Il Consiglio
Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO
1
La Regione Basilicata promuove, al fine di razionalizzare, tutelare
e incrementare le risorse zootecniche minori nell'ottica di un organismo
o coerente uso delle risorse atte a promuovere il miglioramento
qualitativo e quantitativo della produzione agricola con particolare
riguardo al settore ortofrutticolo, iniziative atte ad assicurare
lo sviluppo dell'apicoltura allo stato nomade o stanziale, a valorizzare
i prodotti, a tutelare e salvaguardare gli ambienti che le api usano
come pascolo.
ARTICOLO
2
Per lo sviluppo e la tutela dell'apicoltura, la valorizzazione dei
suoi prodotti (miele, gelatina reale, polline, propoli e cera),
la salvaguardia del loro habitat naturale, la Regione promuove e
attua, inoltre, - anche in collaborazione con la Università
degli Studi della Basilicata, le Organizzazioni professionali agricole,
gli Enti e le Istituzioni presenti e operanti sul territorio regionale
che abbiano interesse in materia - studi, indagini, corsi di formazione
e aggiornamento professionali in apicoltura, osservazioni di mercato
per i vari prodotti dell'alveare, garantendo in tal modo la massima
diffusione delle conoscenze biologiche e tecnologiche del settore.
ARTICOLO
3
La Regione Basilicata annualmente redige il programma degli interventi
per la promozione, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura sul territorio
regionale. Il programma annuale - deliberato dalla Giunta regionale,
sentita la competente Commissione Consiliare - deve prevedere in
particolare l'attuazione delle seguenti iniziative ed il relativo
riparto dei fondi disponibili. a) impianto, ristrutturazione, ampliamento,
ammodernamento e rinnovo di apiari, nonché riconversione
dei bugni villici; b) acquisto di famiglie di api e di api regine;
c) sostituzione di alveari eliminati a seguito di provvedimento
delle autorità sanitarie, sulla scorta di apposita documentazioni
rilasciata dallo stesso, comprovante l'avvenuta distruzione; d)
acquisto di macchinari e attrezzature per l'esercizio di attività
apistiche, con l'esclusione degli automezzi; e) acquisto di macchinari
e attrezzature per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione
dei prodotti dell'apicoltura; f) acquisto di alimenti che si rendessero
necessari per la sopravvivenza degli alveari; g) allevamento di
api regine; h) organizzazione della apicoltura nomade e del servizio
di impollinazione dei fruttiferi; i) organizzazione di seminari
divulgativi e di attività di formazione e di aggiornamento
professionale; l) predisposizione di programmi di assistenza tecnica
agli apicoltori e propaganda dei prodotti apistici; m) organizzazione
di interventi straordinari di profilassi e risanamento degli alveari.
Il programma annuale degli interventi è approvato entro il
30 settembre di ciascun anno e il relativo finanziamento regionale
per lo sviluppo dell'apicoltura è iscritto in apposito capitolo
del bilancio di previsione per l'anno successivo.
ARTICOLO
4
Per la realizzazione del programma degli interventi previsto all'art.
3 della presente legge, la Regione concede, nei limiti delle disponibilità
finanziarie di bilancio, i seguenti benefici: 1) contributo in conto
capitale, nella misura massima del 50% sulla spesa ritenuta ammissibile
per le iniziative di cui alle lettere a, b, d, e, f e g nel caso
in cui tali iniziative vengono promosse da cooperative di apicoltori
l'aliquota contributiva è elevata al 70% della spesa ammissibile.
Per le iniziative indicate, infine alla lettera c la misura del
contributo è aumentata fino al 70% elevabile fino all'80%
qualora trattasi di cooperative; 2) contributo in conto capitale,
nella misura massima del 30% delle spese documentate o accertate
per il trasferimento degli alveari, per le iniziative previste alla
lettera h. Nel caso in cui le iniziative vengano promosse da cooperative
di apicoltori, l'aliquota contributiva è elevata al 40% delle
spese ammissibili; 3) contributo in conto capitale, nella misura
massima dell'80% delle spese ritenute ammissibili, per le iniziative
di cui alle lettere l ed m, dell'articolo in parola; 4) finanziamento
delle attività previste alla lettera i. Per quanto attiene
ai benefici indicati alla lettera c dell'art. 3, nessun contributo
può essere, comunque, erogato qualora la sostituzione degli
alveari debba imputarsi al fatto che gli interessati abbiano lasciato
alla portata delle api miele, favi e altro materiale infetto di
cui al successivo art. 10 lettera a. In ogni caso il contributo
in conto capitale non può superare la cifra massima di lire
70 milioni.
