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ABRUZZO - Legge Regionale 6 novembre 1984, N. 75
Modifiche ed integrazioni della LR 8/ 1/ 1982, n. 3 (Apicoltura)

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6


Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
Tutti i compiti assegnati ai Consorzi Apistici provinciali dalla LR 8/ 1/ 82 n. 3, vengono svolti dalle Unità Territoriali per l'agricoltura ( UTA) istituite con la LR 3/ 6/ 82, n. 31, ciascuna per il territorio di propria competenza e coordinate dalla Commissione Apistica Regionale. Le UTA per l'espletamento dei propri compiti, possono avvalersi delle Associazioni dei Produttori Apistici di cui alla LR 28 maggio 1982 n. 30, e delle cooperative apistiche.

ARTICOLO 2
L'art. 2 è soppresso ed è sostituito dal seguente: La Commissione Apistica Regionale, istituita con delibera della Giunta regionale, è costituita: - dal Responsabile del Servizio Zootecnico Regionale, o un suo delegato che la presiede; - dal Presidente, od un suo delegato delle Associazioni dei Produttori Apistici Regionali, riconosciute ai sensi delle vigenti leggi; - da un tecnico designato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l'Abruzzo ed il Molise; - da due esperti particolarmente qualificati in materia di Apicoltura; - dal Responsabile del servizio veterinario regionale; - da un funzionario del Servizio Zootecnico Regionale che funge da Segretario. La Commissione individua e delimita annualmente le linee ed i programmi dell'intervento regionale per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'art. 1 della LR 3/ 82. Essa si riunisce ordinariamente entro il 30 aprile di ogni anno; straordinariamente ogni volta che ne sia richiesta la convocazione da almeno un terzo dei suoi componenti.

ARTICOLO 3
Il versamento della somma di lire 300 a favore dei Consorzi Apistici Provinciali previsti al 3º comma dell'art. 13, è abolito.

ARTICOLO 4
La denuncia degli alveari prevista dall'artº 8 va inoltrata all'UTA sul cui territorio è ubicato l'apiario. La denuncia di malattia di cui all'art. 9 va inoltrata al servizio veterinario della ULSS e, per conoscenza, ALL'UTA. I successivi adempimenti restano fissati dall'art. 9.

ARTICOLO 5
Gli articoli 11 e 19 sono soppressi. Il Consiglio regionale, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento disciplinante il nomadismo apistico e la determinazione delle distanze tra gli apiari.

ARTICOLO 6
Restano in vigore tutte le altre norme fissate dalla LR 8/ 1/ 1982, n. 3. Il richiamo ad articoli di legge - senza alcuna specificazione - di cui alla presente normativa, è da intendersi fatto con riferimento alla LR 8 gennaio 1982, n. 3. La presente legge regionale sarà pubblicata nel <<Bollettino ufficiale della Regione>>. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L'Aquila, addì 6 novembre 1984.

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