Il
Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
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1 Finalità
Ai fini dell'incremento e della razionale
utilizzazione delle risorse zootecniche minori e per favorire lo
sviluppo della più ampia gamma di potenzialità produttive
ed agricole nel rispetto delle risorse ambientali, la Regione Abruzzo
assume iniziative atte ad assicurare lo sviluppo dell'apicoltura,
a valorizzarne i prodotti, a tutelare la razza ligustica ed a salvaguardarne
gli ambienti usati come pascoli per le api, anche come fattore del
miglioramento quantitativo e qualitativo delle produzioni agricole
con particolare riguardo alla frutticoltura. La Regione promuove
ed attua studi ed indagini sull'apicoltura ed adotta iniziative
volte a diffondere le conoscenze biologiche e tecnologiche del settore,
e attua programmi di intervento a sostegno dell'attività
apistica.
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2 Commissione apistica regionale (sostituito
dall'art. 2 della
legge 6/11/84 n.75)
E' costituita la Commissione apistica
regionale, con sede presso il Settore Agricoltura della Giunta regionale.
Essa è istituita con decreto del Presidente della Giunta
regionale ed è composta: - dal componente della Giunta preposto
al Settore Agricoltura o un suo delegato che la presiede; - da quattro
Presidenti dei Consorzi apistici provinciali presenti nella Regione,
o rispettivi delegati; - da un tecnico designato dall'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale per l'Abruzzo ed il Molise; - da due esperti particolarmente
qualificati in materia di apicoltura e da due rappresentanti delle
organizzazioni professionali agricole operanti a livello regionale,
nominati dal Consiglio regionale. Funge da segretario della Commissione
un dipendente della Regione con qualifica non inferiore al settimo
livello. La Commissione apistica regionale esprime pareri e proposte
sulle iniziative e gli interventi utili a perseguire le finalità
di cui all'art. 1. Essa di riunisce due volte l'anno ed ogni volta
che ne sia richiesta da almeno due consorzi apistici provinciali.
Ai componenti della Commissione compete il trattamento previsto
dalla LR 10 agosto 1973, n. 35, e successive modificazioni. Alla
relativa spesa si fa fronte per l'anno 1981, con i fondi stanziati
sul Cap. 70 dello stato di previsione della spesa del bilancio per
il medesimo esercizio e, per gli anni successivi con gli stanziamenti
dei corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.
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3 Programmi di intervento
La Regione finanzia annualmente programmi
di intervento per le seguenti iniziative: a) impianto, ristrutturazione,
ammodernamento o rinnovo di apiari; b) acquisto di macchine e attrezzature
per l'esercizio delle attività apistiche, con l'esclusione
degli automezzi; c) allevamento di api regine selezionate; d) servizio
impollinazione frutteti; e) svolgimento di corsi professionali di
formazione o di aggiornamento; f) organizzazione di conferenze e
convegni, nonché studi, ricerche e pubblicazioni; g) assistenza
tecnica agli apicoltori e attività promozionali per la migliore
conoscenza e diffusione dei prodotti dell'apicoltura; h) organizzazione
di interventi profilattici e di risanamento degli alveari; i) acquisto
di macchine ed attrezzature per la lavorazione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, con preferenza
per le cooperative di apicoltori. Per le iniziative di cui ai precedenti
punti a), b) c), d) ed i), può essere concesso un contributo
in conto capitale fino al 50% della spesa ammessa, o il prestito
a tasso agevolato di cui agli artt. 37 e 38 della LR 9 gennaio 1979,
n. 10 e successive modificazioni. I due benefici non sono cumulabili,
eccetto che per le iniziative di cui al punto i), in analogia a
quanto previsto dall'art. 11 della LR 9- 1- 1979, n. 10. Per le
restanti iniziative, può essere concesso il contributo in
conto capitale, sino al 70% della spesa ammessa.
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4 Approvazione programma annuale
Il programma annuale di intervento predisposto
dalla Commissione apistica regionale entro il mese di giugno di
ciascun anno, è approvato dal Consiglio regionale su proposta
della Giunta regionale. Il programma viene formulato sulla base
del riparto percentuale della spesa, fra i vari tipi di intervento.
