Il Consiglio
Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
ARTICOLO
1
1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 24 agosto 1982, nº 56,
recante provvedimenti per la difesa e l'incremento dell'apicoltura
nella Valle d'Aosta, è inserito il seguente articolo: Articolo
2 bis << Ai fini della presente legge: a) Viene considerato
apicoltore chiunque allevi api sia come attività principale
che secondaria o complementare; b) per alveare s'intende l'arnia
contenente i favi con covata ricoperti di api; c) per apiario s'intende
l'insieme di uno o più alveari collocati in una postazione
e costituenti un insieme unitario; d) per nomadismo s'intende la
conduzione dell'allevamento apistico basato sulla utilizzazione
di zone nettarifere diverse mediante uno o più spostamenti
annuali degli alveari; e) è considerato esperto apistico
chi, in possesso di diploma di scuola media superiore, dopo aver
seguito un corso specifico presso l'Istituto Nazionale di Apicoltura
di Bologna, o equivalente corso di specializzazione indetto dalle
facoltà di agraria delle università degli studi od
organizzato dalla Regione Autonoma della Valle d'Aosta, ne abbia
ottenuto il relativo certificato di idoneità . Dovrà
, inoltre, dimostrare di avere almeno tre anni di esperienza pratica
in campo apistico. Per miele s'intende: f) in conformità
a quanto disposto dall'art. 1 della legge 12 ottobre 1982, n. 753,
concernente il recepimento della direttiva della Comunità
Economica Europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri della CEE concernenti il miele, il prodotto alimentare
che le api domestiche producono dal nettare dei fiori e dalle secrezioni
di parti vive delle piante o che si trovano sulle stesse che esse
bottinano, trasformano, combinano con sostanze specifiche >>.
ARTICOLO
2
1. I commi 1, 2 e 5 dell'art.
3 della LR 24 agosto 1982 n. 56 sono abrogati. 2.
Al comma 3 dell'art.
3 della LR 24 agosto 1982, nº 56 la parola <<
al corrente >> è sostituita con << aggiornato
>>. 3. Al comma 4 dell'art.
3 della LR 24 agosto 1982, nº 56 la parola <<
eventualmente >> è soppressa.
ARTICOLO
3
1. L'art. 4
della legge regionale 24 agosto 1982 n. 56 è abrogato.
ARTICOLO
4
1. Al comma 3 dell'art.
5 della LR 24 agosto 1982 n. 56 è abrogata
la frase: << per gli stessi dovranno essere versate le quote
previste dal precedente articolo 4 >>. 2. Dopo il comma 5
dell'art. 5
della LR 24 agosto 1982 n. 56 è inserito il seguente comma:
<< Chiunque cessi, per qualsiasi ragione, di svolgere l'attività
apistica, deve farne denuncia, entro il termine di 10 giorni dalla
data della cessazione al Consorzio Apistico >>.
ARTICOLO
5
1. Dopo l'art. 5 della LR 24 agosto 1982, n. 56 è inserito
il seguente articolo: Articolo 5 bis << A ogni apicoltore
residente nel territorio della Regione Valle d'Aosta, o che vi eserciti
la pratica del nomadismo, sarà assegnato un numero di riconoscimento,
rilasciato dal Consorzio Apistico della Valle d'Aosta, che dovrà
essere coltivato entro il 31 marzo di ogni anno. Tale numero dovrà
essere riportato ed evidenziato su ogni apiario posseduto >>.
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ARTICOLO
6
1. La lettera f) della LR 24 agosto 1982 n. 56, è stata abrogata.
ARTICOLO
7
1. Gli articoli 7-
8-
9-
10-
11-
12-
13
della LR 24 agosto 1982, n. 56 sono soppressi.
ARTICOLO
8
1. L'art. 14
della LR 24 agosto 1982 n. 56, è sostituito dal seguente
articolo: 14 Gli apiari devono essere posti, per motivi di sicurezza
diretti ad evitare inconvenienti alla circolazione o alle persone,
ad almeno venti metri lineari in direzione anteriore di volo e cinque
metri lineari in direzione laterale e posteriore: a) dal bordo delle
strade comunali, regionali e statali, delle mulattiere e dei sentieri;
b) dalle case di civile abitazione o da altri fabbricati in cui
vi sia costante o saltuaria presenza di persone. Per quanto concerne
i confini dai terreni, la distanza è fissata obbligatoriamente
in metri lineari cinque. L'apicoltore non è tenuto a rispettare
le distanze di cui ai commi 1 e 2 se interpone degli ostacoli quali
muri, palizzate, siepi vive o morte, reti o altri ripari senza soluzione
di continuità . Gli ostacoli di cui al comma 3 devono avere
un'altezza di almeno due metri ed estendersi per almeno due metri
oltre le estremità dello apiario in ambo i sensi >>.
