Il Consiglio
Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Ai fini dell'incremento e della razionale utilizzazione delle risorse
zootecniche minori, la Regione Calabria assume iniziative atte ad
assicurare lo sviluppo dell'apicoltura per tutelare la razza <<ligustica>>
dell'Apis mellifica, per valorizzare la relativa produzione. Inoltre
promuove ed attua studi, indagini e corsi di formazione sull'apicoltura
ed adotta iniziative volte a diffondere le conoscenze biologiche e
tecnologiche del settore.
ARTICOLO
2
Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1, la Regione
può concedere all'impresa agricola contributi fino al 50%
della somma riconosciuta ammissibile per l'impianto di nuovi alveari
e per l'ampliamento di quelli esistenti nonché per l'acquisto
degli sciami, di macchine ed attrezzature per l'esercizio dell'attività
apistica con esclusione di automezzi. Il contributo di cui al precedente
comma può essere elevato al 60% per gli alveari posti oltre
i 500 metri di altitudine (zone di montagna). La Regione, inoltre,
al fine di agevolare l'apicoltura nomade e l'alimentazione degli
alveari in periodi di particolare necessità , su parere della
Commissione di cui al successivo artº 5, può concedere
contributi sulle spese, documentate ed accertate dall'IPA di trasferimento
degli alveari e di acquisto del melittosio in ragione del 30% e
50% rispettivamente. La Regione può concedere contributi
fino alla copertura totale della spesa riconosciuta dall'IPA per
l'eliminazione di alveari in conseguenza di provvedimenti adottati
dalle autorità sanitarie. In questo caso, l'erogazione del
contributo è vincolato e limitato all'avvenuta sostituzione
delle famiglie allevate e già dichiarate infette e comunque
previo rilascio della certificazione sanitaria attestante l'immunità
delle principali malattie delle nuove. Nessun contributo può
essere erogato qualora il danno sia da ascrivere al fatto di esporre
o lasciare alla portata delle api: il miele, i favi ed il materiale
di cui al comma terzo del seguente art. 3; come pure se si è
tentato di alienare, rimuovere, e comunque occultare alveari, attrezzi,
miele, cera e propoli di alveari infetti o sospetti di malattia
infettiva e diffusibile. Ogni anno, la Commissione di cui al comma
secondo del seguente art. 5 procede alla determinazione del valore
degli alveari ai fini della concessione dei contributi di cui sopra.
La Regione può concedere alle Associazioni di apicoltori
riconosciute, contributi fino all'80% delle spese sostenute e dimostrate
per l'attività promozionale svolta a favore degli apicoltori,
singoli o associati, sulla base di apposito programma da predisporre
entro il 31 ottobre di ogni anno da sottoporsi all'approvazione
dell'Assessorato regionale all'Agricoltura sentita la Commissione
di cui al seguente art. 5. Le istanze per ottenere i benefici regionali
vanno presentate all'Assessorato competente con le modalità
previste dalle leggi regionali in materia di miglioramenti fondiari.
ARTICOLO
3
Possono beneficiare del contributo regionale gli apicoltori singoli
o associati che gestiscono almeno 25 (venticinque) alveari. Le istanze
presentate da società e cooperative appositamente costituite
per gestire allevamenti sparsi hanno diritto di precedenza sia nell'istruttoria
che nell'erogazione dei benefici previsti. E' fatto obbligo a chiunque
possegga o detenga alveari di ogni tipo di denunciare alla Commissione
Apistica Regionale, alle associazioni di apicoltori riconosciute
ed all'autorità sanitaria locale le seguenti malattie infettive
e diffusibili accertate o sospette: Acariosi, Peste americana, Peste
europea, Nosemiasi, Varroasi delle api e della covata ed altre malattie
diffusive, nonché il numero delle famiglie di api possedute
specificando se trattasi di allevamenti nomadi o stanziali. Gli
apicoltori che omettano di ottemperare all'obbligo della denuncia
di cui al comma precedente, non possono beneficiare degli aiuti
regionali. L'Assessorato all'Agricoltura dispone controlli ed ispezioni
nelle aziende apistiche avvalendosi degli esperti componenti della
Commissione di cui al successivo art. 5.
ARTICOLO
4
Per assicurare un organico sviluppo dell'apicoltura, la Regione
favorisce e promuove la costituzione di Associazioni di apicoltori.
Il riconoscimento regionale è subordinato all'accertamento
dei requisiti di cui al Regolamento CEE nº 1360/ 78 e n. 2083/
80, nonché della Legge 20 ottobre 1978, n. 674 e della Legge
regionale n. 13 del 19 novembre 1982.
ARTICOLO
5
Per facilitare il coordinamento ed il controllo dell'apicoltura
è costituita la Commissione Apistica Regionale, composta
da: - l'Assessore regionale all'Agricoltura o da un suo delegato
che la presiede; - un rappresentante dell'Associazione apistica
regionale riconosciuta o in mancanza da un rappresentante delle
Associazioni degli apicoltori riconosciute dalla Regione; - un rappresentante
dell'Assessorato regionale alla Sanità ; - un medico veterinario
designato dagli Ordini Provinciali dei Medici veterinari della Calabria;
- un dottore agronomo designato dalla federazione regionale dei
Dottori Agronomi e Forestali della Calabria; - un delegato speciale
per le malattie delle piante designato dall'Assessorato. I componenti
restano in carica per tre anni. La Commissione Apistica ha sede
presso l'Assessorato Regionale all'Agricoltura ed è nominata
con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
al ramo. La Commissione esprime pareri e proposte circa indagini,
studi e iniziative per lo sviluppo del settore e per l'attuazione
degli interventi sanitari a tutela dell'apicoltura, nonché
per la diffusione delle norme tecniche di profilassi contro le malattie,
promuovendo sistematici controlli sanitari sugli impianti apistici.
La Commissione esercita le sue funzioni anche nelle more della costituzione
e del riconoscimento delle Associazioni di apicoltori.
ARTICOLO
6
Allo scopo di assicurare l'attività pronuba delle api, è
vietato eseguire qualsiasi trattamento fitosanitario alle piante
legnose ed erbacee ad impollinazione entomofila dall'inizio della
fioritura e sino alla completa caduta dei petali. In caso di infezione
o infestazione parassitarie di particolare gravità e vastità
, accertate dall'Osservatorio per le malattie delle piante, possono
effettuarsi trattamenti con prodotti selettivi anche durante il
periodo di fioritura con l'obbligo di avviso agli apicoltori. La
vendita di api vive e di covata devono essere accompagnate da un
certificato di sanità , rilasciato dalle competenti autorità
sanitarie.
ARTICOLO
7
All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1984
in lire 300 milioni, si provvede con la disponibilità esistente
sul capitolo 7001101 <<Fondo occorrente per far fronte agli
oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno
dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente
attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)>> dello stato
di previsione della spesa di bilancio per l'anno 1984. La predetta
disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio
in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo
5123205 che si istituisce nello stato di previsione della spesa
per l'anno 1984 con la denominazione <<Sviluppo dell'apicoltura>>
e lo stanziamento in termini di competenza di cassa, di lire 300
milioni. Per gli anni successivi la corrispondente spesa cui si
fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi degli articoli
8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata
per ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del
bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro, 3 settembre 1984
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