Il Consiglio
Provinciale ha approvato
Il Presidente della Giunta Provinciale promulga la seguente legge:
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1 Finalità
1. Al fine di permettere una più razionale utilizzazione
delle risorse del territorio, attraverso la realizzazione delle
attività zootecniche minori e delle potenzialità produttive
delle piante agrarie, forestali e spontanee, la Provincia assume
iniziative atte ad assicurare lo sviluppo dell'apicoltura, a valorizzare
i prodotti ed a salvaguardare gli ambienti usati come pascolo delle
api. 2. L'apicoltura è da considerare parte essenziale del
settore agricolo forestale in quanto indispensabile per l'impollinazione
contribuendo nello stesso tempo alla conservazione degli ecosistemi
naturali. 3. Previa l'osservanza delle norme contenute nella presente
legge e nel relativo regolamento, l'esercizio dell'apicoltura e
dell'allevamento delle api è libero a tutti. La presente
legge disciplina sia l'apicoltura che la riproduzione delle api.
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2 Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende con il termine di: -
<< alveare o arnia >> l'abitacolo di una famiglia d'api;
- << apiario >> l'insieme di una o più arnie;
- << apiario stanziale >> l'apiario che non viene spostato
nel corso dell'anno; - << apiario nomade >> l'apiario
che viene spostato una o più volte nel corso dell'anno; -
<< nomadismo >> lo spostamento degli alveari dal posto
di origine al fine di raccogliere miele e/ o di impollinare colture
situate al di fuori della zona d'azione dell'apiario stanziale;
- << luogo di riproduzione selezionata >> una zona protetta
adatta per la riproduzione in purezza delle api.
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3 Disciplina delle distanze degli apiari dai confini
1. In caso di nuova collocazione di apiari stanziali e di apiari
dediti al nomadismo deve essere rispettata una distanza minima di
9 m dal confine (rispettivamente da edifici di abitazione e di posti
di lavoro), all'uscita di volo delle api. 2. Una distanza inferiore
a 9 m, sempre che non contrasti con disposizioni urbanistiche, è
consentita se: a) ad una distanza di 5 m dall'uscita delle api è
presente un impedimento al volo delle api dell'altezza non inferiore
a 2 m e per una larghezza di 2 m ad ambedue le parti dell'apiario;
b) se le porticine di volo di fronte ad aree non coltivate siano
collocate ad un'altezza superiore di 3 m e non distino meno di 3
m dal confine di proprietà . 3. Gli apiari durante il nomadismo,
a partire da sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, debbono essere collocati alle distanze previste dai commi
1 e 2. 4. Allorchè , a seguito di norme urbanistiche, le
distanze di cui ai commi 1 e 2 degli apiari stanziati risultino
inferiori alla norma, essi debbono essere spostati dietro rimborso
delle spese da parte di chi ha causato lo spostamento.
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4 Apiari nomadi
1. Lo spostamento delle api è consentito senza limiti di
tempo, purchè l'apiario risulti in regola con le norme emanate
dal servizio veterinario provinciale. 2. Ogni alveare deve essere
munito di nome ed indirizzo del proprietario in maniera ben visibile.
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5. Denuncia delle malattie delle api
1. E'fatto obbligo a chiunque possegga o detenga alveari e riscontri
la comparsa di malattie contagiose o di api morte per cause sconosciute,
di denunciarle immediatamente al sindaco del comune, nonchè
al medico veterinario competente per zona.
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6 Vendita e trasferimenti
1. La vendita di api vive o il trasferimento di alveari possono
avvenire solo in osservanza delle ordinanze da emanarsi annualmente
dal servizio veterinario provinciale.
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7 Esperti apistici
1. Per garantire l'osservanza delle norme legislative nel settore
dell'apicoltura e della difesa delle piante, il Presidente della
Giunta provinciale può nominare, su proposta dell'assessore
competente riguardo le persone designate dall'<< Associazione
provinciale apicoltura >>, in seguito chiamata semplicemente
associazione, esperti apistici come << agenti giurati >>.
