Il
Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO
1
Il quarto comma dell'articolo 6 della legge regionale 3 maggio 1988,
n. 15 è abrogato. Il quarto comma dell'articolo 6 della legge
regionale 3 maggio 1988, n. 15 è abrogato. Il quarto comma
dell'articolo 6 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 15 è
abrogato. OMISSIS Il secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale
3 maggio 1988, n. 15 viene così modificato: <<La Regione
attiverà un apposito laboratorio di assistenza e sperimentazione
per l'apicoltura, del quale si avvarranno le USL per l'esercizio
delle funzioni loro affidate dalla presente legge>>. Il quarto
comma dell'articolo 6 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 15
è abrogato. OMISSIS L'articolo 14 della legge regionale 3
maggio 1988, n. 15 è abrogato.
ARTICOLO
2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2o comma
dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della
sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Basilicata. Potenza, addì 7 novembre 1988
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