Il Consiglio
Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO
1
La Regione Autonoma della Valle d'Aosta, tramite l'Assessorato all'Agricoltura
e Foreste, attua, promuove e incoraggia ogni azione utile e valida
per la difesa, la protezione e l'incremento dell'apicoltura locale,
nonchè per la commercializzazione e la collocazione dei prodotti
dell'alveare. L'apicoltura è considerata, anche, utile ed
indispensabile elemento per l'impollinazione incrociata e per i
vantaggi che, di conseguenza, arreca all'economia agricola in generale
ed a quella frutticola in particolare.
ARTICOLO
2
Il Consorzio Apistico della Valle d'Aosta, istituito con Decreto
del Presidente della Giunta regionale n. 54 in data 9 marzo 1955,
provvede alla disciplina e dall'organizzazione degli apicoltori
della Regione, nonchè alla protezione e salvaguardia degli
alveari e dei loro prodotti in conformità alle norme previste
dalla presente legge e dagli appositi statuti e regolamenti.
ARTICOLO
3
Possono far parte del Consorzio, quali soci, tutti gli apicoltori
residenti nella Regione, possessori, a qualsiasi titolo, di alveari
di ogni tipo e specie aventi stanza fissa nel territorio della Valle
per l'intero periodo annuale. Gli apicoltori i cui alveari abbiano
stanza fissa nel territorio della Regione per un periodo inferiore
all'anno sono considerati nomadisti e non possono pertanto far parte,
quali soci, del Consorzio, anche se hanno la loro residenza nella
Regione. Il Consorzio Apistico dovrà provvedere al censimento
degli alveari e lo stesso dovrà essere tenuto annualmente
al corrente. A tal fine gli apicoltori sono tenuti a denunciare
al Consorzio, entro il 31 marzo di ogni anno, il numero degli alveari
che posseggono, distinguendoli in razionali (a favo mobile) o villici
(a favo fisso), la località ove sono posti e le zone in cui
eventualmente verranno trasportati durante il periodo estivo. Perderà
la qualifica di socio quell'apicoltore che dichiari per iscritto
o dimostri di non possedere più alveari.
ARTICOLO
4
I possessori degli alveari sono tenuti a corrispondere una quota
consorziale da determinarsi in base al numero degli alveari e da
stabilire annualmente a cura del Consorzio Apistico. Le quote suddette
dovranno essere versate in occasione della denuncia annuale degli
alveari.
ARTICOLO
5
Chiunque acquisti alveari, sia razionali che villici, deve farne
denuncia al Consorzio nel periodo di 10 giorni, indicando il numero
degli alveari acquistati, il nominativo ed il luogo di residenza
del venditore. Anche i casi di donazione e successione sono soggetti
alle disposizioni di cui sopra. Qualora gli alveari acquistati o
comunque ricevuti in donazione o successione provenissero da località
situate dal territorio regionale alla denuncia dovrà essere
allegato un certificato di sanità rilasciato dalle competenti
autorità veterinarie o apistiche del luogo di provenienza
e per gli stessi dovranno essere versate le quote previste dal precedente
articolo 4. Gli alveari provenienti da territori posti al di fuori
della Regione devono essere sottoposti a visita da parte degli organi
consorziali. Parimenti per gli alveari ceduti a terzi residenti
fuori territorio della Regione dovrà essere presentata regolare
denuncia entro il periodo di giorni 10.
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ARTICOLO
6
Il Consorzio Apistico della Valle d'Aosta svolge i seguenti compiti:
a) promuove e coordina tutte le iniziative intese allo sviluppo
dell'apicoltura locale in relazione anche ai notevoli vantaggi che
produce a favore dell'agricoltura e della frutticoltura; b) cura
la rigida applicazione delle disposizioni legislative atte a salvaguardare
gli interessi morali e materiali degli apicoltori locali; c) svolge
azione pratica, a mezzo di esperti, contro le malattie contagiose
delle api, procurando che nessuno dei soci venga meno alla necessaria
disciplinata di fronte agli interessi comuni; d) protegge gli interessi
degli apicoltori nel commercio del prodotto degli apiari, vigilando
per la prevenzione e la soppressione delle frodi; e) valorizza e
fa apprezzare sui mercati la produzione apistica regionale con i
mezzi consentiti; f) assicura la buona collocazione dei prodotti
degli alveari difendendo gli apicoltori da eventuali speculazioni
commerciali; g) diffonde i metodi razionali di coltura delle api;
h) promuove l'istituzione di corsi pratici di apicoltura nelle varie
zone della Regione.