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ARTICOLO
5
Delle provvidenze previste al precedente art. 4 - e nelle misure
ivi specificate - possono giovarsi, fino ad esaurimento dei fondi
stanziati nell'apposito capitolo di bilancio, i seguenti beneficiari:
a) per i contributi previsti ai punti 1 e 2 gli apicoltori singoli
o associati riuniti in cooperative, purché residenti in territorio
regionale e in regola con le denunce di cui all'art. 10 della presente
legge, con le priorità appresso indicate: - iscritti presso
gli Uffici provinciali SCAU con la qualifica di coltivatore diretto;
- giovani con età inferiore agli anni 35; - residenti in
zone dichiarate montane o svantaggiate a norma delle vigenti leggi;
- apicoltori associati o riuniti in cooperativa, con ulteriore preferenza
per quelle forme associative con maggioranza - rispettivamente capitaria
o per quote - di giovani con età inferiore agli anni 35;
b) per i contributi previsti al punto 3, le associazioni dei produttori
operanti nel settore e regolarmente riconosciute ai sensi della
legge regionale 11 agosto 1982, n. 24 o, in loro mancanza, le Organizzazioni
professionali agricole operanti nel territorio regionale; c) per
i benefici previsti al punto 4, gli enti di formazione professionale
convenzionati con la Regione e operanti nel comparto agricolo, con
preferenza per quelli di emanazione delle Organizzazioni professionali
agricole. Per essere ammessi a beneficiare delle agevolazioni previste
dalla presente legge occorre che nella azienda apistica vi siano
non meno di cinque arnie attive.
ARTICOLO
6 (modificato dalla legge
regionale n.39 del 7/11/1988)
Le domande per essere ammesse ai vari benefici devono essere presentate
entro il 30 novembre dell'anno precedente, al Dipartimento agricoltura,
foreste e alimentazione della Regione Basilicata - Ufficio produzioni
e interventi - e devono indicare: - generalità del beneficiario;
- tipo di iniziative per le quali si chiede il contributo; - eventuali
condizioni di priorità di cui alla lettera a dell'art. 5;
- tipologia aziendale; La domanda deve essere corredata dai seguenti
documenti: a) per gli apicoltori associati, copia autentica dell'atto
costitutivo dell'associazione o della cooperativa riconosciuta e
relativo elenco dei soci; b) certificato di iscrizione all'albo
regionale degli apicoltori; c) certificato rilasciato dall'unità
sanitaria locale, territorialmente competente, attestante che l'esercizio
dell'apicoltura è conforme alle norme sanitarie sulla profilassi
contro le malattie (in sostituzione può essere allegato un
certificato analogo rilasciato da un veterinario regolarmente iscritto
all'ordine); d) documentazione relativa alle spese ritenute ammissibili.
Le Associazioni dei produttori e gli Enti di formazione professionale
che intendano beneficiare, in osservanza delle modalità indicate
all'art. 5 delle provvidenze di cui ai punti 3 e 4 dell'art. 4 della
presente legge, devono allegare alla domanda, intesa a usufruire
dei benefici della presente legge, copia autentica dell'atto costitutivo
- con esclusione delle OOPP - e relativo elenco dei soci, nonché
rendicontazione delle spese ritenute ammissibili. Il Consiglio regionale
provvederà a disciplinare i tempi e le modalità di
erogazione delle provvidenze mediante apposito regolamento di applicazione
di cui all'art. 14.