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5 Beneficiari
Possono beneficiare delle provvidenze
di cui al precedente art. 3: - gli apicoltori che esercitano l'attività
nel territorio regionale e che risultino iscritti ad un consorzio
apistico provinciale, purché in regola con la denuncia annuale
prescritta dal successivo art. 8; - le cooperative di apicoltori
ed i loro consorzi; - i consorzi apistici provinciali istituiti
e regolati dai DDLL 23 ottobre 1925 n. 2079 e 17 marzo 1927, n.
614, e successive modificazioni.
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6 Spese di gestione
Per le spese di gestione degli alveari,
con particolare riguardo agli acquisti di alimenti per la nutrizione
suppletiva delle api in annate avverse, la Regione può concedere
prestiti di durata annuale a tasso agevolato.
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7 Compiti delle UULLSS
Le UULLSS attuano gli interventi sanitari
a tutela dell'apicoltura, diffondono le norme tecniche di profilassi
contro le malattie, promuovono sistematici accertamenti sanitari
sugli impianti apistici anche in collaborazione con i Consorzi apistici
provinciali.
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8 Denuncia alveari (modificato dalla
legge 6/11/84 n.75)
I possessori e detentori di alveari di
qualunque tipo devono fare denuncia ai Consorzi apistici provinciali
competenti per territorio entro il 31 marzo di ogni anno, specificando
se si tratta di alveari stanziali o nomadi. La mancata denuncia,
oltre alle sanzioni previste dalle leggi in vigore, esclude l'apicoltore
dai benefici previsti dalla presente legge. E' obbligatorio esporre
in modo visibile presso gli apiari, sia stanziali che nomadi, un
cartello rilasciato dal Consorzio al momento della denuncia annuale,
riportante data e numero di iscrizione, generalità e recapito
dell'apicoltore.
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9 Denuncia malattie (modificato dalla
legge 6/11/84 n.75)
E' fatto obbligo a chiunque possegga
o detenga alveari di qualunque tipo, di denunciare all'ULSS ed al
Consorzio apistico provinciale competenti per territorio, le seguenti
malattie accertate o sospette: acariosi, nosemiasi, peste americana,
peste europea e varroasi. Al ricevimento della denuncia, l'ULSS
provvede gratuitamente agli interventi diagnostici e prescrive gli
interventi necessari al risanamento, comunicandoli all'interessato
ed al Consorzio Apistico Provinciale competente per territorio.
Qualora l'intervento di risanamento comporti la distruzione dell'alveare
e delle attrezzature ad esso strettamente connesse, all'apicoltore
è riconosciuto il diritto di usufruire dei contributi previsti
dall'art. 3 della presente legge, con carattere di priorità.
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10 Materiale infetto
E' proibito esporre, o lasciare a portata
delle api, il miele, i favi ed il materiale infetto, o sospetto
di malattia, di cui all'articolo precedente. E' fatto, altresì
divieto di alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi,
miele e cera di apiari infetti, o sospetti di malattia.
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11 Distanze per gli alveari (abrogato dalla
legge 6/11/84 n.75)
Tra gli apiari o gruppi di alveari fissi
e tra i fissi ed i nomadi, nonché tra i nomadi, devono intercorrere
distanze superiori a due chilometri. In detto ambito non può
essere collocato nessun apiario il cui numero di alveari, sommato
a quelli già inseriti, risulti superiore a 50.
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12 Disciplina del nomadismo
Gli apicoltori che intendono esercitare
il nomadismo nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo, devono
preventivamente notificare il trasferimento al Consorzio apistico
della provincia in cui sarà installato l'apiario. Detta notificazione
deve indicare la consistenza dell'apiario, la località di
destinazione, la data di trasferimento e la durata della permanenza.
Essa deve pervenire al Consorzio prima del trasferimento, a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, con i seguenti allegati: a)
certificato sanitario, di cui al successivo art. 14; b) ricevuta
del versamento dei diritti, di cui al penultimo comma del seguente
art. 13. La mancanza anche di uno degli allegati, comporta la nullità
della notifica.