ARTICOLO
7
Sono organi del consorzio: a) l'Assemblea degli apicoltori; b) le
Assemblee di zona per la nomina dei membri della Commissione Consorziale;
c) la Commissione direttiva consorziale; d) il Presidente; e) il
Vice Presidente; f) il Collegio dei Sindaci, composto da n. 3 membri
che possono essere anche soci del Consorzio; g) Il Comitato dei
Probiviri, composto da n. 3 membri preferibilmente scelti fra i
non soci.
ARTICOLO
8
Per la rinnovazione delle cariche sociali si procederà ogni
quattro anni, mediante elezioni a scrutinio segreto e secondo le
modalità indicate nello Statuto e nel Regolamento del Consorzio.
ARTICOLO
9
L'Assemblea Generale dei Soci si riunisce in via ordinaria entro
il mese di aprile di ogni anno, Può essere anche convocata
in altra epoca su deliberazione della Commissione Consorziale o
per domanda scritta di un terzo dei Soci. Sono di competenza dell'Assemblea
Generale: a) la approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi;
b) la nomina dei Sindaci e dei Probiviri; c) la approvazione e le
modifiche dello Statuto e del Regolamento. Le deliberazioni dell'Assemblea
sono assunte a maggioranza di voti che sono validi in seconda convocazione,
trascorsa un'ora dalla prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.
ARTICOLO
10
Alla Commissione Direttiva Consorziale sono conferiti i poteri più
ampi entro i limiti dello oggetto sociale, fatta eccezione per quanto
è espressamente riservato all'Assemblea Generale. La Commissione
Direttiva Consorziale è composta di n. 14 membri ed è
formata da un rappresentante per ognuna delle seguenti zone geografiche
in cui, a tale scopo, viene suddiviso il territorio della Regione.
1) Pont - Saint - Martin, Perloz, Lillianes, Fontainemore, Issime,
Gaby, Gressoney - Saint - Jean, Gressoney - La - Trinitè
; 2) Donnas, Bard, Hone, Pontboset e Champorcher; 3) Arnad, Verres,
Issogne, Champdepraz e Montjovet; 4) Challand - Saint - Vicotr,
Challand - Saint - Anselme, Brusson e Ayas; 5) Saint - Vincent,
EMARESE, chatillon, Antey - Saint - Andrè , Torgnon, Chamois,
La Magdeleine e Valtournenche; 6) Pontey, Chambave, Saint - Denis,
Verrayes, Nus, Fenis e Saint - Marcel; 7) Quart, Brissogne, Saint
- Christophe, Pollein, Charvensod, Gressan e Jovencan; 8) Gignod,
Allein, Etroubles, Saint - Oyen, Saint - Rhemy, Roisan, Valpelline,
Doues, Ollomont, Oyace e Bionaz; 9) Sarre, Aymavilles e Cogne; 10)
Saint - Pierre, Saint - Nicolas, Villeneuve, Introd, Valsavarenche,
Rhemes Notre Dame e Rhemes - Saint - Georges; 11) Arvier, Avise
e Valgrisenche; 12) Morgex e La Salle; 13) La Thuile, Prè
- Saint - Didier e Courmayeur; 14) Aosta. I membri della Commissione
Direttiva Consorziale sono nominati direttamente dai Soci di ogni
zona geografica. Ogni zona nomina il proprio rappresentante. Per
favorire tali elezioni saranno organizzate, allo scadere dei mandati
quadriennali, a cura del consorzio, diverse Assemblee di più
zone geografiche. A tale scopo sono istituiti i seguenti raggruppamenti
di zone geografiche costituenti le << Assemblee di zona >>.
1) Pont - Saint - Martin per le zone n. 1 e 2; 2) Verres per le
zone n. 3 e 4; 3) Chatillon per le zone n. 5 e 6; 4) Aosta per le
zone n. 7, 8, 9 e 14; 5) Villeneuve per le zone n. 10, 11, 12 e
13. I membri della Commissione Direttiva avranno la funzione di
delegati consorziali di zona. Le deliberazioni della Commissione
Direttiva sono assunte a maggioranza di voti, salvo quanto disposto
al successivo articolo 11.
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ARTICOLO
11
Il Presidente ed il Vice - Presidente sono eletti dai membri della
Commissione Consorziale a scrutinio segreto fra i membri della Commissione
stessa. Per la nomina è necessaria la maggioranza dei voti
dei componenti la Commissione Consorziale. Il Presidente rappresenta
il Consorzio in ogni suo atto, anche giudiziario, presiede le Assemblee,
le adunanze della Commissione Consorziale, provvede alla esecuzione
delle loro deliberazioni e sottoscrive gli atti ed i bilanci. Ha
duplice voto in caso di parità di votazioni. In caso di sua
assenza o impedimento lo sostituisce a tutti gli effetti il Vice
- Presidente.