ARTICOLO
7
Gli operatori che intendano praticare l'apicoltura nomade nell'ambito
del territorio regionale, devono preventivamente notificare, al
Dipartimento agricoltura, foreste e alimentazione, il trasferimento,
a mezzo lettera raccomandata AR. Nella comunicazione deve essere
espressamente indicata la consistenza dell'apiario, la località
di destinazione, la data di trasferimento e il periodo presumibile
di permanenza e verrà allegato, inoltre, il certificato sanitario
rilasciato dalla USL di cui all'art. 11 della presente legge. La
mancata o tardiva presentazione della notifica di trasferimento
comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo artº
12. L'Ufficio Produzioni e interventi del Dipartimento agricoltura,
qualora riscontri il mancato rispetto delle procedure previste dei
commi 1, 2 e 3 del presente articolo, dispone l'immediata rimozione
dell'apiario e segnala la trasgressione all'autorità giudiziaria
competente. Durante il periodo di permanenza dell'apiario nomade,
l'Ufficio di cui al comma precedente può disporre controlli
sanitari segnalando alle competenti autorità gli eventuali
casi riscontrati di malattie infettive o diffusive delle api.
ARTICOLO
8
I possessori o detentori di alveari di qualunque tipo e consistenza,
sono tenuti a farne denuncia al Dipartimento agricoltura foreste
e alimentazione - ufficio produzioni e interventi - entro il 30
novembre di ogni anno, specificando il numero delle arnie attive
relative a impianti stanziali o nomadi. Alla denuncia va allegato
certificato dell'USL competente per territorio (o di un veterinario
regolarmente iscritto all'ordine), attestante il rispetto delle
norme sanitarie. Il suddetto Ufficio Produzioni e interventi, sulla
base della denuncia, provvederà a iscrivere gli apicoltori
in apposito " Albo regionale", che annualmente, all'atto
della denuncia degli operatori, verrà aggiornato, ed a rilasciare
un certificato attestante l'iscrizione nell'elenco, nonché
un cartello indicativo da esporre in modo visibile presso gli apiari.
Detto cartello riporterà data e numero progressivo di iscrizione,
tipo di apiario (se cioè nomade o stanziale), generalità
e recapito dell'agricoltore sia esso singolo o associato. La mancata
denuncia comporta per l'apicoltura la esclusione, per l'anno di
riferimento, da ogni beneficio previsto dalla presente legge. E'
fatto obbligo agli allevatori di api in bugni villici di trasformarli
in arnie razionali entro due anni dalla entrata in vigore della
presente legge.
ARTICOLO
9
Attraverso le strutture organizzative e operative delle Unità
Sanitarie Locali, la Regione attua gli opportuni interventi sanitari
a tutela dell'apicoltura, diffondendo le norme tecniche di profilassi
contro le malattie, dispone, altresì sistematici accertamenti
sanitari sugli impianti apistici e, se del caso, l'adozione delle
misure di polizia veterinaria prescritte dal decreto del Presidente
della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320. La Regione attiverà
, in ottemperanza anche a quando disposto dall'art. 14 un apposito
laboratorio di assistenza e sperimentazione per l'apicoltura, del
quale si avvarranno le USL per l'esercizio delle funzioni loro affidate
della presente legge. Detta struttura provvederà alla individuazione
della malattia delle api e alla necessaria divulgazione dei sistemi
di difesa delle stesse mediante l'assistenza tecnico - sanitaria
agli apicoltori.
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ARTICOLO
10
I possessori o detentori di alveari di qualunque tipo e consistenza
devono farsi rilasciare dalla competente unità sanitaria
locale, entro il 30 novembre di ogni anno, apposito certificato
da allegare alla denuncia annuale prevista al precedente art. 8
e alla notifica di trasferimento dell'apiario nomade di cui al 2o
comma dell'art. 7. E' altresì , fatto obbligo a chiunque
possegga o tenga alveari, di qualunque tipo e consistenza, di denunciare
con tempestività alla USL competente territorialmente le
seguenti malattie accertate o sospette: varroasi, acariosi, nosemiasi,
peste americana o peste europea. Al ricevimento delle denuncie l'Unità
Sanitaria locale provvederà gratuitamente agli interventi
diagnostici o alla distruzione del materiale infetto. E' fatto divieto
a tutti i possessori o detentori di alveari di: a) esporre o lasciare
alla portata delle api i favi il miele e il materiale infetto o
sospetto di malattia; b) alienare, rimuovere o comunque occultare
alveari, attrezzi, miele e cera di alveari infetti o sospetti di
malattia; c) sperimentare sulle api materiale di natura patologica
riferibile alle malattie soggette a denuncia, a meno di specifica
autorizzazione. L'acquisto e la vendita di api vive può avvenire
solo quando queste siano accompagnate da un certificato sanitario
comprovante la loro provenienza da un allevamento sito in zona non
infetta, rilasciato dalle USL territorialmente competenti. Nel caso
in cui le api provenissero da aree esterne alla Basilicata, le stesse
devono essere accompagnate da idoneo certificato sanitario rilasciato
dal locale organo pubblico competente per legge.
