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aggiornato a: 18.12.2009
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NUOVA TASSA: NON SI DEVE PAGARE!

(18 dicembre 2009) Una A.S.L. di Cuneo ha inviato ai nostri associati una lettera in cui si
richiede la partecipazione al pagamento delle spese del servizio veterinario. E' la stessa cosa successa a febbraio.
Si ribadisce a tutti gli apicoltori piemontesi che se si ricevesse una comunicazione in tal senso di non prenderla in considerazione.

Riportiamo di seguito quanto comunicato nel mese di febbraio.


Il Settore Prevenzione Veterinaria ha immediatamente risposto alla nostra richiesta di chiarimenti in merito alla applicazione del decreto 194. La risposta non lascia spazio ad alcun dubbio: la produzione del miele è attività primaria e come tale esclusa dal pagamento della tassa. Attenzione però: tutto ciò è valido per il miele di propria produzione. Chi compra miele da terzi (e pertanto la sua attività non rientra più nella produzione primaria) rientra invece nel campo di applicazione del decreto.

TESTO DELLA RISPOSTA

All'ASPROMIELE
c.a. del Dr. Roberto Barbero

In merito alla Vs. richiesta di chiarimenti relativa all'applicazione del D.Lgs 194/2008 nel settore della produzione del miele, si specifica che la produzione primaria è esclusa dal campo di applicazione di tale normativa.
Questa posizione, peraltro già evidenziata nel documento della Regione Piemonte del 28/1/2009, è stata condivisa tra le Regioni ed il Ministero della Salute durante la recente riunione del 18/02/2008.
Poichè le Linee Guida applicative del Reg. CE/852/2004, emanate con Accordo Stato-Regioni il 9/2/2006, precisano che "tutte le attività relative alla produzione dei prodotti derivanti dall’apicoltura deve essere considerata produzione primaria, compreso l’allevamento delle api, la raccolta del miele ed il confezionamento e/o imballaggio nel contesto dell’Azienda di apicoltura. Tutte le operazioni che avvengono al di fuori dell’Azienda, compreso il confezionamento e/o imballaggio del miele, non rientrano nella produzione primaria.", ne deriva che anche le tariffe previste dalla Sezione 6 del D.Lgs 194/2008 si applicano esclusivamente alle operazioni che vengono effettuate al di fuori dell'azienda apistica.
La prima fase applicativa del DLgs sta generando nelle ASL alcuni comprensibili problemi interpretativi, per i quali questo Settore regionale è impegnato a giungere nel più breve tempo possibile ad una soluzione condivisa con le altre Regioni e con le Associazioni di categoria.
Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti o futuri aggiornamenti è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

per il Settore Prevenzione Veterinaria - Regione Piemonte
Dr.ssa Giuliana MODA
Dr. Ugo BALDI

Notizia collegata: Nuova tassa sui controlli sanitari: chi deve pagarla?

Testo della lettera inviata da Aspromiele. (pdf 40 kb)