ARTICOLO
12
Il Consorzio Apistico avrà alle sue dipendenze almeno un
Segretario contabile tesoriere ed un esperto apistico. Il Segretario
contabile tesoriere redige i verbali delle Assemblee e della Commissione
Consorziale, è responsabile di tutti gli atti e documenti
e dei libri contabili amministrativi, firma i mandati unitamente
al Presidente e provvede al buon funzionamento del Consorzio secondo
le direttive della Commissione Consorziale. L'esperto apistico del
Consorzio attua il controllo e la vigilanza su tutti gli alveari
situati nella Regione e deve accertare e verificare negli alveari
stessi il sorgere di malattie contagiose con particolare riguardo
alla peste americana ed europea. L'esperto per l'adempimento della
propria funzione, ha facoltà di accedere, in presenza del
proprietario, in ogni tempo negli apiari e loro pertinenze e nei
locali di conservazione del miele, della cera o altri prodotti e
delle attrezzature.
ARTICOLO
13
Il riscontro della regolarità amministrativa e contabile
della gestione del Consorzio è effettuato dal Collegio dei
Sindaci previsto dal precedente articolo 7. Il Comitato dei Probiviri
decide su tutte le controversie relative alla interpretazione dello
statuto e del regolamento del Consorzio, delle deliberazioni e su
tutto quanto sia fatta richiesta dalle parti interessate.
ARTICOLO
14
Le distanze che debbono obbligatoriamente intercorrere fra impianti
a favo mobile di stanza fissa nella Regione saranno fissate per
le singole zone della Valle, su richiesta e proposta del Consorzio
Apistico, con Decreto dell'Assessore regionale all'Agricoltura e
Foreste. Parimenti con lo stesso Decreto e su richiesta e proposta
del Consorzio Apistico e per ogni singola zona potrà essere
determinata, tenuto conto della particolare posizione geografica,
della flora, del clima e dell'apicoltura locali, la possibilità
o meno di esercitare il nomadismo estivo ed, in caso positivo, il
raggio entro cui, nei confronti degli impianti esistenti, chi eserciti
l'apicoltura nomade non può trasportare i propri alveari,
quale sia il numero complessivo dei medesimi.
ARTICOLO
15
Non è consentito trasportare fuori della Regione o reintrodurre
nella Regione sciami, nuclei, arnie, villici senza l'autorizzazione
scritta del Presidente del Consorzio, sentita la Commissione consorziale.
Per gli spostamenti all'interno della Regione l'autorizzazione può
essere richiesta ai membri della Commissione Consorziale. I soci
iscritti al Consorzio non possono esercitare il nomadismo fuori
Valle. Nel caso lo esercitassero perdono la qualifica di socio e
devono assogettarsi alle norme previste per i nomadisti.
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ARTICOLO
16
Gli apicoltori non residenti in Valle nomadisti e gli apicoltori
tali classificati ai sensi del 3º comma del precedente articolo
15, per trasportare i loro alveari in Valle per esercitarvi l'apicoltura
nomade devono inoltrare domanda al Presidente del Consorzio Apistico
regionale corredata dal certificato di sanità dell'apiario
e dal nulla osta della Regione di provenienza. L'autorizzazione
per il trasporto in Valle e per il nomadismo sarà concessa
dal Consorzio Apistico previo accertamento sulla possibilità
di capienza della zona prescelta ed in relazione alle condizioni
stabilite ai sensi del precedente articolo 14 e delle apposite eventuali
norme regolamentari. I nomadisti di cui sopra dovranno corrispondere
al Consorzio una quota fissa per ogni alveare per spese di controllo
e di visita sanitaria nello importo che per ogni anno verrà
fissata dal Consorzio stesso.
ARTICOLO
17
Il possessore sotto qualsiasi forma di alveari di qualsiasi sistema
o tipo, appena constati o sospetti l'esistenza di malattie infettive
nel proprio apiario, deve farne immediata denuncia al Sindaco ed
al Consorzio Apistico Regionale. La denuncia può essere fatta
anche da terzi che abbiano avuto sentore della malattia. L'esistenza
della infezione sarà dichiarata dall'esperto apistico o in
relazione alle segnalazioni di cui sopra o in seguito alle normali
visite di controllo. Della accertata avvenuta infezione sarà
data notizia al Sindaco del Comune in cui trovasi l'apiario ed al
Veterinario regionale.