ARTICOLO
9
1. Dopo l'art. 14 della LR 24 agosto 1982 n. 56, sono inseriti i
seguenti articoli: 1. Dopo l'art. 14 della LR 24 agosto 1982 n.
56, sono inseriti i seguenti articoli: Articolo 14 bis <<
Al fine di svolgere l'attività di nomadismo, gli apicoltori
possono localizzare le proprie postazioni nei luoghi prescelti,
previo accordo col proprietario del terreno, nel rispetto delle
norme dell'art. 4. Le postazione possono essere mobili o fisse.
Le postazioni mobili e quindi trasferibili non sono soggette alle
normative vigenti in materia urbanistica. 1. Dopo l'art. 14 della
LR 24 agosto 1982 n. 56, sono inseriti i seguenti articoli: OMISSIS
Articolo 14 ter Le distanze, che devono obbligatoriamente intercorrere
fra gli impianti a favo mobile di stanza fissa, nella Regione sono
fissate per le singole zone, su richiesta e proposta del Consorzio
Apistico, con decreto dell'Assessore all'Agricoltura, Forestazione
e Risorse Naturali >>.
ARTICOLO
10
1. I commi 2 e 3 dell'art.
15 sulla LR 24 agosto 1982, n. 56 sono abrogati.
2. Dopo il comma 1 dell'art. 15 della LR 24 agosto 1982, n. 56 è
inserito il seguente comma: << L'apicoltore che volesse variare
la località del nomadismo prevista nella propria denuncia
annuale dovrà presentare richiesta scritta al Presidente
del Consorzio Apistico della Valle d'Aosta che, sentita la commissione
consorziale, potrà rilasciarne l'autorizzazione >>.
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ARTICOLO
11
1. L'art. 16
della LR 24 agosto 1982 n. 56, è abrogato.
ARTICOLO
12
1. Al comma 2 dell'art.
18 della LR 24 agosto 1982 è soppressa la
frase: << ad essa sarà presente l'esperto del Consorzio
e deve essere effettuata nell'apiario o nelle immediate vicinanze
>>.
ARTICOLO
13
1. Al comma 2 dell'art.
19 della LR 24 agosto 1982 è soppressa la
frase: << l'esperto apistico assisterà a dette operazioni
sorvegliandone l'esecuzione >>.
ARTICOLO
14
1. Dopo l'art. 21 della legge regionale 24 agosto 1982 nº 56,
è inserito il seguente art. 21 bis: Articolo 21 bis <<
L'esperto apistico, alle dipendenze del servizio di assistenza tecnica,
economica, sociale e dello sviluppo agricolo dell'Assessorato regionale
dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, ha i seguenti
compiti: a) collabora con il servizio veterinario della USL per
l'identificazione e la cura delle patologie dell'alveare; b) introduce
e diffonde le nuove tecniche di allevamento, consigliando direttamente
l'apicoltore in azienda; c) verifica l'effettiva consistenza degli
apiari; d) collabora con il Consorzio Apistico della Valle d'Aosta
e la cooperativa << Miel du Val d'Aoste >> per promuovere
e coordinare tutte le iniziative intese allo sviluppo dell'apicoltura
locale. L'esperto apistico, per l'adempimento della propria funzione,
ha facoltà di accedere, in presenza del proprietario, in
ogni tempo e negli apiari e loro pertinenze, nei locali di conservazione
del miele, della cera o altri prodotti e delle attrezzature. Potrà
, inoltre, prelevare campioni di qualsiasi genere >>.
ARTICOLO
15
1. L'art. 22
della LR 24 agosto 1982 n. 56, è così sostituito:
22 << Durante il periodo della fioritura dei fruttiferi, dall'apertura
del fiore alla completa caduta dei petali, è fatto divieto
di eseguire trattamenti antiparassitari sugli stessi. L'Assessore
regionale dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, sentite
le organizzazioni dei produttori agricoli e frutticoltori e il Consorzio
Apistico, può autorizzare, trattamenti antiparassitari durante
il periodo della fioritura dei fruttiferi. Con decreto dell'Assessore
regionale dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali da emanarsi
di anno in anno possono essere prescritte le tecniche volte ad ovviare
e prevenire i danni causati alle api dai trattamenti antiparassitari
anche fuori dal pericolo di fioritura dei fruttiferi e delle altre
colture agrarie. L'Assessore regionale dell'Agricoltura, Forestazione
e Risorse Naturali può , altresì , vietare o regolare,
sentite le organizzazioni agricole interessate, l'uso dei diserbanti
o la loro applicazione secondo precise norme di intervento e di
distribuzione in relazione alla situazione della zona da diserbare.