ARTICOLO
11
Allo scopo di assicurare all'apicoltura regionale la indispensabile
attività pronuba - e facilitare, pertanto il servizio di
impollinazione a favore degli imprenditori ortofrutticoli - è
vietata l'effettuazione dei trattamenti antiparassitari, i cui principi
attivi risultino tossici per gli insetti impollinatori, alle colture
legnose e erbacee quando le stesse siano in fioritura, dalla schiusura
dei petali alla caduta degli stessi. E' altresì vietato l'effettuazione
dei trattamenti in parola qualora siano in fioritura le vegetazioni
sottostanti, in tal caso è necessario procedere preventivamente
allo sfalcio di queste ultime e all'asportazione totale delle loro
masse, e comunque, attendere che i fiori di tali essenze di presentino
completamente essiccati in modo da non attirare più le api.
ARTICOLO
12
La violazione degli obblighi e dei divieti previsti dagli articoli
7 e 10 della presente legge, porterà all'esclusione degli
apicoltori inadempienti, per l'anno successivo, da ogni beneficio
previsto dalla presente normativa. Agli operatori apistici che non
osserveranno le prescrizioni previste dagli articoli di cui al primo
comma saranno, inoltre, comminate sanzioni amministrative comprese
tra un minimo di lire 50 mila a un massimo di lire 500 mila, fatta
salva ogni altra eventuale sanzione prevista a tal uopo dalle leggi
vigenti. Analogamente, dette sanzioni si applicheranno anche a tutti
coloro che trasgrediranno agli adempimenti previsti dal precedente
artº 11. La vigilanza sulla osservanza degli obblighi e dei
divieti, di cui alla presente legge, è affidata al personale
del corpo forestale e alle guardie comunali. In caso di reiterata
inosservanza degli obblighi e dei divieti, può essere decisa
la cancellazione dell'elenco regionale degli apicoltori.
ARTICOLO
13
La Regione Basilicata riconosce le Associazioni dei produttori operanti
nel settore apistico costituito in ottemperanza della legge regionale
11 agosto 1982, n. 24 e può affidare loro l'esercizio delle
attività previste al punto 3 dell'art. 4 della presente legge.
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ARTICOLO
14 (abrogato dalla legge
regionale n.39 del 7/11/1988)
Il Consiglio regionale, entro sei mesi dalla entrata in vigore della
presente legge provvederà su proposta della Giunta, ad emanare
il " Regolamento - organico di applicazione" contenente
fra l'altro: a) i tempi e le modalità di erogazione delle
provvidenze previste dalla presente legge; b) l'organizzazione delle
iniziative previste dall'art. 3 lettera i, l, ed m; c) la predisposizione
di opportune modulistiche necessarie per i vari adempimenti; d)
le modalità relative alla commercializzazione dei prodotti
dell'alveare onde proteggere il consumatore dalle sofisticazioni
e dalle frodi alimentari; e) la costituzione di un centro diagnostico
sia per le malattie delle api e sia per l'analisi dei prodotti dell'apicoltura
di cui all'art. 9.
ARTICOLO
15
Norma transitoria Le domande di cui al precedente art. 6, per l'anno
in corso, devono essere presentate entro il 15 giugno 1988.
ARTICOLO
16
Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati
in lire 300 milioni, faranno carico al capitolo 2521 (di nuova istituzione)
denominato " Interventi nel settore dell'apicoltura" del
bilancio per l'esercizio finanziario 1988. Per gli anni successivi
la spesa farà carico allo stesso o corrispondente capitolo
dei rispettivi bilanci.
ARTICOLO
17
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza,
3 maggio 1988.
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