ARTICOLO
18
L'esperto apistico, in collaborazione con il servizio di igiene
ed assistenza veterinaria della Unità Sanitaria Locale della
Valle d'Aosta, prescrive i mezzi per eliminare le infezioni e fissa
un termine, trascorso il quale, gli alveari, qualora siano ancora
infetti, dovranno essere soppressi. Quando si debba procedere alla
distruzione di tutto o in parte di un apiario infetto, la distruzione
dovrà essere operata mediante combustione. Ad essa sarà
presente l'esperto del Consorzio e deve essere effettuata nell'apiario
o nelle immediate vicinanze. I residui della combustione dovranno
essere sotterrati a non meno di 30 centimetri. Se vi sia o si tema
resistenza da parte dell'apicoltore i di cui alveari o favi od altro
si distrugge, il caso verrà segnalato all'ufficio del Veterinario
regionale il quale provvederà ai sensi di legge.
ARTICOLO
19
Gli attrezzi dell'apiario infetto devono essere sottoposti alla
disinfezione mediante fiamma. Il miele e la cera infetti non potranno
essere messi in commercio se non dopo avere subito apposita sterilizzazione
in autoclave od in altri mezzi idonei. L'esperto apistico assisterà
a dette operazioni, sorvegliandone l'esecuzione.
ARTICOLO
20
E'proibito esporre o lasciare a portata delle api il miele, i favi
ed i materiali infetti. E'inoltre, assolutamente vietato lo spostamento
di alveari infetti o presunti tali da malattie contagiose.
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ARTICOLO
21
Per il parziale indennizzo dei danni provenienti dalla distruzione
degli alveari infetti potrà essere istituito, a cura del
Consorzio Apistico, un fondo mutualistico fra i soci.
ARTICOLO
22
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, su proposta degli organi
tecnici dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste e sentite le
organizzazioni dei produttori agricoli e frutticoli nonchè
il Consorzio Apistico, può vietare durante il periodo della
fioritura (dalla apertura del fiore alla caduta dei petali) la irrorazione
delle piante da frutto con prodotti velenosi per le api (arseniati,
esteri fosforici, DDT ecc.). L'Assessore all'Agricoltura e Foreste
può , altresì , vietare o regolare, sentiti gli organi
tecnici e le organizzazioni agricole interessate, l'uso dei diserbanti
o la loro applicazione secondo precise norme di intervento e di
distribuzione in relazione alla situazione della zona da diserbare.
Nel caso di tassativo divieto e qualora per motivi vari predetti
trattamenti non potessero essere dilazionati e si rendessero assolutamente
necessari durante la fioritura, gli stessi potranno essere eseguiti
previa autorizzazione rilasciata caso per caso dall'Assessore all'Agricoltura
il quale provvederà a rendere avvertiti almeno 48 ore prima
gli apicoltori proprietari di alveari siti nel raggio di tre chilometri
attorno alla zona da irrorare. L'Assessore all'Agricoltura e Foreste
è , infine autorizzato a promuovere iniziative valide per
la lotta contro il maggiolino da effettuarsi con mezzi tecnici non
chimici nell'intento di salvaguardare la vegetazione in genere e
la fioritura frutticola in particolare.
ARTICOLO
23
Il Consorzio Apistico della Valle di Aosta adotterà un proprio
Statuto ed un Regolamento interno nel rispetto delle norme della
presente legge. Lo Statuto ed il Regolamento interno di cui al comma
precedente diventeranno esecutivi dopo la loro approvazione da parte
del Presidente della Giunta regionale.
ARTICOLO
24
Lo Statuto ed il Regolamento di cui sopra dovranno stabilire, fra
l'altro, la denominazione e la sede del Consorzio, le modalità
per la elezione degli organi previsti, la composizione degli organi
stessi, i loro poteri e competenze, la struttura organizzata, le
norme per l'approvazione e la formazione dei bilanci, i termini
per la convocazione delle Assemblee e della Commissione, l'ordinamento
dei servizi e lo stato giuridico ed economico del personale, le
norme per la denuncia ed il censimento degli alveari, le norme per
il nomadismo ed il controllo sanitario degli apiari ed ogni altra
indicazione per assicurare il buon funzionamento tecnico e amministrativo
del Consorzio.
ARTICOLO
25
Per la protezione e per la salvaguardia del miele prodotto nella
Regione Valle d'Aosta da alveari permanentemente collocati nella
Valle e regolarmente censiti e agli effetti dell'accertamento della
sua genuinità , il Consorzio Apistico della Valle d'Aosta
potrà disporre per l'applicazione sui vasetti o contenitori
messi in vendita sia all'ingrosso che al minuto di apposite fascette
di garanzia del prodotto, previo controllo della qualità
e della zona di origine dello stesso. Le norme e le regole per la
stampa delle fascette, per la loro applicazione e per l'accertamento
delle caratteristiche previste per la garanzia del miele locale
dovranno essere contenute in un apposito disciplinare regolamento
approvato dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste.