Queste persone svolgono la loro funzione in via onoraria o come
attività secondaria alle dipendenze dell'associazione. Per
le stesse finalità il Presidente della Giunta provinciale
può , su richiesta dell'assessore competente, nominare <<
agenti giurati >> singoli funzionari dell'ispettorato provinciale
per l'agricoltura. 2. Il Presidente della Giunta provinciale, previa
verifica dell'esistenza dei prescritti requisiti di cui al TU delle
leggi di pubblica sicurezza e previa deliberazione della Giunta
stessa, nomina gli agenti giurati. 3. Il medesimo atto di nomina,
che diviene operativo con successivo decreto di approvazione del
Questore ai sensi dell'art. 138 del TU delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773, e degli articoli del relativo
regolamento, approvato con RD 6 maggio 1940, n. 635, abilita i nominati
agenti giurati allo svolgimento dei compiti ad essi affidati dalla
normativa vigente in materia. 4. Gli agenti giurati sono pubblici
ufficiali ai sensi dell'art. 357 del Codice penale con la qualifica
di agenti di polizia giudiziaria. Nell'espletamento del loro servizio
essi vestono l'uniforme o portano il distintivo stabiliti dall'ente
di provenienza e approvati dal Questore ai sensi dell'art. 254 del
RD 6 maggio 1940, n. 635. Si legittimano tramite l'esibizione di
una tessera munita di fotografia, rilasciata dal Presidente della
Giunta provinciale e munita del visto del Questore. Sulla tessera
deve essere indicato l'ente di appartenenza. 5. Per l'espletamento
dei loro compiti gli esperti apistici hanno il diritto di accesso
in ogni momento negli apiari e nelle adiacenze, nei locali per il
deposito del miele e delle rispettive attrezzature ed in altri luoghi
dove detto materiale viene conservato.
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8 Censimento degli alveari
1. Al fine di acquisire dati certi sulla consistenza del patrimonio
apistico esistente nella provincia, di consentire un'efficace applicazione
delle norme di polizia veterinaria e di agevolare la concessione
dei contributi previsti, gli alveari devono essere censiti da parte
dell'ufficio servizio veterinario provinciale in collaborazione
con le associazioni apicole. 2. Gli apicoltori sono tenuti a comunicare
i dati richiesti rispondenti entro i termini previsti.
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9 Zone per l'allevamento delle api in purezza
1. Onde garantire l'allevamento delle api in purezza, la Giunta
provinciale, su proposta del veterinario provinciale, può
determinare zone protette idonee a tale tipo di riproduzione delle
api. 2. La disciplina di tali zone avviene con apposito regolamento.
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10 Interventi fitopatologici
1. Per evitare gravi danni agli insetti è vietato l'uso di
fitofarmaci riconosciuti dannosi anche alle api su piante, erbe,
cespugli ed alberi dall'inizio della fioritura alla caduta dei petali.
2. A tutela delle api durante il periodo di fioritura dei frutteti,
devono essere inoltre osservati i divieti di trattamento con fitofarmaci
dannosi alle api ai sensi della legge provinciale 23 marzo 1981.
n. 8, nonchè delle altre disposizioni emanate con ordinanza
del veterinario provinciale.
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11 Sanzioni amministrative
1. In caso di violazione delle disposizioni della presente legge,
fermi restando l'applicazione delle sanzioni penali là dove
il fatto costituisce reato e l'eventuale risarcimento del danno,
si applicano le seguenti sanzioni: a) la sanzione amministrativa
pecuniaria da Lire 100.000 a Lire 1.000.000 all'apicoltore che ostacoli
gli agenti giurati allo svolgimento dei loro compiti istituzionali;
b) la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 200.000 a Lire
2.000.000 all'apicoltore che colloca un apiario in violazione delle
disposizioni di cui all'art. 3; c) la sanzione amministrativa pecuniaria
da Lire 500.000 a Lire 1.500.000 per la violazione delle disposizioni
di cui agli artt. 4 e 8; d) la sanzione amministrativa pecuniaria
da Lire 50.000 a Lire 500.000 per la violazione delle disposizioni
di cui all'art. 5; e) la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire
100.000 a Lire 1.000.000 per la violazione delle disposizioni di
cui agli artt. 6 e 9. 2. Nel caso di recidività , la Giunta
provinciale può revocare i contributi eventualmente concessi
ai sensi della presente legge nel periodo fino a cinque anni antecedente
alla comminazione della prima sanzione ed il contravventore è
tenuto a restituire le somme erogate con gli interessi in misura
pari al tasso ufficiale di sconto.
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12 Concessione di contributi
1. Per l'incentivazione dell'apicoltura e dell'allevamento delle
api e per l'applicazione delle misure igienico - sanitarie compresa
la lotta alle malattie infettive ed infestanti delle api, la Giunta
provinciale è autorizzata a concedere contributi nella misura
fino al 50% dei costi riconosciuti. 2. Contributi possono essere
concessi anche nell'ambito delle leggi vigenti per l'incentivazione
zootecnica e frutticola, a persone singole ed alle associazioni
degli apicoltori; tali contributi possono essere concessi anche
per corsi di addestramento, aggiornamento, nonchè per viaggi
istruttivi.
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13 Norme finanziarie
1. Le spese per l'attuazione della presente legge saranno autorizzate
per l'anno 1989 con successivo provvedimento legislativo per gli
anni successivi dalla legge finanziaria annuale. La presente legge
sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E'fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Provincia. Bolzano, 29 giugno 1989
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