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ARTICOLO
16
1. Dopo l'art. 22 della LR 24 agosto 1982, n. 56, sono inseriti
i seguenti articoli: 22 bis, 22 ter, 22 quater, 22 quinquies e 22
sexies. 1. Dopo l'art. 22 della LR 24 agosto 1982, n. 56, sono inseriti
i seguenti articoli: 22 bis, 22 ter, 22 quater, 22 quinquies e 22
sexies. Articolo 22 bis << Il servizio di assistenza tecnica,
economica, sociale e dello sviluppo agricolo dell'Assessorato regionale
dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, provvede a: a)
valorizzare il miele valdostano; b) effettuare analisi fisico -
chimiche e melissopalinologiche; c) procedere alla sperimentazione
e alla ricerca; d) impartire le direttive per la caratterizzazione
del miele valdostano >>. 1. Dopo l'art. 22 della LR 24 agosto
1982, n. 56, sono inseriti i seguenti articoli: 22 bis, 22 ter,
22 quater, 22 quinquies e 22 sexies. OMISSIS Articolo 22 ter <<
Al fine di stimolare il servizio di impollinazione dei fruttiferi
ed in base al comma 1 dell'art. 9 della LR 6 luglio 1984 n. 30,
concernente interventi regionali in materia di agricoltura, la Giunta
regionale è autorizzata a concedere, a valere sui finanziamenti
già previsti per l'applicazione della LR sopraindicata, una
somma di L. 30.000 per alveare, aggiornabile con successive deliberazioni
del Consiglio regionale, ad ogni associazione di frutticoltori che
si serve del servizio stesso richiedendolo ai diversi apicoltori
iscritti al Consorzio Apistico. Il numero degli alveari impiegabili
ad ettaro, per l'effettuazione del servizio citato, è fissato,
in base al tipo di coltura, dal servizio di assistenza tecnica,
economica, sociale e dello sviluppo agricolo >>. 1. Dopo l'art.
22 della LR 24 agosto 1982, n. 56, sono inseriti i seguenti articoli:
22 bis, 22 ter, 22 quater, 22 quinquies e 22 sexies. OMISSIS Articolo
22 quater << In caso di gravi epizoozie accertate e dichiarate,
la Giunta regionale concede, per l'acquisto dei presidi sanitari,
contributi pari all'80% del relativo costo alle associazioni apistiche
riconosciute. Tali contributi sono concessi anche per i presidi
finanziati ai sensi della LR 3 marzo 1983, n. 6 >>. 1. Dopo
l'art. 22 della LR 24 agosto 1982, n. 56, sono inseriti i seguenti
articoli: 22 bis, 22 ter, 22 quater, 22 quinquies e 22 sexies. OMISSIS
Articolo 22 quinquies << L'Assessorato regionale dell'Agricoltura,
Forestazione e Risorse naturali, nell'effettuare rimboschimenti,
ricostituzioni vegetali, riordini fondiari ed interventi in difesa
del suolo, dà la preferenza per l'impianto di specie vegetali
di interesse apicolo compatibili con le indicazioni ambientali ed
il fine primario dei suddetti lavori >>. 1. Dopo l'art. 22
della LR 24 agosto 1982, n. 56, sono inseriti i seguenti articoli:
22 bis, 22 ter, 22 quater, 22 quinquies e 22 sexies. OMISSIS Articolo
22 sezies << I benefici previsti dalla presente legge sono
cumulabili, per le medesime iniziative, con analoghe provvidenze
legislative regionali, nazionali o comunitarie >>.
ARTICOLO
17
1. Al comma 1 dell'art.
25 della LR 24 agosto 1982 nº 56 è soppressa
la parola: << permanentemente >>.
ARTICOLO
18
1. L'art. 26
della LR 24 agosto 1982 n. 56 è così sostituito: Articolo
26 << Sono incaricati della sorveglianza e dell'applicazione
della presente legge l'USL della Valle d'Aosta, il Consorzio Apistico,
il servizio di assistenza tecnica, economica. sociale e dello sviluppo
agricolo dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Forestazione
e Risorse Naturali, il corpo forestale valdostano e gli organi di
polizia locale. Gli incarichi di cui al comma 1 possono accedere,
in qualsiasi momento, agli apiari ed alle colture per gli opportuni
controlli >>.
