni italiane;
6. "Dimentica" sia le aziende con recente crescita del
numero di alveari allevati sia quelle da poco insediate, penalizzando
particolarmente i giovani e le aziende con recenti investimenti,
7. Non definisce procedure certe ed univoche per la definizione
del fatturato di riferimento;
8. Impone alle Regioni la verifica di conformità della documentazione
probatoria quando nel contempo accetta anche l'eventualità
di un'autocertificazione del produttore resa ai sensi del D.P.R.
445 del 28.12.2000 attestante la rispondenza del fatturato alla
reale produzione degli anni di riferimento.
L'U.N.A.API. constata con dispiacere che non si sono volute accettare
proposte migliorative e ritiene che tale atteggiamento possa essere
spiegato solo con la volontà di realizzare formalmente l'aiuto
promesso ma non renderlo possibile nella pratica.
L'U.N.A.API., nell'invitare comunque tutti gli apicoltori ad attivarsi
per presentare le domande, esprime la speranza che il Ministro Gianni
Alemanno, l'AGEA e le Regioni possano radicalmente rivedere le procedure
adottate.
Francesco Panella, 16.2.2004
(Da
L'Apis n.3 - 2004)
31 Luglio, 2010
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