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ARTICOLO
26
Sono incaricati della sorveglianza e della applicazione della presente
legge il Consorzio Apistico della Valle d'Aosta, l'esperto apistico
regionale, gli agenti regionali e gli organi di polizia locale e,
su richiesta del Presidente della Giunta regionale, gli organi di
pubblica sicurezza.
ARTICOLO
27
Chiunque, essendovi obbligato, si rifiuti di denunciare alveari
o, comunque, alteri le notizie in merito al censimento degli alveari
di cui agli artt. 3 e 5 della presente legge è soggetto alla
sanzione amministrativa di L. 20.000 per ogni arnia. I contravventori
alle norme di cui all'art. 15 della presente legge sono soggetti
alla sanzione amministrativa di L. 30.000 per arnia. I contravventori
alle norme di cui agli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 della presente
legge sono soggetti ad una sanzione amministrativa da Lire 30.000
sino a L. 100.000. I contravventori ai divieti ed alle norme di
cui all'art. 22 - comma 1 e 2 - della presente legge, sono soggetti
ad una sanzione amministrativa da L. 200.000 sino ad un massimo
di L. 1.000.000.
ARTICOLO
28
Chiunque impedisca all'esperto del Consorzio o agli agenti preposti
di ispezionare gli apiari ed i locali ove sia conservato il materiale
relativo o si rifiuti di dare informazioni od indicazioni richieste
nell'esercizio delle loro funzioni o le dia inesatte o mendaci è
soggetto alla sanzione amministrativa di L. 25.000, salvo che il
fatto costituisca reato. Inoltre sarà tenuto alla rifusione
dei danni eventuali derivati dalla sua trascuratezza o colpa.
ARTICOLO
29
Per l'accertamento delle infrazioni o l'irrogazione delle relative
sanzioni, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981,
n. 689. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati
dalla Regione.
ARTICOLO
30
Sono fatte salve tutte le disposizioni statali e regionali che non
siano incompatibili con la presente legge.
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ARTICOLO
31
I proventi delle sanzioni amministrative saranno introitate al capitolo
7700 << Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni >>
della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per
l'anno 1982 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
ARTICOLO
32
Contro i provvedimenti del Consorzio Apistico della Valle d'Aosta
è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale.
ARTICOLO
33
Alle spese per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente
legge, il Consorzio Apistico della Valle d'Aosta provvede con le
seguenti entrate: a) proventi delle quote sociali annue; b) contributo
ordinario annuale dell'Amministrazione regionale; c) eventuali proventi
di gestione dei servizi e dell'attività del Consorzio; d)
eventuali contributi straordinari comunitari, statali e regionali.
ARTICOLO
34
Per le finalità previste dall'art. 1 della legge 29 novembre
1978, n. 58 è autorizzata la spesa annua di L. 30.000.000
il cui onere graverà sul Cap. 32700 della Parte spesa del
bilancio di previsione della regione per l'anno 1982 e sui corrispondenti
capitoli per gli anni successivi. Al finanziamento della maggiore
spesa annua di L. 15.000.000 derivante dall'applicazione della presente
legge si provvede per l'anno 1982 mediante riduzione di pari importo
dello stanziamento iscritto al cap. 50.000 (Fondo globale per il
finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese
correnti - settore II << Sviluppo economico >>) della
Parte Spese del bilancio di previsione della Regione per l'anno
1982. Per gli anni 1983 e 1984 mediante utilizzo per L. 30.000.000
delle disponibilità del settore 2.2.2. << Sviluppo
economico >> programma 2.2.2.03 << Interventi per l'incremento
delle colture >> del bilancio pluriennale 1982/ 1984.
ARTICOLO
35
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982
sono apportate le seguenti variazioni: Parte spesa Al bilancio di
previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 sono apportate
le seguenti variazioni: Parte spesa Variazioni in diminuzione: Cap.
50000 << Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento
di funzioni normali (spese correnti) >> L. 15.000.000 Al bilancio
di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 sono apportate
le seguenti variazioni: Parte spesa OMISSIS Variazioni in aumento:
Cap. 32700 << Contributo al Consorzio Apistico della Valle
d'Aosta per la difesa e l'incremento della apicoltura >> L.
15.000.000 - LR 29 novembre 1978, n. 58 - LR 24 agosto 1982, n.
56 La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta. Aosta,
24 agosto 1982.
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