ARTICOLO
19
1. L'art. 27
della LR 24 agosto 1982, n. 56 è così sostituito:
Articolo 27 << Ferme restando le sanzioni previste dal regolamento
di polizia veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954 nº
320, chiunque non rispetti gli adempimenti previsti dalla presente
legge è soggetto all'applicazione delle sanzioni amministrative
di cui al presente articolo. Chiunque, essendovi obbligato, non
denuncia gli alveari o, comunque, altera le notizie in merito al
censimento di cui agli articoli 3 e 5, è soggetto alla sanzione
amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per ogni arnia non denunciata
e per ogni arnia la cui denuncia non corrisponda alla situazione
reale. Chiunque, essendovi obbligato, non esponga il numero di riconoscimento
su ogni apiario di proprietà , di cui all'artº 5 bis,
è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L.
300.000. Chiunque, essendovi obbligato, non denuncia la cessazione
di attività , di cui al comma 6 dell'art. 5, è soggetto
alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per arnia
denunciata nell'anno precedente. I contravventori alle norme di
cui all'art. 15 sono soggetti alla sanzione amministrativa da L.
100.000 a L. 300.000 per arnia posseduta. I contravventori alle
norme di cui all'art. 22 sono soggette alla sanzione amministrativa
da L. 500.000 a Lº 1.500.000.
ARTICOLO
20
1. L'art. 28
della LR 24 agosto 1982 n. 56 è così sostituito: Articolo
28 << Chiunque impedisca agli incaricati di cui all'art. 26
di ispezionare gli apiari ed i locali ove è conservato il
materiale relativo o si rifiuta di fornire informazioni o indicazioni
richieste dagli incaricati stessi nell'esercizio delle loro funzioni
o le fornisce inesatte o mendaci è soggetto alla sanzione
amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 ed è tenuto al
risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla sua trascuratezza
o colpa >>.
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ARTICOLO
21
1. Gli attuali organi statutari del Consorzio Apistico, di cui alla
LR 24 agosto 1982 n. 56, restano in carica sino alle nuove elezioni
da indirsi entro 60 giorni dalla approvazione dello Statuto di cui
all'art. 23 della LR 24 agosto 1982 nº 56.
ARTICOLO
22
1. Il contributo annuo a favore del Consorzio Apistico della Valle
d'Aosta, autorizzato dalla LR 29 novembre 1978, n. 58, è
rideterminato, a decorrere dall'anno 1993, in L. 50.000.000.
ARTICOLO
23
1. Alla copertura della maggiore spesa annua di Lº 20.000.000,
derivante dall'applicazione del precedente artº 22 della presente
legge, destinata a gravare sul cap. 42060 del bilancio di previsione
della Regione a decorrere dall'esercizio finanziario 1993 e suoi
corrispondenti capp. dei futuri bilanci si provvede: - per l'anno
1993 mediante riduzione di L. 20.000.000 dello stanziamento iscritto
al cap. 69000 (fondo globale per il finanziamento di spese correnti)
a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio
in corso (D - Sviluppo economico - 6. Interventi settoriali - 6.1
agricoltura - 6.1.2 Interventi per l'apicoltura); - per gli anni
1994/ 1995 mediante utilizzo per Lº 60.000.000 delle disponibilità
iscritte al cap. 42060 e per L. 40.000.000 delle disponibilità
iscritte al cap. 69000 del bilancio pluriennale 1993/ 1995. 2. A
decorrere dall'anno 1996 l'onere sarà iscritto ai sensi dell'art.
1 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale
della Regione Autonoma Valle d'Aosta) modificato dalla LR 7 aprile
1992 n. 16. NOTA. Su segnalazione della direzione generale del bilancio
dell'Assessorato del Bilancio e delle Finanze si riporta il testo
corretto del comma 2 dell'articolo 23: << 2. A decorrere dall'anno
1996 l'onere sarà iscritto ai sensi dell'art. 15 della L.
R. 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità
generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta) modificato dalla
L. R. 7 aprile 1992, n. 16 >>.
ARTICOLO
24
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 sono
apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza, sia
in termini di cassa: Parte spesa 1. Al bilancio di previsione della
Regione per l'anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni sia
in termini di competenza, sia in termini di cassa: Parte spesa Variazione
in diminuzione Cap. 69000: fondo globale per il finanziamento di
spese correnti L. 20.000.000 1. Al bilancio di previsione della
Regione per l'anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni sia
in termini di competenza, sia in termini di cassa: Parte spesa OMISSIS
Variazioni in aumento Cap. 42060: contributo al Consorzio Apistico
della Valle d'Aosta per la difesa e l'incremento dell'apicoltura
LR 24 agosto 1982, n. 56, LR 27 ottobre 1993, n. 78 L. 20.000.000
ARTICOLO
25
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma
3 dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 27 ottobre 1993.
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