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13 Compiti dei Consorzi apistici provinciali (modificato
dalla legge 6/11/84
n.75)
I consorzi apistici provinciali, ove
accertino che non vengano soddisfatte le procedure di cui al precedente
art. 12, ingiungono l'immediata rimozione dell'apiario e segnalano
la trasgressione alle autorità competenti, per la comminazione
delle sanzioni previste dalla legge. I consorzi apistici provvedono,
inoltre alla esecuzione, a mezzo dei propri esperti, degli opportuni
controlli sanitari degli apiari nomadi e alla denuncia alle competenti
autorità sanitarie, degli apiari che dovessero risultare
eventualmente affetti da malattie infettive o diffusive. A titolo
di rimborso delle spese previste per gli adempimenti indicati nei
comuni precedenti, gli apicoltori interessati sono tenuti a versare,
all'atto della presentazione della notifica di cui al precedente
articolo, sul conto corrente postale del Consorzio apistico, L.
300 per ogni alveare. La mancata o tardiva presentazione della notifica
di trasferimento di apiari da parte degli apicoltori, comporta l'esclusione
dai benefici di cui al precedente art. 3, oltre alle sanzioni eventualmente
previste dalle leggi vigenti.
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14 Certificato sanitario
La vendita di api vive o il trasferimento
di alveari, possono avvenire solo quando questi siano accompagnati
da un certificato che ne attesti la sanità e la loro provenienza
da allevamento sano e sito in zona non infetta, rilasciato da non
oltre trenta giorni dalla competente autorità sanitaria.
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15 Trattamenti antiparassitari
Allo scopo di assicurare all'agricoltura
l'indispensabile attività pronuba delle api, è vietato
eseguire qualsiasi trattamento alle piante legnose ed erbacee con
insetticida, dall'inizio della fioritura fino alla completa caduta
dei petali. Il divieto comprende anche il trattamento degli alberi
non fioriti se sono in fioritura le vegetazioni sottostanti. Il
Presidente della Giunta regionale pubblica e diffonde le norme disciplinari
per i trattamenti antiparassitari e fitoiatrici, con appositi decreti,
previa deliberazione del Consiglio regionale. Il controllo sull'osservanza
delle disposizioni di cui al comma precedente è affidato
al Comune, che si avvale dei propri agenti. Ai trasgressori si applica,
da parte del Comune, la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L.
300.000, con le norme di cui alla legge 24 dicembre 1975 n. 706.
I proventi confluiscono nella cassa dell'Ente che ha accertato l'infrazione.
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16 Formazione professionale
L'apicoltura è materia di formazione
professionale in agricoltura, nell'ambito dei programmi didattici
regionali attuati a norma della legislazione vigente.
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17 Vendita dei prodotti
La vendita dei prodotti dell'apicoltura,
ove effettuata direttamente dagli apicoltori singoli e associati,
è regolata dalle norme vigenti nei riguardi dei produttori
agricoli.
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18 Procedure amministrative
Per gli interventi previsti dalla presente
legge, si osservano le procedure amministrative fissate dalle leggi
regionali vigenti in materia di agricoltura, sia per la concessione
di contributi e dei prestiti, sia per l'applicazione delle direttive
comunitarie.
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19 Richiamo alle leggi statali (abrogato dalla
legge 6/11/84 n.75)
Restano in vigore, per quanto applicabili,
le norme fissate dalle leggi dello Stato in materia, e le attribuzioni
di altre amministrazioni pubbliche in ordine alla vigilanza ed alla
applicazione della sanzione amministrativa. I contributi straordinari
a favore dei Consorzi apistici già a carico del Ministero
dell'Agricoltura e Foreste, sono stabiliti nel programma annuale
di cui all'art. 4 della presente legge.
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20 Norma transitoria
In via transitoria, per la prima applicazione
del disposto della presente legge, la Giunta regionale propone il
finanziamento delle iniziative relative all'anno in corso, anche
prima dell'insediamento della Commissione apistica regionale, in
deroga alla procedura fissata dal precedente art. 4.
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21 Norma finanziaria
Per gli interventi in applicazione della
presente legge è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa,
di L. 150.000.000 che grava sul Cap. 1048 dello stato di previsione
della spesa per l'anno 1981. Per gli anni successivi, la spesa sarà
determinata dalle singole leggi di bilancio.
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22 Urgenza
La presente legge è dichiarata
urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino
Ufficiale della Regione".
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Abruzzo.
Data
a L'Aquila, addì 8 Gennaio 1982.
NENNA D'ANTONIO
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