Il Consiglio
Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO
1
Tutti i compiti assegnati ai Consorzi Apistici provinciali dalla
LR 8/ 1/ 82 n. 3, vengono svolti dalle Unità Territoriali
per l'agricoltura ( UTA) istituite con la LR 3/ 6/ 82, n. 31, ciascuna
per il territorio di propria competenza e coordinate dalla Commissione
Apistica Regionale. Le UTA per l'espletamento dei propri compiti,
possono avvalersi delle Associazioni dei Produttori Apistici di
cui alla LR 28 maggio 1982 n. 30, e delle cooperative apistiche.
ARTICOLO
2
L'art. 2 è soppresso ed è sostituito dal seguente:
La Commissione Apistica Regionale, istituita con delibera della
Giunta regionale, è costituita: - dal Responsabile del Servizio
Zootecnico Regionale, o un suo delegato che la presiede; - dal Presidente,
od un suo delegato delle Associazioni dei Produttori Apistici Regionali,
riconosciute ai sensi delle vigenti leggi; - da un tecnico designato
dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l'Abruzzo ed il Molise;
- da due esperti particolarmente qualificati in materia di Apicoltura;
- dal Responsabile del servizio veterinario regionale; - da un funzionario
del Servizio Zootecnico Regionale che funge da Segretario. La Commissione
individua e delimita annualmente le linee ed i programmi dell'intervento
regionale per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'art.
1 della LR 3/ 82. Essa si riunisce ordinariamente entro il 30 aprile
di ogni anno; straordinariamente ogni volta che ne sia richiesta
la convocazione da almeno un terzo dei suoi componenti.
ARTICOLO
3
Il versamento della somma di lire 300 a favore dei Consorzi Apistici
Provinciali previsti al 3º comma dell'art. 13, è abolito.
ARTICOLO
4
La denuncia degli alveari prevista dall'artº 8 va inoltrata
all'UTA sul cui territorio è ubicato l'apiario. La denuncia
di malattia di cui all'art. 9 va inoltrata al servizio veterinario
della ULSS e, per conoscenza, ALL'UTA. I successivi adempimenti
restano fissati dall'art. 9.
ARTICOLO
5
Gli articoli 11 e 19 sono soppressi. Il Consiglio regionale,
entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, emana
un regolamento disciplinante il nomadismo apistico e la determinazione
delle distanze tra gli apiari.
ARTICOLO
6
Restano in vigore tutte le altre norme fissate dalla LR 8/ 1/ 1982,
n. 3. Il richiamo ad articoli di legge - senza alcuna specificazione
- di cui alla presente normativa, è da intendersi fatto con
riferimento alla LR 8 gennaio 1982, n. 3. La presente legge regionale
sarà pubblicata nel <<Bollettino ufficiale della Regione>>.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Abruzzo. Data a L'Aquila, addì 6
novembre 1984.
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